Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0391

Decisione 2013/391/PESC del Consiglio, del 22 luglio 2013 , a sostegno dell’attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

GU L 198 del 23.7.2013, p. 40–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/04/2016: This act has been changed. Current consolidated version: 12/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/391/oj

23.7.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 198/40


DECISIONE 2013/391/PESC DEL CONSIGLIO

del 22 luglio 2013

a sostegno dell’attuazione pratica della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sulla non proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi vettori

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quando segue:

(1)

Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il cui capitolo III contiene un elenco di misure atte a combattere tale proliferazione, le quali devono essere attuate sia nell’Unione sia nei paesi terzi.

(2)

L’Unione sta attivamente attuando detta strategia e le misure elencate nel capitolo III, in particolare liberando risorse finanziarie a sostegno di specifici progetti condotti da istituzioni multilaterali, fornendo assistenza tecnica e conoscenze specialistiche agli Stati che necessitano di un’ampia gamma di misure di non proliferazione e promuovendo il ruolo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(3)

Il 28 aprile 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1540 (2004) [«UNSCR 1540 (2004)»], primo strumento internazionale che tratta in modo integrato e globale delle armi di distruzione di massa, dei relativi vettori e dei materiali connessi. L’UNSCR 1540 (2004) ha stabilito obblighi vincolanti per tutti gli Stati al fine di impedire e dissuadere gli attori non statali dall’ottenere l’accesso a tali armi e materiali connessi. Essa ha altresì invitato gli Stati a presentare una relazione al comitato del Consiglio di sicurezza istituito dall’UNSCR 1540 (2004) («comitato 1540») sulle misure che hanno adottato o intendono adottare ai fini dell’attuazione della stessa UNSCR 1540 (2004).

(4)

Il 27 aprile 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1673 (2006) e ha stabilito che il comitato 1540 doveva intensificare gli sforzi volti a promuovere l’attuazione integrale dell’UNSCR 1540 (2004) attraverso programmi di lavoro che prevedano attività di mobilitazione, assistenza, dialogo e cooperazione. Ha inoltre invitato il comitato 1540 ad esaminare con gli Stati e con le organizzazioni internazionali, regionali e subregionali la possibilità di mettere in comune le esperienze acquisite e gli insegnamenti tratti, nonché di mettere a disposizione programmi che potrebbero agevolare l’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004).

(5)

Il 20 aprile 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1977 (2011) e ha deciso di prorogare il mandato del comitato 1540 di un periodo di dieci anni, sino al 25 aprile 2021. Esso ha inoltre deciso che il comitato 1540 doveva continuare a intensificare gli sforzi volti a promuovere la piena attuazione, da parte di tutti gli Stati, dell’UNSCR 1540 (2004), in particolare in settori quali a) responsabilità, b) protezione fisica, c) controlli alle frontiere e attività di polizia e d) controlli a livello nazionale sulle esportazioni e sui trasbordi, inclusi i controlli sulla fornitura di fondi e servizi, come il finanziamento di tali esportazioni e trasbordi.

(6)

L’attuazione dell’azione comune 2006/419/PESC del Consiglio, del 12 giugno 2006, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (1), e dell’azione comune 2008/368/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2008, a sostegno dell’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e nell’ambito dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa (2), ha contribuito a diminuire sensibilmente il numero di Stati che non presentano le relazioni e di quelli che non hanno fornito le informazioni supplementari richieste dal comitato 1540 in seguito alla presentazione di relazioni incomplete.

(7)

L’Ufficio per gli affari del disarmo nel segretariato delle Nazioni Unite, che è preposto a fornire assistenza materiale e logistica al comitato 1540 e ai suoi esperti, dovrebbe essere incaricato dell’attuazione tecnica dei progetti da realizzare a norma della presente decisione.

(8)

La presente decisione dovrebbe essere attuata conformemente all’accordo quadro in materia finanziaria e amministrativa concluso dalla Commissione europea con le Nazioni Unite riguardo alla gestione dei contributi finanziari dell’Unione ai programmi o ai progetti gestiti dall’ONU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Conformemente alla strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa il cui obiettivo è promuovere il ruolo del Consiglio di sicurezza dell’ONU e potenziare le sue conoscenze specialistiche nell’affrontare la sfida della proliferazione, l’Unione sostiene ulteriormente l’attuazione della risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite [«UNSCR 1540 (2004)»] e della risoluzione 1977 (2011) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

2.   I progetti a sostegno dell’UNSCR 1540 (2004), che corrispondono alle misure della strategia dell’UE, consistono in seminari a livello subregionale, visite sul posto, riunioni, eventi, attività di formazione e di relazioni pubbliche.

