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Document 32013R0311

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 311/2013 del Consiglio, del 3 aprile 2013 , che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan

    GU L 95 del 5.4.2013, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/311/oj

    5.4.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 95/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 311/2013 DEL CONSIGLIO

    del 3 aprile 2013

    che estende il dazio antidumping definitivo istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

    vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDIMENTO

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 (2) («regolamento iniziale») il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo del 19 % sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese («RPC») per tutte le società diverse da quella indicata all’articolo 1, paragrafo 2, di tale regolamento, in seguito al riesame in previsione della scadenza e a un riesame intermedio parziale delle misure istituite dal regolamento (CE) n. 398/2004 del Consiglio (3). Il regolamento iniziale ha inoltre mantenuto il dazio che il regolamento (CE) n. 42/2007 del Consiglio (4) aveva esteso alle importazioni di silicio provenienti dalla Repubblica di Corea, dichiarate o meno come originarie della Repubblica di Corea. Le misure istituite dal regolamento iniziale sono denominate in seguito «misure in vigore» o «misure iniziali» e l’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure mediante il regolamento iniziale è denominata «inchiesta iniziale».

    1.2.   Domanda

    (2)

    Il 15 maggio 2012 la Commissione europea («la Commissione») ha ricevuto una domanda, conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento di base, con la quale le è stato chiesto di aprire un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC e di sottoporre a registrazione le importazioni di silicio spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese.

    (3)

    La domanda è stata presentata da Euroalliages (comitato di coordinamento dell’industria delle ferroleghe) («il richiedente») per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di silicio dell’Unione.

    (4)

    Il richiedente sosteneva che a Taiwan non esiste una vera produzione di silicio e la domanda conteneva sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che, a seguito dell’istituzione delle misure in vigore, si era verificato un cambiamento significativo della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni dalla RPC e da Taiwan verso l’Unione, per il quale non vi erano motivazioni o giustificazioni sufficienti se non l’istituzione delle misure stesse. Detto cambiamento era presumibilmente dovuto al trasbordo di silicio originario della RPC attraverso Taiwan verso l’Unione.

    (5)

    Il richiedente sosteneva inoltre che gli elementi di prova dimostravano che gli effetti riparatori delle misure in vigore risultavano compromessi in termini sia di quantitativi che di prezzo. Secondo questi stessi elementi risultava che le importazioni in aumento da Taiwan avvenivano a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta iniziale. Risultava infine che i prezzi del silicio spedito da Taiwan erano oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per il prodotto in esame durante l’inchiesta iniziale.

    1.3.   Apertura

    (6)

    Sentito il comitato consultivo e stabilito che sussistevano elementi di prova prima facie sufficienti per avviare un’inchiesta a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (UE) n. 596/2012 (5) («regolamento di apertura») sulla possibile elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di silicio originario della RPC e ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare le importazioni di silicio spedito da Taiwan, dichiarato o no originario di tale paese.

    1.4.   Inchiesta

    (7)

    La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della RPC e di Taiwan, ai produttori esportatori di tali paesi, agli importatori dell’Unione notoriamente interessati e all’industria dell’Unione.

    (8)

    Sono stati inviati moduli di esenzione ai produttori/esportatori di Taiwan noti alla Commissione e alle autorità di Taiwan presso l’Unione europea. Sono stati inviati questionari ai produttori/esportatori della RPC noti alla Commissione e alle autorità della RPC presso l’Unione europea. Sono stati inoltre inviati questionari agli importatori noti dell’Unione.

    (9)

    Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura. Tutte le parti sono state informate del fatto che la mancata collaborazione avrebbe potuto comportare l’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e l’elaborazione di risultati sulla base dei dati disponibili.

    (10)

    Tre produttori/esportatori taiwanesi, appartenenti ad un gruppo, e tre importatori indipendenti dell’Unione si sono manifestati e hanno risposto alle domande rispettivamente dei moduli di esenzione e dei questionari.

