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Document 32011R0679

Regolamento di esecuzione (UE) n. 679/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

GU L 185 del 15.7.2011, p. 57–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/679/oj

15.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/57


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 679/2011 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2011

che modifica il regolamento (CE) n. 1974/2006 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (1), in particolare l'articolo 91,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1698/2005 ha definito un quadro giuridico unico per il sostegno del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) allo sviluppo rurale nell'insieme dell'Unione. Tale quadro giuridico è stato integrato per mezzo delle modalità di applicazione stabilite dal regolamento (CE) n. 1974/2006 del Consiglio (2). Alla luce dell'esperienza acquisita e dei problemi sorti durante l'attuazione dei programmi di sviluppo rurale, è opportuno modificare talune disposizioni di detto regolamento al fine di introdurre alcune modalità di applicazione supplementari.

(2)

Le operazioni relative alla produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole realizzate a norma dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005 possono non rientrare nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 del trattato. Al fine di garantire la conformità con gli aiuti di Stato al settore agricolo, è opportuno introdurre una disposizione specifica intesa a disciplinare gli investimenti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole.

(3)

L'articolo 27, paragrafo 12, del regolamento (CE) n. 1974/2006 dispone che l'adeguamento degli impegni agroambientali o di benessere animale possa consistere nel prolungamento della durata dell'impegno. Al fine di evitare sovrapposizioni con il periodo di programmazione successivo, tale adeguamento deve essere limitato al termine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.

(4)

L'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005 stipula che di norma la durata degli impegni silvoambientali è compresa tra cinque e sette anni. Onde evitare sovrapposizioni degli impegni prorogati con il periodo di programmazione successivo, è opportuno stabilire che gli Stati membri possano consentire di prorogare tali impegni fino alla fine del periodo di erogazione del premio cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.

(5)

L'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1698/2005 dispone che a livello decisionale il gruppo di azione locale deve essere composto per almeno il 50 % dalle parti economiche e sociali e da altri rappresentanti della società civile. Gli Stati membri accertano che i gruppi di azione locale rispettino tale percentuale minima anche nell'esercizio del voto, al fine di evitare che il settore pubblico abbia una posizione dominante nel processo decisionale. È inoltre opportuno garantire che i promotori di un progetto non abbiano la possibilità di influenzare la decisione di selezione dei progetti. È pertanto opportuno dotarsi di una tutela efficace per evitare eventuali conflitti di interesse afferenti alla valutazione e al voto dei progetti proposti. La trasparenza del processo decisionale deve altresì essere garantita con un'adeguata visibilità.

(6)

L'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1974/2006 dispone che i costi di gestione dei gruppi di azione locale possono essere sovvenzionati mediante anticipi. È dimostrato che per garantire le esigenze di liquidità dei gruppi di azione locale è necessario estendere la possibilità versare anticipi destinato a coprire i costi per l'acquisizione di competenze e l'animazione sul territorio di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005.

(7)

L'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006 consente agli Stati membri di adottare misure specifiche per evitare, qualora la situazione dell'azienda subisca mutamenti non rilevanti, si producano risultati inadeguati rispetto all'impegno assunto con riferimento all'obbligo del beneficiario di rimborsare il sostegno ricevuto qualora la parte che rileva parzialmente l'azienda non subentri nell'impegno assunto dal beneficiario. Ai fini della certezza del diritto è opportuno adottare la definizione di mutamento non rilevante per i casi in cui la superficie dell'azienda agricola sia ridotta.

(8)

L'articolo 46 del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce una clausola di revisione in caso di modifica dei pertinenti criteri obbligatori di talune disposizioni. È opportuno stabilire una clausola di revisione anche per i casi in cui la durata dei nuovi impegni silvoambientali, agroambientali o di benessere animale assunti per un periodo compreso fra cinque e sette anni sia superiore al termine del periodo di programmazione in corso, al fine di evitare incoerenze con il quadro di riferimento giuridico e politico relativo al successivo periodo di programmazione.

(9)

Al fine di chiarire l'applicazione dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 è opportuno fissare la base alla quale si applica il tasso di cofinanziamento nei casi di ingegneria finanziaria.

(10)

Per quanto attiene ai fondi di garanzia nell'ambito dell'ingegneria finanziaria di cui al capo IV, sezione 1, sottosezione 3, del regolamento (CE) n. 1974/2006, è opportuno richiedere informazioni supplementari riguardo al metodo di calcolo delle spese ammissibili dell'operazione afferente a tali interventi, garantendo così un uso più efficiente delle risorse unionali.

(11)

Pur riconoscendo le specificità dello sviluppo rurale, principalmente riconducibili alla scala ridotta delle operazioni finanziate, per massimizzare l'effetto incrementale dello strumento di ingegneria finanziaria è necessario chiarire le modalità per riutilizzare le risorse restituite all'operazione di ingegneria finanziaria durante il periodo di programmazione, e distinguere fra tale riutilizzo e il riutilizzo successivo alla scadenza del periodo di ammissibilità del programma di sviluppo rurale.

