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Document 32011D0434
2011/434/EU: Council Decision of 19 July 2011 on the launch of automated data exchange with regard to dactyloscopic data in the Czech Republic
2011/434/UE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca
2011/434/UE: Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2011 , relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca
            GU L 190 del 21.7.2011, p. 72–72
		 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali 
		(HR)
	
               
            
                No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2017; sostituito da 32017D0946
            No longer in force, Date of end of validity: 02/06/2017; sostituito da 32017D0946 
            
         
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To | 
|---|---|---|---|---|---|
| Replaced by | 32017D0946 | 03/06/2017 | 
| 21.7.2011 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 190/72 | 
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2011
relativa all’avvio dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici nella Repubblica ceca
(2011/434/UE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera (1), in particolare l’articolo 25,
vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI (2), in particolare l’articolo 20 e il capo 4 dell’allegato,
considerando quanto segue:
| (1) | Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie accluso al trattato sull’Unione europea, al trattato sul funzionamento dell’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione adottati prima dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. | 
| (2) | L’articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all’unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione. | 
| (3) | L’articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all’articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione fondata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un’esperienza pilota. | 
| (4) | A norma del capo 4, punto 1.1, dell’allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati. | 
| (5) | La Repubblica ceca ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sullo scambio di dati dattiloscopici. | 
| (6) | La Repubblica ceca ha effettuato con successo un’esperienza pilota con la Slovacchia e l’Austria. | 
| (7) | Una visita di valutazione ha avuto luogo nella Repubblica ceca e il gruppo di valutazione slovacco-austriaco ne ha redatto una relazione che è stata trasmessa al competente gruppo di lavoro del Consiglio. | 
| (8) | È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, la visita di valutazione e l’esperienza pilota riguardante lo scambio di dati dattiloscopici, | 
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Ai fini della consultazione automatizzata di dati dattiloscopici, la Repubblica ceca ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell’articolo 9 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2011.
Per il Consiglio
Il presidente
M. SAWICKI