    (11)

    La Commissione ha effettuato visite di verifica presso le sedi delle seguenti tre società collegate, appartenenti al gruppo menzionato nel considerando 10:

    Asia Metallurgical Co. Ltd. (Taiwan),

    Latitude Co. Ltd. (Taiwan),

    YLB Co. Ltd. (Taiwan).

    1.5.   Periodo di riferimento e periodo dell’inchiesta

    (12)

    L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso fra il 1o gennaio 2008 e il 30 giugno 2012 («PI»). Sono stati rilevati dati relativi al PI per esaminare, tra l’altro, il presunto cambiamento della configurazione degli scambi. Per il periodo di riferimento compreso fra il 1o luglio 2011 e il 30 giugno 2012 («PR») sono stati rilevati dati più approfonditi al fine di esaminare l’eventuale indebolimento degli effetti riparatori delle misure in vigore, nonché l’esistenza di pratiche di dumping.

    2.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

    2.1.   Considerazioni generali

    (13)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto a verificare se fosse intervenuto un cambiamento della configurazione degli scambi tra la RPC, Taiwan e l’Unione; se tale cambiamento fosse imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio; se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto oggetto dell’inchiesta; e se vi fossero prove dell’esistenza di dumping in relazione ai valori normali precedentemente stabiliti per il prodotto in esame nell’inchiesta iniziale, se necessario a norma dell’articolo 2 del regolamento di base.

    2.2.   Prodotto in esame e prodotto oggetto dell’inchiesta

    (14)

    Il prodotto in esame oggetto della possibile elusione è il silicio metallico originario della RPC, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00 (contenuto di silicio inferiore al 99 % in peso) («prodotto in esame»). Secondo l’attuale classificazione nella nomenclatura combinata, va inteso come «silicio». Il silicio più puro, cioè quello con un contenuto, in peso, di silicio non inferiore al 99,99 %, utilizzato principalmente dall’industria dei semiconduttori elettronici, rientra in un codice NC diverso e non è compreso nel presente procedimento.

    (15)

    Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto sopra, ma è spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, ed è attualmente classificato allo stesso codice NC del prodotto in esame («prodotto oggetto dell’inchiesta»).

    (16)

    Dall’inchiesta è risultato che il silicio, quale definito sopra, esportato nell’Unione dalla RPC e il silicio spedito da Taiwan all’Unione presentano le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e lo stesso impiego e vanno pertanto considerati un prodotto simile ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    2.3.   Constatazioni

    2.3.1.   Livello di collaborazione

    (17)

    Come indicato nel considerando 10, solo tre società di Taiwan appartenenti allo stesso gruppo di società hanno risposto alle domande del modulo di esenzione. Da un confronto tra le loro esportazioni nell’Unione e i dati di Eurostat sulle importazioni emerge che le società che hanno collaborato rappresentavano il 65 % delle esportazioni taiwanesi del prodotto oggetto dell’inchiesta verso l’Unione durante il PR.

    (18)

    I produttori esportatori di silicio della RPC non hanno collaborato. Le conclusioni relative alle importazioni nell’Unione di silicio dalla RPC e alle esportazioni dalla RPC a Taiwan sono state quindi stabilite sulla base dei dati di Eurostat relativi alle importazioni, delle statistiche taiwanesi sulle importazioni e dei dati raccolti presso le società taiwanesi che hanno collaborato.

    2.3.2.   Cambiamento della configurazione degli scambi

    (19)

    Nella tabella 1 figurano le importazioni di silicio dalla RPC e da Taiwan nell’Unione tra il 2004 e la fine del PR

    Tabella 1

    (in MT)

     

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    PR

    RPC

    1 268

    27 635

    1 435

    9 671

    5 353

    6 669

    11 448

    13 312

    5 488

    Taiwan

    0

    2,7

    0,2

    340

    3 381

    5 199

    11 042

    5 367

    2 707

    Fonte: Eurostat

    (20)

    I dati di Eurostat mostrano chiaramente che nel 2004 non vi erano state importazioni da Taiwan nell’Unione. Le importazioni sono aumentate di più del 300 % nel 2008 e si sono mantenute a un livello assai elevato. Sono poi nuovamente raddoppiate nel 2010 dopo l’istituzione di nuove misure nei confronti della RPC.