(12)

Tenendo in considerazione la natura di taluni investimenti nel settore forestale e il fatto che in alcuni casi i pagamenti possono essere collegati alla superficie, deve essere possibile avvalersi di calcoli di costi standard quale alternativa al sistema basato sulle fatture, onde determinare il livello di finanziamento della misura di cui all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1698/2005. È pertanto necessario adeguare di conseguenza l'articolo 53, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(13)

L'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce le condizioni alle quali i contributi in natura possono essere considerati spese ammissibili. Nella sua forma attuale, l'articolo 54, paragrafo 1, considera ammissibili i contributi in natura solo per le operazioni di investimento. L'esperienza ha dimostrato che tale condizione è eccessivamente restrittiva ai fini di un'attuazione efficiente delle misure. Si deve pertanto stabilire l'ammissibilità dei contributi in natura per tutti i tipi di operazioni.

(14)

L'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1974/2006 stabilisce un insieme di norme volte a definire le spese ammissibili per le operazioni di investimento. Al fine di apportare maggiore chiarezza all'attuazione di tale articolo, l'acquisizione di diritti di pagamento deve essere esplicitamente esclusa dall'ammissibilità. Deve essere inoltre chiarito che, considerata la loro natura, gli investimenti sostitutivi del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali costituiscono una spesa ammissibile.

(15)

Per una maggiore incidenza degli anticipi nel contesto dell'attuale crisi finanziaria e tenendo in debita considerazione il ruolo specifico delle autorità regionali nell'attuazione della politica di sviluppo rurale, è opportuno concedere anche a dette autorità la possibilità di beneficiare di anticipi a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 1974/2006.

(16)

Per agevolare l'attuazione dei progetti di investimento nel contesto dell'attuale crisi economica e finanziaria si è ravvisata l'opportunità di innalzare fino al 50 % i massimali previsti per il pagamento degli anticipi per gli investimenti nel 2009 e nel 2010. Per tenere in considerazione i persistenti effetti negativi della crisi economica e finanziaria, tale nuovo massimale deve essere mantenuto fino alla fine del periodo di programmazione. Onde garantire la continuità dell'attuazione dei programmi di sviluppo rurale fra la fine del 2010 e l'entrata in vigore del presente regolamento, è necessario che la disposizione pertinente si applichi retroattivamente a partire dal 1o gennaio 2011.

(17)

Tenendo conto delle dimensioni relativamente modeste dei progetti di sviluppo rurale e dell'inerente difficoltà a ottenere garanzie bancarie per gli anticipi, è opportuno adottare misure volte a consentire che dette garanzie siano sostituite da garanzie in forma scritta da parte delle autorità pubbliche.

(18)

Al fine di massimizzare l'impiego degli anticipi, spetta all'ente pagatore competente definire i tempi di svincolo delle garanzie.

(19)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1974/2006.

(20)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1974/2006 è modificato come segue:

1)

è inserito il seguente articolo 16 bis:

«Articolo 16 bis

Ai fini dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005, qualora nelle aziende agricole siano realizzati investimenti per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello della famiglia agricola.

Qualora nelle aziende agricole siano effettuati investimenti nella produzione di biocarburanti, ai sensi della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3), gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili al sostegno unicamente se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo di carburante per il trasporto dell'azienda agricola.

2)

all'articolo 27, paragrafo 12, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'adeguamento può consistere anche nel prolungamento della durata dell'impegno. Questa non può estendersi oltre la fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.»;

3)

è inserito il seguente articolo 32 bis:

«Articolo 32 bis

Ai fini dell'articolo 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli Stati membri possono consentire il prolungamento degli impegni silvoambientali fino alla fine del periodo cui si riferisce la domanda di pagamento per il 2013.»;

4)

all'articolo 37 è aggiunto il seguente paragrafo:

«5.   Ai fini dell'articolo 62, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1698/2005, le decisioni relative alla selezione dei progetti da parte dell'organismo decisore dei gruppi di azione locali sono adottate mediante votazione, nella quale le parti economiche e sociali nonché gli altri rappresentanti della società civile, come disposto all'articolo 62, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, rappresentano almeno il 50 % dei voti. Per quanto concerne il processo decisionale relativo alla selezione dei progetti, si rispettano regole adeguate per garantire la trasparenza ed evitare le situazioni di conflitto d'interesse.»;

5)

all'articolo 38, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri, su richiesta, possono erogare un anticipo ai gruppi d'azione locale. L'importo dell'anticipo è limitato al 20 % dell'aiuto pubblico a fronte dei costi di cui all'articolo 63, lettera c), del regolamento (CE) n. 1698/2005 e la sua erogazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, pari al 110 % dell'importo anticipato. La garanzia è svincolata al più tardi alla chiusura della strategia di sviluppo locale.

Il disposto dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione (4) non si applica al pagamento di cui al primo comma.

