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Document 32013L0028

    Direttiva 2013/28/UE della Commissione, del 17 maggio 2013 , recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 135 del 22.5.2013, p. 14–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/28/oj

    22.5.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 135/14


    DIRETTIVA 2013/28/UE DELLA COMMISSIONE

    del 17 maggio 2013

    recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai veicoli fuori uso

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/53/CE vieta l’uso di piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003.

    (2)

    Nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE figurano i materiali e i componenti dei veicoli esenti dal divieto di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). I veicoli immessi sul mercato prima della data di scadenza di una determinata esenzione e i relativi pezzi di ricambio possono contenere piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente nei materiali e nei componenti che figurano nell’allegato II della direttiva 2000/53/CE.

    (3)

    La voce 8, lettera i), dell’allegato II prevede un’esenzione per il piombo nelle saldature in applicazioni elettriche di smaltatura su vetro tranne che per le saldature su lastre laminate, che scade il 1o gennaio 2013.

    (4)

    Un esame effettuato sui progressi tecnico-scientifici ha dimostrato che l’utilizzo del piombo nelle applicazioni di cui alla voce 8, lettera i), è inevitabile, in quanto non sono ancora disponibili materiali sostitutivi.

    (5)

    Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato II della direttiva 2000/53/CE è sostituito dal testo dell’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate dal suddetto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 17 maggio 2013

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 269 del 21.10.2000, pag. 34.

    (2)  GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO II

    Materiali e componenti cui non si applica l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

    Materiali e componenti

    Ambito di applicazione e data di scadenza dell’esenzione

    Da etichettare o rendere identificabili in base all’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punto iv)

    Piombo come elemento di lega

    1 a)

    Acciaio destinato a lavorazione meccanica e componenti di acciaio galvanizzato per rivestimento discontinuo per immersione a caldo, contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

     

     

    1 b)

    Lamiera di acciaio galvanizzato di continuo contenente, in peso, lo 0,35 % o meno di piombo

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

     

    2 a)

    Alluminio destinato a lavorazione meccanica contenente, in peso, il 2 % o meno di piombo

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

     

    2 b)

    Alluminio contenente, in peso, l'1,5 % o meno di piombo

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

     

    2 c)

    Alluminio contenente, in peso, lo 0,4 % o meno di piombo

     (1)

     

    3

    Leghe di rame contenenti fino al 4 % di piombo in peso

     (1)

     

    4 a)

    Cuscinetti e pistoni

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

     

    4 b)

    Cuscinetti e pistoni utilizzati nei motori, nelle trasmissioni e nei compressori per impianti di condizionamento

    1o luglio 2011 e pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2011

     

    Piombo e composti di piombo nei componenti

    5.

    Pile

     (1)

    X

    6.

    Masse smorzanti

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X

    7 a)

    Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2005

     

    7 b)

    Agenti di vulcanizzazione e stabilizzanti per elastomeri utilizzati in tubi per freni, tubi per carburante, tubi per ventilazione, parti in elastomero/metallo del telaio, e castelli motore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2006

     

    7 c)

    Agenti leganti per elastomeri utilizzati nell’apparato propulsore contenenti, in peso, lo 0,5 % o meno di piombo

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2009

     

    8 a)

    Piombo nelle saldature per collegare componenti elettrici e elettronici a schede elettroniche e piombo nelle rifiniture su terminazioni di componenti diversi dai condensatori elettrolitici in alluminio, su pin di componenti e su schede elettroniche

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X (2)

    8 b)

    Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche diverse dalle saldature su schede elettroniche o su vetro

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2011 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X (2)

    8 c)

    Piombo nelle rifiniture di terminali di condensatori elettrolitici in alluminio

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2013 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X (2)

    8 d)

    Piombo utilizzato nelle saldature su vetro nei sensori di flusso di massa dell’aria

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2015 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X (2)

    8 e)

    Piombo in saldature ad alta temperatura di fusione (ossia leghe a base di piombo contenenti l’85 % o più di piombo in peso)

     (3)

    X (2)

    8 f)

    Piombo in sistemi di connettori a pin conformi

     (3)

    X (2)

    8 g)

    Piombo in saldature destinate alla realizzazione di una connessione elettrica valida tra la matrice del semiconduttore e il carrier all’interno dei circuiti integrati secondo la configurazione Flip Chip

     (3)

    X (2)

    8 h)

    Piombo nelle saldature per fissare i dissipatori di calore al radiatore in assemblaggi di semiconduttori di potenza con un circuito integrato con un’area di proiezione minima di 1 cm2 e una densità di corrente nominale minima di 1 A/mm2 di superficie del circuito integrato di silicio

     (3)

    X (2)

    8 i)

    Piombo nelle saldature in applicazioni elettriche su vetro ad eccezione delle saldature su lastre di vetro laminate

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e dopo tale data come pezzi di ricambio per tali veicoli

    X (2)

    8 j)

    Piombo nelle saldature su lastre laminate

     (3)

    X (2)

    9.