    (21)

    Nel 2011 le importazioni da Taiwan nell’Unione sono diminuite. Questa evoluzione può essere imputabile a un’indagine antifrode avviata dall’OLAF nello stesso periodo. La Commissione è stata informata che nel 2011 l’autorità di emissione taiwanese, Bureau of Foreign Trade of Taiwan (BOFT), ha ritirato i certificati di origine del silicio di tutti i produttori taiwanesi. La decisione di ritirare i certificati è stata contestata dai tre esportatori taiwanesi di cui ai considerando 10 e 11 («gruppo di esportatori»). La commissione di ricorso ha annullato la decisione del BOFT e i certificati in questione sono stati nuovamente rilasciati a tali tre produttori/esportatori taiwanesi, ma non agli altri produttori di Taiwan.

    (22)

    In tale contesto, la Commissione rileva inoltre che la presentazione di un certificato d’origine non preferenziale non è necessaria per le formalità doganali all’importazione nell’Unione e che, in caso di seri dubbi, tale certificato non può servire come prova dell’origine non preferenziale del prodotto dichiarato [articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (6)].

    (23)

    Le importazioni di silicio dalla RPC nell’Unione sono aumentate dal 2008. In particolare, si osserva che le importazioni sono ancora in aumento dopo l’istituzione delle misure nel 2010. Tale andamento si spiega con il fatto che il dazio antidumping è diminuito considerevolmente nel 2010, passando dal 49 % al 19 %.

    Tabella 2

    (in MT)

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    2009

    2010

    2011

    PR

    16 530

    16 600

    7 101

    10 514

    3 675

    15 893

    16 007

    17 912

    9 177

    10 507

    Fonte: statistiche cinesi sulle esportazioni

    (24)

    Nella tabella 2 figurano le importazioni dalla RPC verso Taiwan. I dati, ricavati dalla base dati cinese relativa alle esportazioni, indicano che le importazioni hanno raggiunto un picco nel 2010 in seguito all’istituzione delle misure iniziali. Il calo registrato nel 2011 può essere dovuto all’indagine antifrode, come indicato al considerando 21.

    (25)

    Si ritiene che si sia verificato un cambiamento della configurazione degli scambi in quanto nel 2004 non vi erano importazioni di silicio da Taiwan nell’Unione. Le importazioni sono effettivamente cominciate nel 2007 e hanno raggiunto un livello assai significativo nel 2008. Il livello è rimasto molto elevato fino al PR, con una riduzione nel 2011 dovuta forse ai motivi illustrati nel considerando 21.

    2.3.3.   Forma di elusione e insufficiente motivazione o giustificazione economica

    (26)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il cambiamento della configurazione degli scambi deriva da pratiche, processi o lavorazioni per i quali non sussiste una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio. Le pratiche, i processi o le lavorazioni comprendono, tra l’altro, la spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso paesi terzi. La Commissione ritiene che nel caso di specie il cambiamento della configurazione degli scambi sia da ricondursi alla spedizione del prodotto oggetto delle misure attraverso un paese terzo.

    (27)

    La Commissione rileva innanzitutto che non vi è alcuna produzione di silicio a Taiwan. Nessuno dei produttori/esportatori ha negato il fatto di importare dalla RPC il silicio da essi esportato.

    (28)

    In secondo luogo, ad eccezione del gruppo di esportatori, i produttori esportatori non hanno fornito alcuna giustificazione economica per la loro attività se non l’istituzione del dazio.

