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Document 32013D0260

2013/260/UE: Decisione della Commissione, del 31 maggio 2013 , concernente una misura adottata dalla Germania in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine, che vieta l’immissione sul mercato di una motosega a catena del tipo HV 0003 fabbricata dalla Regal Tools Co. Ltd [notificata con il numero C(2013) 3125] Testo rilevante ai fini del SEE

GU L 150 del 4.6.2013, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/260/oj

4.6.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2013

concernente una misura adottata dalla Germania in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine, che vieta l’immissione sul mercato di una motosega a catena del tipo HV 0003 fabbricata dalla Regal Tools Co. Ltd

[notificata con il numero C(2013) 3125]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2013/260/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relativa alle macchine, in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2006/42/CE, le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione e agli altri Stati membri una misura che vieta l’immissione sul mercato di una motosega a catena del tipo HV 0003 fabbricata dalla società Regal Tools Co. Ltd., Technology Industrial Park, Chengxin Road 223, Yongkang, Cina, importata nell’UE dalla Bergner Europe GmbH, Am Seestern 18, 40547 Düsseldorf, Germania.

(2)

Le autorità tedesche hanno indicato come motivo della misura la non conformità della motosega a catena ai seguenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti dall’allegato I della direttiva 2006/42/CE (con riferimento alle specifiche della relativa norma europea armonizzata EN ISO 11681-1).

1.3.2.

Rischio di rottura durante il funzionamento:

l’impugnatura posteriore e quella anteriore della motosega a catena non hanno superato le prove di resistenza previste dalla relativa norma europea armonizzata (EN ISO 11681-1:2008 – clausola 5.2.1);

1.7.4.

Istruzioni:

le istruzioni non contenevano la ragione sociale e l’indirizzo completo del fabbricante (1.7.4.2 a), la dichiarazione CE di conformità (1.7.4.2 c), una descrizione generale della macchina (1.7.4.2 d), informazioni relative all’emissione di rumore aereo (1.7.4.2 u) e indicazioni relative alle vibrazioni emesse dall’utensile (2.2.1.1);

2.3 c)

Freno automatico:

la motosega a catena non si è arrestata in tempo sufficientemente breve quando è stato azionato il freno della catena manuale e neppure nelle condizioni in cui dovrebbe essere attivo il sistema di freno della catena non manuale (EN ISO 11681-1:2008 – clausole 5.5.1 e 5.5.2).

(3)

Le autorità tedesche hanno osservato che la motosega a catena recava la marcatura CE, ma non era accompagnata da una dichiarazione CE di conformità redatta e firmata dal fabbricante o dal suo rappresentante autorizzato, come richiesto dall’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/42/CE. Esse hanno inoltre affermato che, sebbene le motoseghe a catena portatili figurassero tra le categorie di macchine elencate nell’allegato IV della direttiva alle quali occorre applicare una delle procedure di valutazione della conformità di cui all’articolo 12, paragrafi 3 o 4, non erano state fornite prove che la motosega a catena del tipo HV 0003 fosse stata sottoposta a una tale procedura.

(4)

La notifica era accompagnata da un rapporto d’ispezione della Deutsche Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik GbR.

(5)

Conformemente alla procedura stabilita dall’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2006/42/CE, la Commissione ha scritto al fabbricante e all’importatore invitandoli a presentare osservazioni sulla misura adottata dalle autorità tedesche.

(6)

Non è pervenuta alcuna risposta dal fabbricante. L’importatore ha informato la Commissione che la vendita della motosega a catena era stata sospesa e che egli non importava più questo tipo di motoseghe.

(7)

L’esame delle prove fornite dalle autorità tedesche conferma che le motoseghe a catena del tipo HV 0003 fabbricate dalla Regal Tools Co. Ltd. non sono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute della direttiva 2006/42/CE e che tale non conformità comporta gravi rischi di lesione per gli utilizzatori,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura adottata dalle autorità tedesche che vieta l’immissione sul mercato di una motosega a catena del tipo HV 0003 fabbricata dalla Regal Tools Co. Ltd. è giustificata.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2013

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.


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