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Document 32013R0053

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 53/2013 della Commissione, del 22 gennaio 2013 , recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    GU L 20 del 23.1.2013, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/53/oj

    23.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 20/46


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 53/2013 DELLA COMMISSIONE

    del 22 gennaio 2013

    recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 figura l’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 31 dicembre 2012 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha aggiunto due persone fisiche e due entità all’elenco delle persone e delle entità a cui si applica il congelamento dei beni.

    (3)

    Occorre pertanto modificare l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005.

    (4)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l’efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2013

    Per la Commissione, a nome del presidente

    Capo del servizio degli strumenti di politica estera


    (1)  GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 è così modificato:

    (1)

    Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “A. PERSONE FISICHE”:

    (a)

    “Eric Badege. Data di nascita: 1971. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”

    (b)

    “Jean-Marie Lugerero Runiga. Data di nascita: intorno al 1960. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”

    (2)

    Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco “B. PERSONE GIURIDICHE, ENTITÀ E ORGANISMI”:

    (a)

    “Forces Democratiques De Liberation Du Rwanda (alias (a) FDLR, (b) Force Combattante Abacunguzi, (c) FOCA, (d) Combatant Force for the Liberation of Rwanda). Indirizzi di posta elettronica: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net. Sede: Kivu settentrionale e meridionale, Repubblica democratica del Congo. Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”

    (b)

    “M23 (alias Mouvement Du 23 Mars). Data di designazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b): 31.12.2012.”


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