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Document 32013R0336
Commission Implementing Regulation (EU) No 336/2013 of 12 April 2013 amending Regulation (EC) No 1010/2009 as regards administrative arrangements with third countries on catch certificates for marine fisheries products
Regolamento di esecuzione (UE) n. 336/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
Regolamento di esecuzione (UE) n. 336/2013 della Commissione, del 12 aprile 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
GU L 105 del 13.4.2013, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R1010 | sostituzione | allegato IX SECTION 3 APP 1 | 01/03/2013 |
13.4.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 105/4 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 336/2013 DELLA COMMISSIONE
del 12 aprile 2013
recante modifica del regolamento (CE) n. 1010/2009 per quanto riguarda le disposizioni amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca marittima
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 4, l’articolo 14, paragrafo 3, l’articolo 20, paragrafo 4, e l’articolo 52,
considerando quanto segue:
(1) |
Le procedure amministrative concordate con i paesi terzi in merito ai certificati di cattura per i prodotti della pesca sono elencate nell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 della Commissione, del 22 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2). Tali procedure comprendono i modelli dei certificati di cattura convalidati dalle autorità competenti dei paesi terzi interessati. |
(2) |
Il nome dell’autorità neozelandese figurante sui certificati di cattura convalidati dalla Nuova Zelanda cambierà a decorrere dal 1o marzo 2013. |
(3) |
Occorre modificare di conseguenza l’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o marzo 2013.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2013
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.
(2) GU L 280 del 27.10.2009, pag. 5.
ALLEGATO
Nella sezione 3 (Nuova Zelanda) dell’allegato IX del regolamento (CE) n. 1010/2009, l’appendice 1 è sostituita dal testo seguente: