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Document 32013R0488
Council Regulation (EU) No 488/2013 of 27 May 2013 amending Regulation (EU) No 204/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya
Regolamento (UE) n. 488/2013 del Consiglio, del 27 maggio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Regolamento (UE) n. 488/2013 del Consiglio, del 27 maggio 2013 , recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
GU L 141 del 28.5.2013, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2016; abrog. impl. da 32016R0044
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32011R0204 | aggiunta | articolo 13.3 | 29/05/2013 | |
Modifies | 32011R0204 | aggiunta | articolo 9.1 punto D) | 29/05/2013 | |
Modifies | 32011R0204 | sostituzione | articolo 8 | 29/05/2013 | |
Modifies | 32011R0204 | aggiunta | articolo 9.1 punto C) | 29/05/2013 | |
Modifies | 32011R0204 | sostituzione | articolo 3 | 29/05/2013 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32016R0044 | 20/01/2016 |
28.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 141/1 |
REGOLAMENTO (UE) N. 488/2013 DEL CONSIGLIO
del 27 maggio 2013
recante modifica del regolamento (UE) n. 204/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2011/137/PESC del Consiglio, del 28 febbraio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) n. 204/2011 del Consiglio, del 2 marzo 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia (2), dà attuazione alle misure disposte dalla decisione 2011/137/PESC. |
(2) |
La decisione 2013/45/PESC del Consiglio del 22 gennaio 2013 (3) modifica la decisione 2011/137/PESC per consentire di sbloccare taluni fondi o risorse economiche congelati quando ciò sia necessario ai fini di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva in uno Stato membro. |
(3) |
La decisione 2013/182/PESC del Consiglio del 22 aprile 2013 (4) modifica la decisione 2011/137/PESC conformemente alla risoluzione 2095 (2013) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC), che modifica le esenzioni all’embargo sulle armi stabilito al paragrafo 9, lettera a), della risoluzione 1970 (2011) dell’UNSC e al paragrafo 13, lettera a), della risoluzione 2009 (2011) dell’UNSC. |
(4) |
Alcune di tali misure rientrano nell’ambito del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e, pertanto, la loro attuazione richiede un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno modificare pertanto di conseguenza il regolamento (UE) n. 204/2011, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 204/2011 è così modificato:
1) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: "Articolo 3 1. È vietato:
2. In deroga al paragrafo 1, i divieti ivi stabiliti non si applicano:
3. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria pertinenti ad attrezzature che potrebbero essere usate per la repressione interna, alle condizioni che ritengono appropriate, se stabiliscono che tali attrezzature sono destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo. |
2) |
l’articolo 8 è sostituito dal seguente: "Articolo 8 1. In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato II, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
2. In deroga all’articolo 5, per quanto riguarda le persone, le entità o gli organismi elencati nell’allegato III, le autorità competenti degli Stati membri, elencate nell’allegato IV, possono autorizzare lo sblocco di taluni fondi o risorse economiche congelati, a condizione che:
3. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle eventuali autorizzazioni concesse a norma del presente articolo."; |
3) |
all’articolo 9, paragrafo 1, sono aggiunte le lettere seguenti:
|
4) |
all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente: "3. Il paragrafo 2 non impedisce agli Stati membri di comunicare dette informazioni, a norma del proprio diritto nazionale, alle competenti autorità libiche e agli altri Stati membri, quando ciò è necessario allo scopo di facilitare il recupero di beni acquisiti indebitamente.". |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2013
Per il Consiglio
Il presidente
C. ASHTON
(1) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 53.
(2) GU L 58 del 3.3.2011, pag. 1.
(3) GU L 20 del 23.1.2013, pag. 60.
(4) GU L 111 del 23.4.2013, pag. 50.
(5) GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19.";