3.   I progetti si prefiggono i seguenti obiettivi:

intensificare le pertinenti attività e capacità a livello nazionale e regionale, soprattutto tramite lo sviluppo di capacità e l’agevolazione dell’assistenza,

contribuire all’attuazione pratica delle raccomandazioni specifiche formulate nell’esame globale dello status di attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009, in particolare nei settori dell’assistenza tecnica, della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione,

avviare, sviluppare e applicare i piani d’azione nazionale su richiesta degli Stati.

4.   Una descrizione particolareggiata dei progetti figura nell’allegato.

Articolo 2

1.   L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») è responsabile dell’attuazione della presente decisione.

2.   L’attuazione tecnica dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata al segretariato delle Nazioni Unite (Ufficio per gli affari del disarmo) («Segretariato UNODA»). Esso svolge i suoi compiti sotto la responsabilità e il controllo dell’alto rappresentante.

3.   A tal fine, l’alto rappresentante conclude gli accordi necessari con il segretariato UNODA.

Articolo 3

1.   L’importo di riferimento finanziario per l’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 750 000 EUR, a carico del bilancio generale dell’Unione europea.

2.   Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione europea.

3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2. A tal fine, la Commissione conclude un accordo di finanziamento con il segretariato UNODA. Tale accordo di finanziamento prevede che il segretariato UNODA assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.

4.   La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 non appena possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio di ogni difficoltà in tale procedimento e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.

Articolo 4

L’alto rappresentante riferisce al Consiglio in merito all’attuazione della presente decisione sulla scorta delle relazioni periodiche stilate dal segretariato UNODA. Su tali relazioni si basa la valutazione del Consiglio. La Commissione fornisce informazioni sugli aspetti finanziari dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

2.   Essa cessa di produrre effetti ventiquattro mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o tre mesi dopo la data di adozione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2013

Per il Consiglio

Il presidente

C. ASHTON


(1)  GU L 165 del 17.6.2006, pag. 30.

(2)  GU L 127 del 15.5.2008, pag. 78.


ALLEGATO

1.   OBIETTIVI

Gli obiettivi globali della presente decisione consistono nel promuovere l’attuazione delle risoluzioni 1540 (2004) [«UNSCR 1540 (2004)»] e 1977 (2011) [«UNSCR 1977 (2011)»] del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel quadro dell’attuazione della strategia dell’UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa tramite misure specifiche che si prefiggono i seguenti scopi particolari: intensificare i pertinenti sforzi e capacità a livello nazionale e regionale, soprattutto tramite lo sviluppo di capacità e l’agevolazione dell’assistenza; contribuire all’attuazione pratica delle raccomandazioni specifiche contenute nell’esame globale dello status di attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009, in particolare nei settori dell’assistenza tecnica, della cooperazione internazionale e della sensibilizzazione.

2.   DESCRIZIONE DELLE MISURE

2.1.   Rafforzamento delle capacità per l’attuazione nazionale e il coordinamento subregionale

2.1.1.   Obiettivo della misura

Sostenere attività di attuazione specifiche per paese, incluso lo sviluppo dei piani d’azione nazionali, e di un processo di attuazione sostenibile a livello nazionale e subregionale,

rafforzare la cooperazione internazionale incluso il ruolo del comitato 1540 nell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004).

2.1.2.   Descrizione della misura

Agevolazione da parte dell’UNODA, in cooperazione, se del caso, con altre organizzazioni ed entità internazionali, regionali e subregionali, di iniziative pratiche volte ad attuare i principali requisiti dell’UNSCR 1540 (2004) a livello nazionale, in particolare tramite il sostegno di visite in loco o attività specifiche per paese che saranno condotte dal comitato 1540, con il consenso degli Stati interessati. È previsto il sostegno a cinque visite (della durata di quattro giorni ciascuna) a livello di paese. In funzione del paese specifico e delle decisioni del comitato 1540, la visita in loco o le attività specifiche per paese favoriranno il processo di attuazione a livello nazionale, tramite: a) contributi alla sensibilizzazione attraverso dialoghi specifici con i differenti attori coinvolti nell’attuazione a livello nazionale dell’UNSCR 1540 (2004); b) esame delle misure e dei meccanismi nazionali utilizzati per attuare tale risoluzione e individuazione di sfide specifiche cui sono confrontate le autorità nazionali nonché possibili opzioni per porvi rimedio e c) agevolazione dell’elaborazione di piani d’azione nazionali volontari e di altre misure decise dal paese visitato.