    (29)

    Il gruppo di esportatori ha affermato di importare dalla RPC blocchi di silicio, in sacchi, di qualità molto bassa. I blocchi di silicio sarebbero quindi barilati, frantumati, vagliati e confezionati nuovamente in sacchi prima di essere esportati sul mercato dell’Unione. Dopo tale operazione il prodotto sarebbe di qualità più elevata.

    (30)

    Secondo il gruppo di esportatori questa operazione rappresenta un metodo di depurazione esclusivo, messo a punto in collaborazione con l’università di Taipei, che eliminerebbe l’80 % delle impurità dai blocchi di silicio metallico importati dalla RPC. Nel corso della visita di verifica in loco si è tuttavia osservato che tale processo era una semplice operazione di barilatura, vagliatura e frantumazione, che eliminava alcune impurità superficiali come l’ossidazione e la polvere, ma che non rimuoveva in particolare le principali impurità all’interno dei blocchi di silicio. Il prodotto così trattato manteneva quindi le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base del prodotto in esame.

    (31)

    Gli elementi probatori raccolti e verificati nel corso dell’inchiesta, in particolare fatture d’acquisto, fatture di vendita e documenti di accompagnamento come la polizza di carico e altri documenti doganali, hanno mostrato che i prodotti acquistati e venduti per l’esportazione dal gruppo di esportatori presentavano, nella maggior parte dei casi, le stesse caratteristiche. Dai registri relativi alle scorte nei depositi del gruppo, situati vicino alle strutture portuali, è inoltre emerso che non sempre vi era stato il tempo di sottoporre tutte le partite di silicio acquistate nella RPC al trattamento che il gruppo dichiara di applicare. Inoltre, le informazioni disponibili, soprattutto quelle fornite dai produttori dell’Unione, indicano che per eliminare le impurità interne dei blocchi di silicio è necessario ricorrere a un processo di frantumazione, seguito da un trattamento chimico, oppure a un processo di fusione. Il gruppo di esportatori non ha utilizzato nessuno di questi processi.

    (32)

    È interessante notare, altresì, che nel 2010, a seguito di una domanda di pronuncia pregiudiziale - a norma dell’articolo 234 del trattato che istituisce la Comunità europea [ora articolo 267 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea] proposta dal Finanzgericht Düsseldorf (Hoesch Metals and Alloys GmbH/Hauptzollamt Aachen), nella questione riguardante le misure antidumping istituite per il silicio proveniente dalla RPC, la Corte di giustizia ha statuito: «La separazione, la frantumazione e la pulitura dei blocchi di silicio, nonché la vagliatura, la cernita e l’imballaggio finali dei granuli di silicio ottenuti dalla frantumazione, come effettuati nella causa principale, non costituiscono una trasformazione o una lavorazione che conferisce il carattere originario ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario  (7).» Il processo di depurazione come eseguito dal gruppo di esportatori è considerato simile a quello descritto in detta pronuncia.

    (33)

    L’inchiesta ha inoltre rivelato che il processo di depurazione rappresenta meno del 5 % del costo totale sostenuto dal gruppo di esportatori. È stato inoltre confermato che il prezzo del silicio venduto nell’Unione dal gruppo e il prezzo del silicio acquistato nella RPC dal gruppo durante il PI non hanno mai presentato una differenza superiore all’11 %.

    (34)

    Alla luce di tali considerazioni, si è concluso che anche per il gruppo di esportatori le importazioni di silicio dalla RPC e le successive esportazioni verso l’Unione sono considerate un trasbordo e quindi un’elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

    (35)

    Si conclude pertanto che dall’inchiesta non sono emerse altre motivazioni o giustificazioni economiche per il trasbordo se non l’elusione delle misure in vigore sul prodotto in esame, vale a dire il dazio antidumping del 19 % nei confronti della RPC. Non sono stati individuati altri elementi, se non il dazio, che si possano considerare come una compensazione dei costi di trasbordo, in particolare per quanto riguarda il trasporto e il nuovo carico, del silicio originario della RPC attraverso Taiwan.

