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Document 32011R0496

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 496/2011 della Commissione, del 20 maggio 2011 , relativo all’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Kemira Oyj) Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 134 del 21.5.2011, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/04/2022; abrogato da 32022R0538

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/496/oj

    21.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 134/9


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 496/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 20 maggio 2011

    relativo all’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi destinati ai suinetti svezzati (titolare dell’autorizzazione Kemira Oyj)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione.

    (2)

    A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 è stata presentata una domanda di autorizzazione del benzoato di sodio. La domanda era corredata delle informazioni e dei documenti richiesti dall’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (3)

    La domanda riguarda l’autorizzazione del benzoato di sodio come additivo per mangimi per i suinetti svezzati, da classificare nella categoria di additivi «additivi zootecnici».

    (4)

    Nel suo parere del 1o febbraio 2011 (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») ha concluso che, nelle condizioni di impiego proposte, la sostanza di cui all’allegato non ha effetti dannosi per la salute animale e umana o l’ambiente e che tale additivo ha il vantaggio rilevante di aumentare il peso finale e migliorare la conversione dei mangimi nelle specie bersaglio. L’Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all’immissione in commercio. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo nel mangime presentata dal laboratorio di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (5)

    La valutazione della sostanza dimostra che sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003. Di conseguenza, può essere autorizzato l’impiego della sostanza specificata nell’allegato del presente regolamento.

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La sostanza di cui all’allegato, appartenente alla categoria di additivi «additivi zootecnici» e al gruppo funzionale «altri additivi zootecnici», è autorizzata come additivo negli alimenti per animali alle condizioni previste nell’allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  EFSA Journal 2011;9(2):2005.


    ALLEGATO

    Numero di identificazione dell’additivo

    Nome del titolare dell’autorizzazione

    Additivo

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

    Additivi zootecnici: altri additivi zootecnici (miglioramento dei parametri di prestazione)

    4d 5

    Kemira Oyj

    Benzoato di sodio

     

    Composizione dell’additivo

    Benzoato di sodio: ≥ 99,9 %

     

    Sostanza attiva

    Benzoato di sodio

    C7H5O2Na

     

    Metodo analitico  (1)

     

    Per la determinazione del benzoato di sodio nel mangime: Metodo titrimetrico (Monografia 01/2008:0123 Farmacopea europea)

     

    Per la determinazione del benzoato di sodio nelle premiscele e negli alimenti per animali: metodo HPLC con rivelazione UV

    Suinetti (svezzati)

    4 000

    1.

    L’additivo non va mescolato con altre fonti di acido benzoico o di benzoati:

    2.

    I mangimi complementari contenenti benzoato di sodio non devono essere utilizzati per l’alimentazione dei suinetti allo stato naturale

    3.

    Per suinetti (svezzati) fino a 35 kg.

    4.

    Dose minima raccomandata 4 000 mg/kg.

    5.

    Per motivi di sicurezza: utilizzare dispositivi di protezione dell’apparato respiratorio, occhiali e guanti durante la manipolazione.

    10 giugno 2021


    (1)  Informazioni dettagliate sui metodi analitici sono disponibili al seguente indirizzo del laboratorio di riferimento: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


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