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Document 32012D0274

    2012/274/UE: Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2012 , che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) [notificata con il numero C(2012) 2505]

    GU L 134 del 24.5.2012, p. 20–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/274/oj

    24.5.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/20


    DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

    del 24 aprile 2012

    che determina il secondo gruppo di regioni per l’inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS)

    [notificata con il numero C(2012) 2505]

    (2012/274/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) (1), in particolare l’articolo 48, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 48 del regolamento (CE) n. 767/2008 prevede un’applicazione progressiva delle attività del VIS. Con decisione 2010/49/CE (2) la Commissione ha determinato le prime regioni per l’inizio delle attività del VIS. Tenuto conto che l’11 ottobre 2011 il VIS è entrato in funzione, occorre determinare il secondo gruppo di regioni in cui i dati da inserire nel VIS, compresi le fotografie e i dati relativi alle impronte digitali, devono essere raccolti e trasmessi al VIS per tutte le domande di visto nella regione interessata.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 767/2008, la sequenza delle regioni per l’introduzione del VIS deve essere determinata in base ai seguenti criteri: il rischio di immigrazione illegale, le minacce alla sicurezza interna degli Stati membri e la fattibilità della raccolta di dati biometrici da tutte le località delle regioni interessate.

    (3)

    La Commissione ha valutato le varie regioni tenendo conto: in relazione al primo criterio, di elementi quali i tassi medi di rifiuto del visto, i tassi di rifiuto dell’ingresso e i tassi di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare nel territorio degli Stati membri; riguardo al secondo criterio, di una valutazione della minaccia effettuata da Europol; per quanto riguarda il terzo criterio, del fatto che dopo l’adozione della decisione 2010/49/CE in tutte le regioni del mondo è aumentata la presenza o rappresentanza consolare.

    (4)

    Secondo tale valutazione, le successive regioni in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto sono l’Africa occidentale, l’Africa centrale, l’Africa orientale, l’Africa meridionale, l’America meridionale, l’Asia centrale e l’Asia sudorientale.

    (5)

    Il Territorio palestinese occupato era stato escluso dalla regione del Vicino Oriente, rientrante nel campo di applicazione della decisione 2010/49/CE, in considerazione delle difficoltà tecniche che si sarebbero potute verificare nella fornitura di apparecchiature alle rappresentanze o agli uffici consolari interessati. Onde evitare lacune nella lotta contro l’immigrazione irregolare e nella protezione della sicurezza interna, e tenuto conto del tempo lasciato agli Stati membri per risolvere le difficoltà tecniche, il Territorio palestinese occupato dovrebbe costituire l’undicesima regione in cui dovrebbe cominciare la raccolta e la trasmissione al VIS dei dati in materia di visti per tutte le domande di visto.

    (6)

    La data d’inizio delle attività in ciascuna di queste regioni dev’essere determinata dalla Commissione a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008.

    (7)

    Per la determinazione delle altre regioni, le decisioni dovranno essere adottate in seguito, sulla base di una valutazione supplementare e aggiornata delle regioni in questione, svolta secondo i criteri pertinenti e l’esperienza compiuta durante l’attuazione nelle regioni determinate dalla decisione 2010/49/CE e dalla presente decisione.

    (8)

    Atteso che il regolamento VIS sviluppa l’acquis di Schengen, la Danimarca ha notificato l’attuazione del regolamento VIS nel proprio diritto interno ai sensi dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea. La Danimarca è pertanto tenuta ad attuare la presente decisione in virtù del diritto internazionale.

    (9)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (3); il Regno Unito non è pertanto vincolato dalla presente decisione, né è soggetto alla sua applicazione.

    (10)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (4); l’Irlanda non è pertanto vincolata dalla presente decisione, né è soggetta alla sua applicazione.

    (11)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (5) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (6), relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.

    (12)

    Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (7) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (8).

    (13)

    Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (9).

    (14)

    Per quanto concerne Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o a esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003.

    (15)

    Per quanto riguarda la Bulgaria e la Romania, la presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005.

    (16)

    Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (10),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Le regioni in cui inizieranno la raccolta e la trasmissione dei dati al sistema d’informazione visti (VIS) a norma dell’articolo 48, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 767/2008, dopo quelle determinate dalla decisione 2010/49/CE, sono le seguenti:

    Quarta regione:

    Benin,

    Burkina Faso,

    Capo Verde,

    Costa d’Avorio,

    Gambia,

    Ghana,

    Guinea,

    Guinea-Bissau,

    Liberia,

    Mali,

    Niger,

    Nigeria,

    Senegal,

    Sierra Leone,

    Togo.

    Quinta regione:

    Burundi,

    Camerun,

    Repubblica centrafricana,

    Ciad,

    Congo,

    Repubblica democratica del Congo,

    Guinea equatoriale,

    Gabon,

    Ruanda,

    Sao Tomé e Principe.

    Sesta regione:

    Comore,

    Gibuti,

    Eritrea,

    Etiopia,

    Kenia,

    Madagascar,

    Maurizio,

    Seychelles,

    Somalia,

    Sudan,

    Sudan del Sud,

    Tanzania,

    Uganda.

    Settima regione:

    Angola,

    Botswana,

    Lesotho,

    Malawi,

    Mozambico,

    Namibia,

    Sud Africa,

    Swaziland,

    Zambia,

    Zimbabwe.

    Ottava regione:

    Argentina,

    Bolivia,

    Brasile,

    Cile,

    Colombia,

    Ecuador,

    Paraguay,

    Perù,

    Uruguay,

    Venezuela.

    Nona regione:

    Kazakhstan,

    Kirghizistan,

    Tagikistan,

    Turkmenistan,

    Uzbekistan.

    Decima regione:

    Brunei,

    Birmania/Myanmar,

    Cambogia,

    Indonesia,

    Laos,

    Malaysia,

    Filippine,

    Singapore,

    Thailandia,

    Vietnam.

    Undicesima regione:

    Territorio palestinese occupato.

    Articolo 2

    Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

    Per la Commissione

    Cecilia MALMSTRÖM

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

    (2)  GU L 23 del 27.1.2010, pag. 62.

    (3)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (4)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (5)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (6)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (7)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

    (8)  GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

    (9)  GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19.

    (10)  GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.


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