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Document 32013R0439
Commission Implementing Regulation (EU) No 439/2013 of 13 May 2013 amending for the 192nd time Council Regulation (EC) No 881/2002 imposing certain specific restrictive measures directed against certain persons and entities associated with the Al Qaida network
Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013 , recante centonovantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
Regolamento di esecuzione (UE) n. 439/2013 della Commissione, del 13 maggio 2013 , recante centonovantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
GU L 129 del 14.5.2013, pp. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32002R0881 | modifica | allegato I | 15/05/2013 |
|
14.5.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 129/34 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 439/2013 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2013
recante centonovantaduesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alla rete Al-Qaeda (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 bis, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. |
|
(2) |
Il 2 maggio 2013 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal suo elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, dopo aver esaminato la richiesta di cancellazione dall'elenco presentata da questa persona e la relazione globale del Mediatore istituito a norma della risoluzione UNSC 1904(2009). |
|
(3) |
Occorre pertanto aggiornare opportunamente l'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato in conformità dell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2013
Per la Commissione, a nome del presidente
Capo del servizio degli strumenti di politica estera
ALLEGATO
L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:
La voce seguente è depennata dall'elenco "Persone fisiche":
"Mohamed Ben Mohamed Ben Khalifa Abdelhedi (alias Mohamed Ben Mohamed Abdelhedi). Indirizzo (a) Via Galileo Ferraries 64, Varese, Italia; b) 261 Kramdah Road (km 2), Sfax, Tunisia. Data di nascita: 10.8.1965. Luogo di nascita: Sfax, Tunisia. Nazionalità: tunisina. Passaporto n.: L965734 (passaporto tunisino rilasciato il 6.2.1999, scaduto il 5.2.2004). Altre informazioni: a) codice fiscale italiano: BDL MMD 65M10 Z352S, (b) nome della madre: Shadhliah Ben Amir; (c) nell'agosto 2009 risiedeva in Italia. Data di designazione di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 23.6.2004."