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Document 32013R0488

Regolamento (UE) n. 488/2013 del Consiglio, del 27 maggio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

GU L 141 del 28.5.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/488/oj

28.5.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 141/1


REGOLAMENTO (UE) N. 488/2013 DEL CONSIGLIO

del 27 maggio 2013

recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC.

(2)

La decisione 2013/45/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013 (3) modifica la decisione 2011/137/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro.

(3)

La decisione 2013/182/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013 (4) modifica la decisione 2011/137/PESC conformemente alla risoluzione 2095 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), che modifica le esenzioni all’embargo sulle armi stabilito al paragrafo 9, lettera a), della risoluzione 1970 (2011) dell’UNSC e al paragrafo 13, lettera a), della risoluzione 2009 (2011) dell’UNSC.

(4)

Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:

1)

l’articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

1.   È vietato:

a)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (5) (elenco comune delle attrezzature militari), o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso dei beni inseriti in tale elenco, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

b)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato I, a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

c)

fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell’elenco comune delle attrezzature militari o nell’allegato I, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all’esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione dei beni o delle tecnologie suddetti o la fornitura di assistenza tecnica connessa a qualunque persona, entità od organismo in Libia o per un uso in Libia;

d)

fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria, servizi di intermediazione o servizi di trasporto pertinenti alla fornitura di personale mercenario armato in Libia o per un uso in Libia;

e)

partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alle lettere da a) a d).

2.   In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:

a)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti a materiale militare non letale destinato esclusivamente ad uso umanitario o protettivo già approvata dalle autorità competenti negli Stati membri, quali elencate all’allegato IV;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, previa approvazione da parte del comitato delle sanzioni;

c)

alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria destinati esclusivamente alla sicurezza o all’assistenza al disarmo alle autorità libiche;

d)

all’abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Libia da personale delle Nazioni Unite, da personale dell’Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei media e da operatori umanitari e dello sviluppo e da personale associato, per uso esclusivamente individuale.

3.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo.

2)

l’articolo 8 è sostituito dal seguente:

"Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato II, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’articolo 5 è stata/o inserita/o nell’allegato II, o è stata/o menzionata/o all’articolo 5, paragrafo 4, o di una pronuncia giudiziale, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale pronuncia, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

il vincolo o la pronuncia non vadano a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4;

d)

il riconoscimento del vincolo o della pronuncia non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato; e

e)

lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la pronuncia al comitato delle sanzioni.

2.   In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inclusione della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui all’articolo 5 nell’allegato III, di una pronuncia giudiziale o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche in questione siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencata/o negli allegati II o III o di cui all’articolo 5, paragrafo 4; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato.

3.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.";

3)

all’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:

"c)

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una pronunia giudiziale, amministrativa o arbitrale di cui all’articolo 8, paragrafo 1;

d)

pagamenti dovuti nel quadro di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse in uno Stato membro o esecutive nello Stato membro interessato, di cui all’articolo 8, paragrafo 2.";

4)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3.   Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità libiche e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.

(2)  GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.

(3)  GU L 20 del 23.1.2013, pag. 60.

(4)  GU L 111 del 23.4.2013, pag. 50.

(5)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.";


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