Organizzazione da parte dell’UNODA, in cooperazione, se del caso, con altre organizzazioni ed entità internazionali, regionali e subregionali, di riunioni da tenersi in subregioni specifiche sulla base dei risultati dei precedenti seminari sullo sviluppo di capacità tenutisi in tali subregioni. Si prevede di organizzare tre riunioni di follow-up nelle subregioni selezionate (Africa, il Golfo e il Medio Oriente, Europa sudorientale e America latina). Ciascuna riunione sarà destinata a soddisfare le esigenze reali della subregione concentrandosi sui settori suscettibili di conseguire risultati pratici. Le riunioni saranno accompagnate da discussioni tecniche in loco al fine di esaminare misure specifiche volte a sostenere i progressi nell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004). Le discussioni in loco saranno organizzate in risposta agli inviti degli Stati membri interessati.

L’UNODA svilupperà le attività dell’UNSCR 1540 (2004) cooperando con le altre agenzie e organizzazioni internazionali, compresi OCSE, IAEA, OPCW, OMC, FAO e OIE, al fine di garantire efficaci sinergie ed evitare duplicazioni.

Se del caso, saranno ricercate sinergie con le attività dei centri di eccellenza chimici, biologici, radiologici e nucleari (CBRN) regionali, che sono attualmente in corso di istituzione nel quadro dello strumento di stabilità nonché con gli altri programmi sostenuti dall’UE in questo settore.

2.1.3.   Risultati della misura

Migliore attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) tramite ulteriori iniziative da intraprendere da parte degli Stati verso la sua piena attuazione; sviluppo di tabelle di marcia e piani d’azione nazionali efficaci e realistici per l’attuazione dei principali requisiti di tale risoluzione; approcci coordinati rafforzati a livello regionale per l’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) e l’istituzione di partenariati efficaci tra gli Stati partecipanti e i fornitori di assistenza.

2.2.   Sviluppo rafforzato di capacità per instaurare e mantenere la protezione fisica e la contabilizzazione dei materiali sensibili a duplice uso

2.2.1.   Obiettivo della misura

Promuovere lo sviluppo di capacità ai livelli nazionale e regionale per favorire la piena attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) concentrandosi su uno dei settori principali della risoluzione, ossia la protezione fisica e la contabilizzazione dei materiali connessi. L’UNSCR 1540 (2004) contiene disposizioni specifiche [punto operativo 3, sottopunti a) e b)] che obbligano tutti gli Stati a instaurare controlli appropriati su materiali, attrezzature e tecnologia che potrebbero essere utilizzati per progettare, sviluppare, produrre o utilizzare armi nucleari, chimiche e biologiche e relativi vettori. A tal fine, si richiede agli Stati di: a) elaborare e mantenere appropriate misure efficaci per contabilizzare tali articoli e garantirne la sicurezza durante la produzione, l’utilizzo, la conservazione o il trasporto e b) elaborare e mantenere misure di protezione fisica adeguate ed efficaci.

2.2.2.   Descrizione della misura

Organizzazione da parte dell’UNODA di due seminari subregionali (America centrale, Sudest asiatico e America latina) incentrati sulla protezione fisica e sulla contabilizzazione dei materiali connessi. Tramite la condivisione delle esperienze sulle politiche e pratiche nazionali in materia di contabilizzazione, sicurezza e protezione dei materiali biologici, chimici e nucleari connessi, la misura promuoverà approcci nazionali integrati sulla base delle buone pratiche e degli insegnamenti tratti.

Se del caso, sarà inoltre posto l’accento sull’importanza della cooperazione e interazione con organizzazioni internazionali quali AIEA, OPCW, OMC, FAO, OIE e OCSE. Ciascun seminario sarà organizzato congiuntamente a due cicli di pertinenti discussioni tecniche con i paesi partecipanti tenendo in debita considerazione le specificità nazionali. Le discussioni in loco saranno organizzate in risposta agli inviti rivolti dagli Stati membri interessati nelle relative subregioni.

Se del caso, saranno ricercate sinergie con le attività dei centri di eccellenza CBRN regionali, che sono attualmente in corso di istituzione nel quadro dello strumento di stabilità nonché con gli altri programmi sostenuti dall’UE in questo settore.

