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Document 32013D0431

    2013/431/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 agosto 2013 , che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate [notificata con il numero C(2013) 5184] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 218 del 14.8.2013, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2015

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/431/oj

    14.8.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 218/28


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 12 agosto 2013

    che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate

    [notificata con il numero C(2013) 5184]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2013/431/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

    visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (2), in particolare l’articolo 80, paragrafo 1, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 80, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1107/2009, la direttiva 91/414/CEE continua ad applicarsi alle sostanze attive per le quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva, prima del 14 giugno 2011.

    (2)

    In conformità all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla ISAGRO IT una domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell’allegato I di tale direttiva. La decisione 2003/35/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel settembre 2005 l’Ungheria ha ricevuto dalla ISAGRO SpA una domanda di iscrizione della sostanza attiva valifenalate nell’allegato I di tale direttiva. La decisione 2006/586/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo, che poteva essere ritenuto conforme in linea di massima alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (4)

    La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere a un esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di rilasciare autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda la valutazione particolareggiata delle sostanze attive e dei prodotti fitosanitari in base alle prescrizioni di tale direttiva.

    (5)

    Gli effetti di dette sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE per gli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i progetti delle relazioni di valutazione in data 21 novembre 2003 (benalaxyl-M) e in data 19 febbraio 2008 (valifenalate).

    (6)

    In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori, si è ritenuto necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni e agli Stati membri relatori di esaminarle e presentare una loro valutazione. L’esame del fascicolo è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimare la valutazione entro i termini stabiliti dalla direttiva 91/414/CEE, in combinato disposto con la decisione di esecuzione 2011/671/UE della Commissione (5).

    (7)

    Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, occorre concedere agli Stati membri, in conformità all’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi le autorizzazioni provvisorie rilasciate per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo che l’esame dei fascicoli possa proseguire. Si prevede che il processo di valutazione e decisione per un’eventuale approvazione delle sostanze attive benalaxyl-M e valifenalate in conformità all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si concluderà entro 24 mesi.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti benalaxyl-M o valifenalate al più tardi fino al 31 agosto 2015.

    Articolo 2

    La presente decisione scade il 31 agosto 2015.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2013

    Per la Commissione

    Tonio BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (2)  GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

    (3)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

    (4)  GU L 236 del 31.8.2006, pag. 31.

    (5)  GU L 267 del 12.10.2011, pag. 19.


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