Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0406

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 406/2011 della Commissione, del 27 aprile 2011 , che modifica il regolamento (CE) n. 2380/2001 per quanto concerne la composizione dell’additivo per mangimi maduramicina ammonio alfa Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 108 del 28.4.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/406/oj

    28.4.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 108/11


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 406/2011 DELLA COMMISSIONE

    del 27 aprile 2011

    che modifica il regolamento (CE) n. 2380/2001 per quanto concerne la composizione dell’additivo per mangimi maduramicina ammonio alfa

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 contempla la possibilità di modificare l’autorizzazione di un additivo per mangimi a seguito di una richiesta del titolare dell’autorizzazione e di un parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità»).

    (2)

    L’uso dell’additivo maduramicina ammonio alfa appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» è stato autorizzato per dieci anni, conformemente alla direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2), come additivo nei mangimi destinati ai polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 2430/1999 della Commissione (3) e nei mangimi destinati ai tacchini dal regolamento (CE) n. 2380/2001 della Commissione (4).

    (3)

    Il titolare dell’autorizzazione ha presentato domanda di modifica dell’autorizzazione per quanto riguarda la composizione del supporto dell’additivo per mangimi. Il titolare dell’autorizzazione ha trasmesso dati pertinenti a corredo della sua domanda.

    (4)

    L’Autorità ha concluso nella sua opinione dell’8 dicembre 2010 (5) che l’uso di tale nuova formulazione dell’additivo per i tacchini non dovrebbe sollevare alcun timore particolare per la salute degli animali, la salute umana o l’ambiente e che è efficace nel controllo della coccidiosi.

    (5)

    Le condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 2380/2001 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

    (7)

    Poiché le modifiche delle condizioni dell’autorizzazione non sono connesse a ragioni di sicurezza, è opportuno prevedere un periodo transitorio per lo smaltimento delle scorte di premiscele e mangimi composti.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 2380/2001 è sostituito dall’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Le premiscele e i mangimi composti contenenti maduramicina ammonio alfa prodotta conformemente al regolamento (CE) n. 2380/2001 possono continuare a essere immessi sul mercato e a essere utilizzati fino a esaurimento delle scorte.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2011.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (2)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1.

    (3)  GU L 296 del 17.11.1999, pag. 3.

    (4)  GU L 321 del 6.12.2001, pag. 18.

    (5)  The EFSA Journal 2011; 9(1):1954.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Numero identificativo dell’additivo

    Nome del titolare dell’autoriz-zazione

    Additivo

    (denominazione commerciale)

    Composizione, formula chimica, descrizione, metodo analitico

    Specie o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizza-zione

    mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tenore d’umidità del 12 %

    Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose

    E 770

    Alpharma Belgium BVBA

    Maduramici-na ammonio

    alfa 1 g/100 g

    (Cygro 1 %)

     

    Composizione dell’additivo

    Maduramicina ammonio alfa: 1 g/100 g

    Carbossimetilcellulosa sodica: 2 g/100 g

    Solfato di calcio biidrato: 97 g/100 g

     

    Sostanza attiva

    Maduramicina ammonio α C47H83O17N

    Numero CAS: 84878-61-5, sale ammonico di un acido polietere monocarbossilico prodotto da un processo di fermentazione del ceppo Actinomadura yumaensis (ATCC 31585) (NRRL 12515)

     

    Impurezze associate:

    Maduramicina ammonio β: < 10 %

    Tacchini

    16 settimane

    5

    5

    1.

    Somministrazione vietata almeno cinque giorni prima della macellazione.

    2.

    Indicare nelle istruzioni per l’uso: “Pericoloso per gli equini”.

    “Alimento per animali contenente uno ionoforo: l’uso contemporaneo con determinate sostanze medicamentose (ad esempio tiamulina) può essere controindicato”.

    15.12.2011»


    Top