    Sedi di valvole

    Come pezzi di ricambio per tipi di motore sviluppati prima del 1o luglio 2003

     

    10 a)

    Componenti elettrici e elettronici contenenti piombo in vetro o in ceramica, in una matrice di vetro o ceramica, in un materiale vetroceramico o in matrici di vetroceramica

    Questa esenzione non si applica all’uso di piombo in:

    vetro delle lampadine e delle candele,

    materiali ceramici dielettrici di componenti indicati ai punti 10 b), 10 c) e 10 d)

     

    X (4) (per componenti diversi da quelli piezoelettrici dei motori)

    10 b)

    Piombo in materiali ceramici dielettrici PZT di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti

     

     

    10 c)

    Piombo nei materiali ceramici dielettrici in condensatori per una tensione nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2016 e pezzi di ricambio per tali veicoli

     

    10 d)

    Piombo nei materiali ceramici dielettrici di condensatori utilizzati per compensare le deviazioni, dovute all’effetto termico, di sensori in sistemi sonar ultrasonici

     (3)

     

    11.

    Inneschi pirotecnici

    Veicoli omologati prima del 1o luglio 2006 e pezzi di ricambio per tali veicoli

     

    12.

    Materiali termoelettrici contenti piombo utilizzati nell’industria automobilistica per ridurre le emissioni di CO2 mediante il recupero dei gas di scarico

    Veicoli omologati prima del 1o gennaio 2019 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X

    Cromo esavalente

    13 a)

    Rivestimenti anticorrosione

    Come pezzi di ricambio per veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2007

     

    13 b)

    Rivestimenti anticorrosione negli insiemi di dadi e bulloni dei telai

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 1o luglio 2008

     

    14.

    Come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento nei camper fino allo 0,75 % in peso nella soluzione refrigerante, salvo sia praticabile l’uso di altre tecnologie di refrigerazione (disponibili sul mercato per l’applicazione in camper) e non vi siano impatti negativi sull’ambiente, sulla salute e sulla sicurezza dei consumatori

     

    X

    Mercurio

    15 a)

    Lampade a luminescenza per proiettori

    Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X

    15 b)

    Tubi fluorescenti utilizzati nei visualizzatori del quadro strumenti

    Veicoli omologati prima del 1o luglio 2012 e pezzi di ricambio per tali veicoli

    X

    Cadmio

    16

    Accumulatori per veicoli elettrici

    Come pezzi di ricambio per i veicoli immessi sul mercato prima del 31 dicembre 2008

     

    È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

    È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

    Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) ().


    (1)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2015.

    (2)  Rimozione se, in correlazione con la voce 10 a), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

    (3)  Questa esenzione sarà riesaminata nel 2014.

    (4)  Rimozione se, in correlazione con le voci 8, lettere da a) a j), si supera un livello soglia medio di 60 grammi per veicolo. Per l’applicazione della presente disposizione non vengono presi in considerazione i dispositivi elettronici non installati dal fabbricante nella linea di produzione.

    Note:

    È ammessa una concentrazione massima dello 0,1 %, in peso e per materiale omogeneo, di piombo, cromo esavalente e mercurio e una concentrazione massima dello 0,01 %, in peso e per materiale omogeneo, di cadmio.

    È ammesso senza limitazioni il riutilizzo di parti di veicoli già sul mercato alla data di scadenza di un’esenzione, in quanto il riutilizzo non è contemplato dall’articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

    Ai pezzi di ricambio immessi sul mercato dopo il 1o luglio 2003 e destinati ai veicoli immessi sul mercato anteriormente al 1o luglio 2003 non si applicano le disposizioni dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a) ().

    (5)  La presente clausola non si applica alle masse di equilibratura delle ruote, alle spazzole in carbonio dei motori elettrici e alle guarnizioni dei freni.»


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