    2.3.4.   Elementi di prova del dumping

    (36)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base è stato infine esaminato se esistessero prove di dumping in relazione al valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale.

    (37)

    Nel regolamento iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi praticati in Brasile, che nell’ambito dell’inchiesta è stato scelto come paese di riferimento a economia di mercato adeguato per la RPC. Conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base si è ritenuto opportuno utilizzare il valore normale stabilito nell’inchiesta iniziale. Due NCP dell’inchiesta precedente corrispondevano ai due NCP delle società esportatrici. I prezzi all’esportazione sono stati stabiliti conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia sono stati utilizzati i prezzi realmente pagati o pagabili del prodotto oggetto dell’inchiesta venduto per l’esportazione nell’Unione.

    (38)

    Ai fini di un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto in forma di adeguamenti delle differenze che influiscono sui prezzi e sulla loro comparabilità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Di conseguenza, per assicurare un confronto allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati adeguamenti ai prezzi all’esportazione per le spese di trasporto e assicurazione. Conformemente all’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata adeguata del valore normale determinato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione di Taiwan nel corso del PR della presente inchiesta, espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

    (39)

    Il confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione quali stabiliti nell’inchiesta ha dimostrato l’esistenza di pratiche di dumping.

    2.3.5.   Indebolimento degli effetti riparatori del dazio antidumping in termini di prezzi e di quantitativi

    (40)

    Il confronto tra il livello di eliminazione del pregiudizio fissato nel regolamento iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione ha evidenziato l’esistenza di sottoquotazione dei prezzi (undercutting) e di vendite sottocosto (underselling). Si è quindi concluso che gli effetti riparatori delle misure in vigore sono stati compromessi in termini sia di prezzi che di quantitativi.

    3.   MISURE

    (41)

    Tenuto conto di quanto precede, si è concluso che la misura iniziale, vale a dire il dazio antidumping definitivo istituito sulle importazioni di silicio originario della RPC, è stata elusa tramite trasbordo attraverso Taiwan ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

    (42)

    A norma dell’articolo 13, paragrafo 1, prima frase, del regolamento di base, le misure in vigore applicabili alle importazioni del prodotto in esame devono essere estese alle importazioni del prodotto oggetto dell’inchiesta, ovvero il prodotto in esame spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di tale paese.

    (43)

    Le misure stabilite all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 per «tutte le altre società» della RPC devono pertanto essere estese alle importazioni da Taiwan. Il livello del dazio deve essere fissato al 19 % applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.

    (44)

    Conformemente all’articolo 13, paragrafo 3, e all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nell’Unione in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi sulle importazioni registrate di silicio spedito da Taiwan.

    4.   RICHIESTE DI ESENZIONE

    (45)

    Come illustrato nel considerando 10, tre società di Taiwan, appartenenti a un gruppo, hanno risposto ai moduli di esenzione chiedendo di essere esentate dall’eventuale estensione delle misure a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (46)

    Tenuto conto delle conclusioni relative al cambiamento della configurazione degli scambi, dell’assenza di un’effettiva produzione a Taiwan e dell’esportazione con lo stesso codice doganale (considerando da 19 a 29), le esenzioni chieste da queste tre società, a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, non hanno potuto essere concesse.

    (47)

    Fatto salvo l’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, i potenziali produttori/esportatori di Taiwan che non si sono manifestati nell’ambito del presente procedimento e che non hanno esportato il prodotto oggetto dell’inchiesta durante il PI, i quali intendano presentare una richiesta di esenzione dal dazio antidumping esteso a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base, dovranno compilare un modulo di esenzione in modo da consentire alla Commissione di valutare la richiesta. Tale esenzione può essere concessa dopo una valutazione della situazione del mercato, della capacità produttiva e del tasso di utilizzo degli impianti, dell’approvvigionamento e delle vendite, della probabilità che persista il ricorso a pratiche per le quali non esiste una motivazione sufficiente o una giustificazione economica, nonché degli elementi di prova del dumping. Di norma la Commissione procede anche ad una visita di verifica in loco. Se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte, l’esenzione può essere concessa.

