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Document 32011R0407
Commission Regulation (EU) No 407/2011 of 27 April 2011 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and systems, components and separate technical units intended therefor Text with EEA relevance
Regolamento (UE) n. 407/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati Testo rilevante ai fini del SEE
Regolamento (UE) n. 407/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati Testo rilevante ai fini del SEE
GU L 108 del 28.4.2011, p. 13–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2022; abrog. impl. da 32019R2144
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32009R0661 | sostituzione | allegato IV | 01/05/2011 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32011R0407R(01) | (DE, IT) | |||
Corrected by | 32011R0407R(02) | (HU) | |||
Implicitly repealed by | 32019R2144 | 06/07/2022 |
28.4.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 108/13 |
REGOLAMENTO (UE) N. 407/2011 DELLA COMMISSIONE
del 27 aprile 2011
che modifica il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di alcuni regolamenti della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativi all’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ad essi destinati
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (1), in particolare l’articolo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (2), l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni (Accordo del 1958 riveduto). |
(2) |
Con la decisione 97/836/CE l’Unione ha altresì aderito ai regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 58, 66, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 97, 98, 99, 100 e 102. |
(3) |
Con la decisione del Consiglio del 28 febbraio 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 110 concernente i componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione e i veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione. |
(4) |
Con la decisione 2000/710/CE del Consiglio (3), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 67 concernente l’omologazione dei componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas di petrolio liquefatto per il sistema di propulsione. |
(5) |
Con la decisione del Consiglio del 7 novembre 2000, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 112 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED. |
(6) |
Con la decisione 2001/395/CE del Consiglio (4), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 13 H concernente l’omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura. |
(7) |
Con la decisione 2001/505/CE del Consiglio (5), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 105 concernente l’omologazione dei veicoli destinati al trasporto di merci pericolose per quanto riguarda le caratteristiche particolari della costruzione. |
(8) |
Con la decisione del Consiglio del 29 aprile 2004, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 116 relativo a prescrizioni uniformi concernenti la protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato e al regolamento UNECE n. 118 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti il comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore. |
(9) |
Con la decisione del Consiglio del 14 marzo 2005, l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 121 relativo a prescrizioni uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la collocazione e l’identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori e al regolamento UNECE n. 122 relativo a prescrizioni tecniche uniformi concernenti l’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda gli impianti di riscaldamento. |
(10) |
Con la decisione 2005/614/CE del Consiglio (6), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 94 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione degli occupanti in caso di collisione frontale e al regolamento UNECE n. 95 relativo all’omologazione dei veicoli ai fini della protezione dei loro occupanti in caso di collisione laterale. |
(11) |
Con la decisione 2006/364/CE del Consiglio (7), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 123 concernente l’omologazione dei sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli. |
(12) |
Con la decisione 2006/444/CE del Consiglio (8), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 55 recante disposizioni concernenti l’omologazione dei componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli. |
(13) |
Con la decisione 2006/874/CE del Consiglio (9), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 107 sulle prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M2 o M3 per quanto riguarda le loro caratteristiche generali di costruzione. |
(14) |
Con la decisione 2007/159/CE del Consiglio (10), l’Unione ha approvato il regolamento UNECE n. 125 concernente l’omologazione dei veicoli a motore in riferimento al campo di visibilità anteriore del conducente. |
(15) |
Con la decisione 2009/433/CE del Consiglio (11), l’Unione ha aderito al regolamento UNECE n. 61 recante disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina. |
(16) |