6)

all'articolo 44, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini del primo comma si considera mutamento non rilevante una riduzione della superficie dell'azienda agricola fino al 10 % della superficie oggetto di impegno.»;

7)

all'articolo 46 è aggiunto il seguente paragrafo:

«A partire dal 2012 è prevista una clausola di revisione per gli impegni assunti per un periodo fra cinque e sette anni, conformemente agli articoli, 39, 40 e 47 del regolamento (CE) n. 1698/2005, se tali impegni si protraggono oltre il termine del periodo di programmazione in corso, al fine di consentirne l'adeguamento al quadro di riferimento giuridico relativo al periodo di programmazione successivo. Gli Stati membri possono tuttavia decidere di introdurre tale clausola di revisione già nel 2011. Il disposto del secondo comma si applica anche al presente comma.»;

8)

l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

«Articolo 52

1.   In ordine alle operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 51 del presente regolamento, le spese dichiarate alla Commissione a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1290/2005 sono le spese complessivamente sostenute per la costituzione dei fondi o per la partecipazione agli stessi.

Tuttavia, al momento del versamento del saldo e della chiusura del programma di sviluppo rurale ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1290/2005, la spesa ammissibile corrisponde al totale:

a)

di ogni pagamento effettuato per investimenti in imprese da ciascuno dei fondi interessati o di ogni garanzia prestata, compresi gli importi impegnati a titolo di garanzie dai fondi di garanzia;

b)

dei costi di gestione ammissibili.

Il tasso di cofinanziamento da applicare corrisponde a quello della misura cui il fondo contribuisce. Se il fondo contribuisce a più misure con tassi di cofinanziamento diversi, questi ultimi si applicano proporzionalmente alla corrispondente spesa ammissibile.

La differenza tra il contributo effettivamente pagato dal FEASR a norma del primo comma e le spese ammissibili di cui al secondo comma, lettere a) o b), è liquidata nel contesto dei conti annuali dell'ultimo anno di attuazione del programma. Tali conti comprendono le necessarie informazioni finanziarie dettagliate.

2.   Qualora il FEASR cofinanzi operazioni che comprendono fondi di garanzia per investimenti rimborsabili a norma dell'articolo 50 del presente regolamento, è effettuata un'adeguata valutazione ex ante delle perdite previste, tenendo in considerazione le pratiche di mercato correnti per operazioni analoghe per il tipo di investimento e di mercato in questione. La valutazione delle perdite previste può essere soggetta a riesame, qualora lo giustifichino le successive condizioni del mercato. Le risorse impegnate per onorare le garanzie rispecchiano tale valutazione.

3.   Le risorse restituite all'operazione durante il periodo di programmazione provenienti da investimenti avviati dai fondi o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dal fondo conformemente all'accordo di finanziamento di cui all'articolo 51, paragrafo 6, del presente regolamento, oppure liquidate nel contesto dei conti annuali. Successivamente al temine di ammissibilità del programma di sviluppo rurale, le risorse provenienti dagli investimenti avviati dai fondi e restituite all'operazione o ancora disponibili dopo che tutte le garanzie sono state soddisfatte, sono riutilizzate dagli Stati membri interessati a favore di singole imprese.

Gli interessi generati dai pagamenti dei programmi di sviluppo rurale ai fondi sono impiegati a norma del primo comma.»;

9)

all'articolo 53, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Se del caso, gli Stati membri possono fissare l'entità del sostegno di cui agli articoli 27, 31, da 37 a 41 e da 43 a 49 del regolamento (CE) n. 1698/2005 sulla base di costi standard e di ipotesi standard di mancato guadagno.»;

10)

all'articolo 54, paragrafo 1, la frase introduttiva del primo comma è sostituita dal testo seguente:

«I contributi in natura di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fatture o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:»;

11)

all'articolo 55, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, di diritti all'aiuto, di animali, di piante annuali e la loro messa a dimora non sono ammissibili al sostegno agli investimenti.

I semplici investimenti di sostituzione non costituiscono spese ammissibili.

Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali a norma dell'articolo 20, lettera b), punto vi), del regolamento (CE) n. 1698/2005, possono essere considerate spese ammissibili le spese per l'acquisto di animali e gli investimenti di sostituzione.»;

12)

l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

«Articolo 56

1.   In deroga all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 65/2011, gli Stati membri, su richiesta, possono versare un anticipo ai beneficiari del sostegno all'investimento. Per quanto concerne i beneficiari pubblici, detto anticipo può essere concesso soltanto ai comuni e alle associazioni di comuni, alle autorità regionali nonché agli enti di diritto pubblico.

2.   L'importo degli anticipi è limitato al 50 % dell'aiuto pubblico all'investimento e la sua liquidazione è subordinata alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente pari al 110 % dell'importo anticipato.

Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma, purché tale autorità s'impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia nel caso in cui il diritto all'importo anticipato non sia stato stabilito.

3.   La garanzia può essere svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'investimento supera l'importo dell'anticipo.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punto 12, si applica a partire dal 1o gennaio 2011 per quanto attiene all'articolo 56, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1974/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1.

(2)  GU L 368 del 23.12.2006, pag. 15.

(3)  GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16.»;

(4)  GU L 25 del 28.1.2011, pag. 8.»;


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