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Document 32011D0296

2011/296/UE: Decisione del Consiglio, del 24 febbraio 2011 , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

GU L 136 del 24.5.2011, p. 4–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/296/oj

24.5.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 136/4


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 febbraio 2011

relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

(2011/296/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea (1) (in prosieguo l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo (2) (in prosieguo il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

(2)

L’Unione ha pertanto negoziato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca (in prosieguo il «protocollo») che conferisce alle navi UE delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercita la sua sovranità o la sua giurisdizione in materia di pesca.

(3)

In seguito a tali negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato il protocollo.

(4)

Il protocollo è applicato in via provvisoria a partire dalla data della sua firma, in conformità dell’articolo 13 di detto protocollo.

(5)

Dato che il protocollo precedente è giunto a scadenza è essenziale che il nuovo protocollo venga applicato entro il più breve termine al fine di garantire una rapida ripresa delle attività di pesca delle navi UE.

(6)

È opportuno che il protocollo sia firmato e applicato in via provvisoria, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma del protocollo d’accordo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (in prosieguo il «protocollo») è approvato a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Il protocollo è applicato in via provvisoria a partire dalla data della sua firma, in conformità dell’articolo 13 di detto protocollo, in attesa del completamento delle procedure necessarie per la sua conclusione (3).

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 febbraio 2011.

Per il Consiglio

Il presidente

PINTÉR S.


(1)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 35.

(2)  GU L 205 del 7.8.2007, pag. 40.

(3)  La data della firma del protocollo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.


PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe

Articolo 1

Periodo di applicazione e possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca concesse alle navi dell’Unione europea, per un periodo di 3 anni, a norma dell’articolo 5 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, sono stabilite come segue:

specie altamente migratorie (specie di cui all’allegato 1 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982):

tonniere con reti a circuizione: 28 unità

pescherecci con palangari di superficie: 12 unità.

2.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 5, 6, 8 e 9 del presente protocollo.

Articolo 2

Contropartita finanziaria – modalità di pagamento

1.   Per il periodo di cui all’articolo 1, la contropartita finanziaria prevista all’articolo 7 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca è fissata a 2 047 500 EUR.

2.   La contropartita finanziaria comprende:

a)

un importo annuale per l’accesso alla ZEE di São Tomé e Príncipe di 455 000 EUR equivalente ad un quantitativo di riferimento di 7 000 tonnellate all’anno; e

b)

un importo specifico annuo di 227 500 EUR destinato a sostenere l’attuazione della politica settoriale della pesca di São Tomé e Príncipe.

3.   Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4, 5, 8 e 9 del presente protocollo e degli articoli 12 e 13 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

4.   La contropartita finanziaria di cui al paragrafo 1 è versata dall’Unione europea in ragione di 682 500 EUR all’anno, durante il periodo d’applicazione del presente protocollo, corrispondenti al totale degli importi annuali di cui al paragrafo 2, lettere a) e b).

5.   Se il volume complessivo delle catture effettuate dalle navi dell’Unione europea nelle acque di São Tomé e Príncipe supera le 7 000 tonnellate annue, l’importo totale della contropartita finanziaria annua sarà aumentato di 65 EUR per ogni tonnellata supplementare catturata. Tuttavia l’importo annuo complessivo versato dall’Unione europea non può superare il doppio dell’importo indicato al paragrafo 2, lettera a). Nel caso in cui i quantitativi catturati dalle navi dell’Unione europea superino i quantitativi corrispondenti al doppio dell’importo annuo complessivo, l’importo dovuto per il quantitativo eccedente tale massimale è versato l’anno successivo.

6.   Il pagamento avviene entro sessanta (60) giorni dalla data di entrata in vigore del protocollo di cui all’articolo 14 per il primo anno ed entro la ricorrenza anniversaria del protocollo per gli anni successivi.

7.   La destinazione della contropartita finanziaria di cui al paragrafo 2, lettera a), è di competenza esclusiva delle autorità di São Tomé e Príncipe.

8.   La totalità della contropartita finanziaria indicata al paragrafo 1 del presente articolo deve essere versata su un conto unico del Tesoro pubblico aperto presso la Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

Articolo 3

Promozione di una pesca sostenibile e responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe

1.   Le due parti concordano nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, entro tre (3) mesi dall’entrata in vigore del presente protocollo, un programma settoriale pluriennale e le sue modalità di applicazione, in particolare:

a)

gli orientamenti, su base annuale e pluriennale, in base ai quali sarà utilizzata la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b);

b)

gli obiettivi da conseguire, su base annuale e pluriennale, ai fini dell’instaurazione di una pesca sostenibile e responsabile, tenuto conto delle priorità espresse da São Tomé e Príncipe nel quadro della politica nazionale della pesca o di altre politiche atte ad incidere sullo sviluppo di una pesca responsabile e sostenibile o a questo correlate;

c)

i criteri e le procedure da utilizzare ai fini della valutazione dei risultati ottenuti su base annuale.

2.   Qualsiasi proposta di modifica del programma settoriale pluriennale deve essere approvata dalle parti nell’ambito della commissione mista.

3.   Le autorità di São Tomé e Príncipe possono decidere ogni anno in merito all’assegnazione di un importo supplementare alla quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), ai fini dell’attuazione del programma pluriennale. Tale assegnazione deve essere comunicata all’Unione europea al massimo due (2) mesi prima della ricorrenza anniversaria del presente protocollo.

4.   Le due parti procedono ogni anno a una valutazione dei risultati conseguiti nell’attuazione del programma settoriale pluriennale. Qualora tale valutazione indichi che la realizzazione degli obiettivi finanziati direttamente tramite la quota della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo non è soddisfacente, la Commissione europea si riserva il diritto di ridurre tale quota al fine di adeguare al livello dei risultati l’ammontare destinato all’attuazione del programma.

Articolo 4

Cooperazione scientifica per una pesca responsabile

1.   Le parti si impegnano a promuovere una pesca responsabile nelle acque di São Tomé e Príncipe basata sul principio di non discriminazione tra le diverse flotte che operano in tali acque.

2.   Nel periodo di applicazione del presente protocollo, l’Unione europea e São Tomé e Príncipe si impegnano a cooperare per vigilare sullo stato delle risorse alieutiche nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe.

3.   Le due parti rispettano le raccomandazioni e le risoluzioni della Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell’Atlantico (ICCAT) in materia di gestione responsabile della pesca.

4.   In conformità all’articolo 4 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca le parti, sulla base delle raccomandazioni e delle risoluzioni adottate nell’ambito dell’ICCAT e alla luce dei migliori pareri scientifici disponibili, si consultano nell’ambito della commissione mista prevista all’articolo 9 dell’accordo medesimo per adottare misure atte a garantire una gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo che interessano le attività delle navi dell’Unione europea.

Articolo 5

Adeguamento di comune accordo delle possibilità di pesca

1.   Le possibilità di pesca di cui all’articolo 1 possono essere modificate di comune accordo a condizione che le raccomandazioni e le risoluzioni adottate dall’ICCAT confermino che tale modifica garantisce la gestione sostenibile delle specie alieutiche oggetto del presente protocollo. In tal caso la contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), è adeguata proporzionalmente, pro rata temporis. L’importo annuo complessivo della contropartita finanziaria versata dall’Unione europea non può tuttavia superare il doppio dell’importo indicato all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a).

Articolo 6

Nuove possibilità di pesca

1.   Nel caso in cui le navi dell’Unione europea siano interessate ad attività di pesca non contemplate all’articolo 1, le parti si consultano prima dell’eventuale concessione dell’autorizzazione da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe. Se del caso, le parti concordano le condizioni applicabili alle nuove possibilità di pesca e apportano le modifiche eventualmente necessarie al presente protocollo e al relativo allegato.

Articolo 7

Condizioni che disciplinano le attività di pesca – clausola di esclusiva

1.   Fatto salvo l’articolo 6 dell’accordo, le navi da pesca battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea possono svolgere attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe soltanto se sono in possesso di una autorizzazione di pesca rilasciata nell’ambito del presente protocollo e secondo le modalità descritte nell’allegato al presente protocollo.

Articolo 8

Sospensione e revisione del pagamento della contropartita finanziaria

1.   La contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), può essere riveduta o sospesa qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

l’Unione europea constata, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou.

2.   L’Unione europea si riserva il diritto di sospendere, del tutto o in parte, il pagamento della contropartita finanziaria specifica prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del presente protocollo:

a)

quando i risultati ottenuti non siano conformi alla programmazione in seguito ad una valutazione condotta dalla commissione mista;

b)

in caso di non esecuzione di tale contropartita finanziaria.

3.   Il pagamento della contropartita finanziaria riprende, previi consultazione e accordo delle parti, a partire dal ripristino della situazione precedente gli avvenimenti menzionati al paragrafo 1 e/o quando i risultati di attuazione finanziaria di cui al paragrafo 2 lo giustifichino.