In conformità della direttiva 2007/46/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) (12), i costruttori di veicoli che chiedono l’omologazione dei loro sistemi, componenti o entità tecniche possono scegliere se conformarsi alle disposizioni delle pertinenti direttive o a quelle dei corrispondenti regolamenti UNECE. La maggior parte delle disposizioni delle direttive concernenti le parti di veicoli sono tratte dai corrispondenti regolamenti UNECE. I regolamenti UNECE sono costantemente modificati per tenere conto dell’evoluzione delle tecnologie e le direttive devono essere regolarmente aggiornate per mantenerle allineate al contenuto dei corrispondenti regolamenti UNECE. Per evitare questa duplicità, il gruppo di alto livello CARS 21 ha raccomandato la sostituzione di varie direttive con i corrispondenti regolamenti UNECE. |
(17) |
La possibilità di applicare in via obbligatoria i regolamenti UNECE ai fini dell’omologazione CE dei veicoli e di sostituire la legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE è prevista dalla direttiva 2007/46/CE. Secondo il regolamento (CE) n. 661/2009, l’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE applicabili in via obbligatoria è da considerarsi un’omologazione CE ai sensi di tale regolamento e delle relative misure di attuazione. |
(18) |
La sostituzione della legislazione dell’Unione con i regolamenti UNECE permette di evitare la duplicità non solo dei requisiti tecnici, ma anche delle procedure di certificazione e amministrative. Inoltre, un’omologazione basata direttamente su norme concordate a livello internazionale faciliterà l’accesso al mercato dei paesi terzi, in particolare di quelli che sono parti contraenti dell’accordo del 1958 riveduto e rafforzerà la competitività dell’industria dell’Unione. |
(19) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 prevede pertanto l’abrogazione di varie direttive concernenti l’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, che, ai fini dell’omologazione CE a norma di tale regolamento, devono essere sostituite dai corrispondenti regolamenti UNECE. |
(20) |
Per questa ragione, è opportuno includere i regolamenti UNECE nn. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 13 H, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 97, 98, 99, 100, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 118, 121, 122, 123 e 125 nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009, in cui sono elencati i regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria. |
(21) |
Il regolamento (CE) n. 661/2009 deve pertanto essere modificato di conseguenza. |
(22) |
I regolamenti UNECE elencati nell’allegato del presente regolamento devono applicarsi con decorrenza dalle date indicate all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 661/2009. |
(23) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato tecnico «Veicoli a motore», |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 661/2009 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli, dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati dal 1o novembre 2012.
2. Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9 (13), si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria M1.
3. Con effetto dal 1o novembre 2011, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 (14), o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1.
4. Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 1 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11 si applica ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità.
Articolo 3
1. Fatti salvi i paragrafi 2, 3 e 4 e l’articolo 4, i regolamenti UNECE indicati nell’allegato I, con le relative serie di modifiche e i supplementi, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi e dei loro rimorchi e della vendita e della messa in servizio dei nuovi sistemi, componenti ed entità tecniche ad essa destinati dal 1o novembre 2014.
2. Con effetto dal 1o novembre 2014, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, o il regolamento UNECE n. 13 H, supplemento 9, si applicano ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1.
3. Con effetto dalle date di applicazione indicate nella tabella 2 dell’allegato V del regolamento (CE) n. 661/2009, il regolamento UNECE n. 13, supplemento 3 alla serie di modifiche 11, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 per quanto riguarda i sistemi elettronici di controllo della stabilità
Articolo 4
1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00 (15), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica dal 1o maggio 2011 di cui all’articolo 5 del presente regolamento.
2. Con effetto dal 1o gennaio 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 00, si applica ai fini dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi.
3. Con effetto dal 4 dicembre 2012, il regolamento UNECE n. 100, serie di modifiche 01 (16), si applica ai fini dell’omologazione CE dei veicoli completi a norma della direttiva 2007/46/CE e dell’omologazione CE dei veicoli per quanto riguarda la sicurezza elettrica.
Articolo 5
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1.
(2) GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78.
(3) GU L 290 del 17.11.2000, pag. 29.
(4) GU L 139 del 23.5.2001, pag. 14.
(5) GU L 183 del 6.7.2001, pag. 33.
(6) GU L 217 del 22.8.2005, pag. 1.
(7) GU L 135 del 23.5.2006, pag. 12.
(8) GU L 181 del 4.7.2006, pag. 53.
(9) GU L 337 del 5.12.2006, pag. 45.
(10) GU L 69 del 9.3.2007, pag. 37.
(11) GU L 144 del 9.6.2009, pag. 24.
(12) GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1.
(13) GU L 230 del 31.8.2010, pag. 1.
(14) GU L 297 del 13.11.2010, pag. 1.