    (48)

    Quando l’esenzione viene concessa la Commissione, previa consultazione del comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso dal presente regolamento per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (UE) n. 467/2010.

    (49)

    La richiesta va inviata alla Commissione e deve contenere tutte le informazioni utili, in particolare su eventuali modifiche delle attività della società connesse alla produzione e alla vendita.

    5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

    (50)

    Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali che hanno determinato le conclusioni di cui sopra e sono state invitate a presentare le loro osservazioni. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo.

    6.   OSSERVAZIONI

    (51)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni, sono pervenute osservazioni da parte del gruppo di esportatori e di due importatori.

    (52)

    Il principale argomento riguarda l’affermazione secondo cui il processo di depurazione realizzato dal gruppo di esportatori conferirebbe l’origine del prodotto ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CEE) n. 2913/92. Gli importatori hanno presentato una relazione su prove a campione eseguite dall’Università di Taipei e un rapporto di analisi da parte di un esperto indipendente. La relazione sulle prove a campione indica, dopo il processo di depurazione, un tasso di riduzione delle scorie del 90,8 %. Secondo l’analisi da parte dell’esperto indipendente solo dopo la depurazione il silicio può essere utilizzato per determinati scopi di fusione.

    (53)

    Si osserva che questi due studi sono in contraddizione con quanto constatato dalla Commissione nel corso della verifica in loco, come descritto al considerando 31. In particolare, si ricorda che, in base alle fatture, i prodotti acquistati e venduti per l’esportazione dal gruppo di esportatori presentavano, nella maggior parte dei casi, le stesse caratteristiche.

    (54)

    Se quanto sostenuto dagli importatori fosse vero, vi sarebbe inoltre una differenza assai maggiore tra il prezzo al quale il silicio è importato dalla RPC e il suo prezzo all’esportazione nell’Unione.

    (55)

    In base alle ispezioni in loco degli strumenti utilizzati per la presunta depurazione del silicio, la Commissione conclude inoltre che tali strumenti non sono tali da permettere di realizzare né l’uno né l’altro dei due metodi di depurazione indicati al considerando 31.

    (56)

    Infine, il rapporto d’analisi da parte dell’esperto indipendente non tiene conto, come è invece noto alla Commissione, del fatto che gli utilizzatori procedono a trattare il silicio prima del suo impiego.

    (57)

    Per questi motivi, le osservazioni presentate dalle parti non sono state tali da modificare le conclusioni raggiunte dalla Commissione in via provvisoria prima della loro comunicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 sulle importazioni di silicio, attualmente classificato al codice NC 2804 69 00, originario della Repubblica popolare cinese è esteso alle importazioni di silicio spedito da Taiwan, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario di Taiwan, attualmente classificato al codice NC ex 2804 69 00 (codice TARIC 2804690020).

    2.   Il dazio esteso a norma del paragrafo 1 del presente articolo è riscosso sulle importazioni spedite da Taiwan, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o no originario di tale paese, registrate a norma dell’articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2012, nonché dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1225/2009.

    3.   Salvo diversa indicazione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta va inviata al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale del Commercio

    Direzione H

    Ufficio: N-105 08/20

    1049 Bruxelles/Brussel

    BELGIQUE/BELGIË

    Fax +32 22956505

    2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 per le importazioni da società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010.

    Articolo 3

    Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista conformemente all’articolo 2 del regolamento (UE) n. 596/2012.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2013

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. GILMORE


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  GU L 131 del 29.5.2010, pag. 1.

    (3)  GU L 66 del 4.3.2004, pag. 15.

    (4)  GU L 13 del 19.1.2007, pag. 1.

    (5)  GU L 176 del 6.7.2012, pag. 50.

    (6)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (7)  Cfr. causa C-373/08, 2010 Racc.-I 951, ai paragrafi 55 e 80.


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