2.2.3.   Risultati della misura

Migliori sforzi a livello nazionale e maggiori capacità per attuare verifiche appropriate su materiali, attrezzature e tecnologia che potrebbero essere utilizzati per progettare, sviluppare, produrre e utilizzare armi nucleari, chimiche e biologiche e relativi vettori; individuazione di pratiche efficienti ed efficaci in materia di contabilizzazione, sicurezza e protezione dei materiali connessi; maggiore sicurezza dei materiali connessi ai livelli nazionale e regionale; partenariati regionali e internazionali rafforzati nei settori pertinenti e contributo agli sforzi volti ad aumentare la sicurezza (CBRN) globale.

2.3.   Sostegno all’attuazione pratica delle raccomandazioni formulate nell’esame globale dello status di attuazione dell’UNSCR 1540 (2004) realizzato nel 2009

2.3.1.   Obiettivo della misura

Sostenere l’attuazione pratica delle raccomandazioni formulate nell’esame globale del 2009,

migliorare la cooperazione internazionale e sensibilizzare sull’importanza dell’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004).

2.3.2.   Descrizione della misura

L’UNSCR 1977 (2011) e il documento finale dell’esame globale del 2009 contemplano una serie di attività specifiche per l’attuazione dei principali requisiti dell’UNSCR 1540 (2004). La misura include progetti specifici destinati a sostenere tali attività, anche tramite il sostegno a riunioni/eventi, attività di formazione e di pubbliche relazioni. Fatte salve, se del caso, le decisioni e raccomandazioni del comitato 1540, i progetti includerebbero:

l’organizzazione da parte dell’UNODA di eventi destinati a riunire coloro che offrono e che chiedono assistenza nonché di riunioni dei partner attuali o potenziali (Stati, organizzazioni internazionali e regionali),

riunioni organizzate dall’UNODA volte a sostenere gli sforzi messi in atto per rafforzare la cooperazione del comitato 1540 con i meccanismi internazionali di non proliferazione e altre organizzazioni internazionali e regionali,

organizzazione o sostegno da parte dell’UNODA di un seminario dei rappresentanti della società civile, del mondo accademico e del settore industriale,

sostegno da parte dell’UNODA alla partecipazione dei funzionari nazionali a corsi di formazione e altre attività di sviluppo di capacità,

sostegno di un giornale elettronico sulle questioni inerenti all’attuazione dell’UNSCR 1540 (2004).

Se del caso, saranno ricercate sinergie con le attività dei centri di eccellenza CBRN regionali, che sono attualmente in corso di istituzione nel quadro dello strumento di stabilità nonché con altri programmi sostenuti dall’UE in questo settore.

2.3.3.   Risultati della misura

Attuazione di misure specifiche approvate nell’esame globale condotto nel 2009; diversificazione dei mezzi volti ad agevolare l’assistenza tecnica; azioni di formazione incentrate sull’UNSCR 1540 (2004) destinate ai funzionari nazionali; maggiore coinvolgimento dei rappresentanti della società civile, del mondo accademico e industriale negli sforzi volti ad attuare l’UNSCR 1540 (2004) messi in atto a livello internazionale, regionale e nazionale; maggiore sensibilizzazione sull’importanza della piena attuazione dell’UNSCR 1540 (2004).

3.   PARTNER ASSOCIATI ALLE MISURE

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e comitato 1540,

governi partecipanti delle rispettive subregioni,

governi e organizzazioni che offrono assistenza,

Nazioni Unite, pertinenti organizzazioni internazionali, regionali e subregionali,

organizzazioni non governative ed entità della società civile.

4.   BENEFICIARI DELLE MISURE

Stati membri, funzionari governativi,

comitato 1540 e altri organi delle Nazioni Unite,

organizzazioni internazionali, regionali e subregionali,

governi e organizzazioni che forniscono e ricevono assistenza tecnica ai sensi dell’UNSCR 1540 (2004),

società civile, mondo accademico e imprese interessate.

5.   LUOGO

L’UNODA selezionerà potenziali luoghi per lo svolgimento di riunioni, seminari e altri eventi. I criteri utilizzati nella scelta dei luoghi includeranno la volontà e l’impegno del relativo stato di una regione particolare a ospitare l’evento. I siti specifici per le visite in loco o attività specifiche per paese dipenderanno dagli inviti rivolti dagli Stati membri interessati e, se del caso, dalle decisioni del comitato 1540.

6.   DURATA

La durata totale stimata del progetto è di ventiquattro mesi.


Top