(15) GU L 45 del 14.2.2009, pag. 17.
(16) GU L 57 del 2.3.2011, pag. 54.
ALLEGATO
«ALLEGATO IV
Elenco dei regolamenti UNECE che si applicano in via obbligatoria
Numero del regolamento |
Oggetto |
Serie di modifiche |
Rif. GU |
Applicabilità |
1 |
Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante e/o abbagliante, muniti di lampade a incandescenza R2 e/o HS1 |
Serie di modifiche 02 |
M, N (1) |
|
3 |
Catadiottri per veicoli a motore |
Supplemento 10 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
4 |
Illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 14 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
6 |
Indicatori di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 19 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
7 |
Luci di posizione anteriori e posteriori (laterali), luci di arresto e luci di ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 16 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
8 |
Proiettori dei veicoli a motore (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) |
Serie di modifiche 05 rettifica 1 della revisione 4 |
M, N (1) |
|
10 |
Compatibilità elettromagnetica |
Serie di modifiche 03 |
M, N, O |
|
11 |
Serrature e componenti di blocco delle porte |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 |
M1, N1 |
|
12 |
Protezione del conducente nei confronti del dispositivo di guida in caso di urto |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 03 |
M1, N1 |
|
13 |
Frenatura dei veicoli di categoria M, N e O |
Supplemento 5 alla serie di modifiche 10 rettifiche 1 e 2 della revisione 6 supplemento 3 alla serie di modifiche 11 |
M, N, O (2) |
|
13-H |
Frenatura delle autovetture |
Supplemento 9 alla versione originale del regolamento |
M1, N1 (3) |
|
14 |
Ancoraggi delle cinture di sicurezza, sistemi di ancoraggi Isofix e ancoraggi di fissaggio superiore Isofix |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 06 |
M, N |
|
16 |
Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini Isofix |
Supplemento 17 alla serie di modifiche 04 |
M, N |
|
17 |
Sedili, loro ancoraggi e poggiatesta |
Serie di modifiche 08 |
M, N |
|
18 |
Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 |
M2, M3, N2, N3 |
|
19 |
Proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 03 |
M, N |
|
20 |
Proiettori che emettono un fascio luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (H4) |
Serie di modifiche 03 |
M, N (1) |
|
21 |
Finiture interne |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 |
M1 |
|
23 |
Luci di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 15 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
25 |
Poggiatesta incorporati o meno ai sedili dei veicoli |
Serie di modifiche 04 rettifica 2 della revisione 1 |
M, N |
|
26 |
Sporgenze esterne |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 03 |
M1 |
|
28 |
Segnalatori e segnali acustici |
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
31 |
Proiettori sigillati (SB) per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi |
Supplemento 7 alla serie di modifiche 02 |
M, N |
|
34 |
Prevenzione dei rischi di incendio (serbatoi per carburanti liquidi) |
Supplemento 2 alla serie di modifiche 02 |
M, N, O |
|
37 |
Lampade a incandescenza utilizzate in dispositivi di illuminazione omologati sui veicoli a motore e sui loro rimorchi |
Supplemento 34 alla serie di modifiche 03 |
M, N, O |
|
38 |
Luci posteriori per nebbia per veicoli a motore e per i loro rimorchi |
Supplemento 14 alla versione originale del regolamento rettifica 1 del supplemento 12 |
M, N, O |
|
39 |
Tachimetro e sua installazione |
Supplemento 5 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
43 |
Materiali per vetrature di sicurezza |
Supplemento 12 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
44 |
Dispositivi di ritenuta per bambini occupanti di autoveicoli («sistema di ritenuta per bambini») |
Serie di modifiche 04 rettifica 3 della revisione 2 |
M, N |
|
46 |
Dispositivi per la visione indiretta e loro installazione |
Supplemento 4 alla serie di modifiche 02 rettifica 1 del supplemento 4 alla serie 02 |
M, N |
|
48 |
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore |
Serie di modifiche 04 |
M, N, O |
|
55 |
Componenti di attacco meccanico di insiemi di veicoli |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
58 |
Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) e loro installazione; protezione antincastro posteriore (RUP) |
Serie di modifiche 02 |
N2, N3, O3, O4 |
|
61 |
Veicoli commerciali per quanto riguarda le sporgenze esterne poste anteriormente al pannello posteriore della cabina |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento |
N |
|
66 |
Resistenza meccanica della struttura di sostegno dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri |
Serie di modifiche 02 |
M2, M3 |
|
67 |
Veicoli a motore che utilizzano GPL |
Supplemento 7 alla serie di modifiche 01 |
M, N |
|
73 |
Protezione laterale dei veicoli industriali |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento |
N2, N3, O3, O4 |
|
77 |
Luci di stazionamento dei veicoli a motore |
Supplemento 12 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
79 |
Sterzo |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
80 |
Sedili dei veicoli di grandi dimensioni |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 rettifica 1 della serie di modifiche 01 |
M2, M3 |
|
87 |
Luci di marcia diurna per autoveicoli |
Supplemento 14 alla versione originale del regolamento rettifica 1 della revisione 2 |
M, N |
|
89 |
Limitazione della velocità dei veicoli |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
90 |
Gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni e guarnizioni dei freni a tamburo per veicoli a motore e relativi rimorchi |
Supplemento 11 alla serie di modifiche 01 |
M, N, O |
|
91 |
Luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
Supplemento 11 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
|
93 |
Dispositivi di protezione antincastro anteriore e loro installazione; protezione antincastro anteriore |
Versione originale del regolamento |
N2, N3 |
|
94 |
Protezione degli occupanti in caso di collisione frontale |
Supplemento 3 alla serie di modifiche 01 rettifica 2 della serie di modifiche 01 rettifica 1 della revisione 1 |
M1 |
|
95 |
Protezione degli occupanti in caso di urto laterale |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 02 |
M1, N1 |
|
97 |
Sistemi di allarme per veicoli (SAV) |
Revisione 1 — Modifica 1 |
M1, N1 |
|
98 |
Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica per veicoli a motore |
Supplemento 13 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
99 |
Sorgenti luminose a scarica di gas impiegate in gruppi ottici omologati a scarica di gas, montati su veicoli a motore |
Supplemento 5 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
100 |
Sicurezza elettrica |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento Serie di modifiche 01 |
M, N |
|
102 |
Dispositivo di traino chiuso (CCD); installazione di un tipo omologato di CCD |
Versione originale del regolamento |
N2, N3, O3, O4 |
|
105 |
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose |
Supplemento 1 alla serie di modifiche 04 |
N, O |
|
107 |
Veicoli delle categorie M2 e M3 |
Serie di modifiche 03 |
M2, M3 |
|
110 |
Componenti specifici per GNC |
Supplemento 6 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
112 |
Proiettori per autoveicoli che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante o entrambi, muniti di lampade ad incandescenza e/o moduli LED |
Supplemento 12 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
116 |
Protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato |
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento |
M1, N1 |
|
118 |
Comportamento rispetto alla combustione dei materiali usati per allestire gli interni di talune categorie di veicoli a motore |
Regolamento originale |
M3 |
|
121 |
Collocazione e identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori |
Supplemento 3 alla versione originale del regolamento |
M, N |
|
122 |
Impianti di riscaldamento dei veicoli delle categorie M, N e O |
Supplemento 1 alla versione originale del regolamento |
M, N, O |
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123 |
Sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli |
Supplemento 4 alla versione originale del regolamento |
M, N |
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125 |
Campo di visibilità anteriore |
Supplemento 2 alla versione originale del regolamento |
M1 |
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(1) I regolamenti UNECE nn. 1, 8 e 20 non si applicano per l’omologazione CE dei veicoli nuovi.
(2) Compresi, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli della categoria N1 e dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi della categoria N1, i requisiti relativi al controllo antiribaltamento e al controllo direzionale di cui al suo allegato 21.
(3) Compresi, ai fini dell’omologazione CE dei nuovi tipi di veicoli delle categorie N1 e M1 e dell’immatricolazione, della vendita e della messa in servizio dei veicoli nuovi delle categorie N1 e M1, i requisiti di cui al suo allegato 9.»