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Document 32011R0419

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 419/2011 del Consiglio, del 29 aprile 2011 , recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

    GU L 111 del 30.4.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrog. impl. da 32016R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/419/oj

    30.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 111/1


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 419/2011 DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2011

    recante attuazione del regolamento (CE) n. 560/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 560/2005 del Consiglio, del 12 aprile 2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti di determinate persone ed entità per tener conto della situazione in Costa d’Avorio (1), in particolare l’articolo 11 bis, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 aprile 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 560/2005.

    (2)

    Tenuto conto degli sviluppi in Costa d’Avorio, è opportuno modificare l’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le entità elencate nell’allegato del presente regolamento sono cancellate dall’elenco che figura nell’allegato IA del regolamento (CE) n. 560/2005.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    MARTONYI J.


    (1)  GU L 95 del 14.4.2005, pag. 1.


    ALLEGATO

    ENTITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1

    1.

    PETROCI (Société Nationale d’Opérations Pétrolières de la Côte d’Ivoire)

    2.

    BNI (Banque Nationale d’Investissement)

    3.

    BFA (Banque pour le Financement de l’Agriculture)

    4.

    Versus Bank

    5.

    Caisse d’Epargne de Côte d’Ivoire

    6.

    Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire (BHCI)


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