Articolo 9

Sospensione dell’applicazione del Protocollo

1.   L’applicazione del presente protocollo può essere sospesa su iniziativa di una delle parti qualora siano constatate una o più delle condizioni seguenti:

a)

circostanze anomale, quali definite all’articolo 2, lettera h), dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, che impediscono lo svolgimento delle attività di pesca nella ZEE di São Tomé e Príncipe;

b)

a seguito di mutamenti significativi degli orientamenti politici che hanno portato alla conclusione del presente protocollo, una delle parti chiede che le disposizioni del medesimo siano sottoposte a revisione ai fini di una loro eventuale modifica;

c)

una delle parti constata una violazione degli elementi essenziali e fondamentali dei Diritti umani previsti all’articolo 9 dell’accordo di Cotonou;

d)

si verifica un mancato pagamento della contropartita finanziaria prevista all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), da parte dell’Unione europea, per ragioni diverse da quelle previste all’articolo 8 del presente protocollo;

e)

gli osservatori di São Tomé e Príncipe non vengono imbarcati sulle navi oggetto del presente protocollo secondo quanto disposto all’allegato, capo V;

f)

tra le parti sorge una controversia in merito all’interpretazione del presente protocollo;

g)

una delle parti non rispetta le disposizioni del presente protocollo, dell’allegato e delle appendici.

2.   L’attuazione del protocollo può essere sospesa su iniziativa di una parte se la controversia che oppone le parti non ha potuto essere risolta nel quadro delle consultazioni condotte nell’ambito della commissione mista.

3.   La sospensione dell’applicazione del protocollo è subordinata alla notifica della propria intenzione effettuata per iscritto dalla parte interessata, con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4.   In caso di sospensione le parti continuano a consultarsi al fine di pervenire a una composizione amichevole della controversia. Se le parti raggiungono un’intesa, il protocollo riprende ad essere applicato e l’importo della contropartita finanziaria è ridotto proporzionalmente, pro rata temporis, in funzione della durata della sospensione.

Articolo 10

Disposizioni applicabili del diritto nazionale

1.   Le attività delle navi da pesca dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe sono disciplinate dalla normativa applicabile a São Tomé e Príncipe, salvo diversa disposizione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca e del presente protocollo, compresi l’allegato e le relative appendici.

2.   Le autorità di São Tomé e Príncipe informano la Commissione europea in merito a qualsiasi modifica o a eventuali nuove disposizioni legislative concernenti il settore della pesca.

3.   La Commissione europea informa le autorità di São Tomé e Príncipe in merito a ogni cambiamento o ad ogni nuova disposizione legislativa riguardanti le attività di pesca della flotta d’altura dell’Unione europea.

Articolo 11

Durata

Il presente protocollo e il relativo allegato si applicano per un periodo di 3 anni a decorrere dall’applicazione provvisoria, conformemente agli articoli 13 e 14, salvo denuncia a norma dell’articolo 12.

Articolo 12

Denuncia

1.   In caso di denuncia del presente protocollo, la parte interessata notifica per iscritto all’altra parte la propria intenzione di denunciare il protocollo con almeno sei (6) mesi di anticipo rispetto alla data alla quale la denuncia prende effetto.

2.   L’invio della notifica di cui al precedente paragrafo comporta l’avvio di consultazioni tra le parti.

Articolo 13

Applicazione provvisoria

Il presente protocollo si applica in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Articolo 14

Entrata in vigore

1.   Il presente protocollo e il relativo allegato entrano in vigore alla data alla quale le parti si notificano reciprocamente l’espletamento delle procedure necessarie a questo fine.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NELLA ZONA DI PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE DA PARTE DELLE NAVI DELL’UNIONE EUROPEA

CAPO I

FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DI PESCA

SEZIONE 1

Rilascio delle autorizzazioni di pesca

1.   Possono ottenere un’autorizzazione di pesca (licenza di pesca) nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe soltanto le navi che ne hanno diritto.

2.   L’armatore, il comandante e la nave stessa detengono questo diritto se non è stato loro interdetto l’esercizio dell’attività di pesca a São Tomé e Príncipe. Essi devono essere in regola nei confronti dell’amministrazione di São Tomé e Príncipe, ossia devono avere assolto tutti i precedenti obblighi derivanti dalla loro attività di pesca a São Tomé e Príncipe nell’ambito degli accordi di pesca conclusi con l’Unione europea. Essi devono inoltre conformarsi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1006/2008 (1) relativo alle autorizzazioni di pesca.

3.   Le navi dell’Unione europea che chiedono un’autorizzazione di pesca devono essere rappresentate da un agente raccomandatario residente a São Tomé e Príncipe. La domanda di autorizzazione di pesca reca il nome e l’indirizzo di tale raccomandatario.

4.   Le autorità competenti dell’Unione europea presentano per via elettronica al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, almeno quindici (15) giorni lavorativi prima della data di inizio della validità richiesta, una domanda per ogni nave che intende esercitare attività di pesca in virtù dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. Salvo disposizione contraria approvata nell’ambito della commissione mista, l’autorità competente dell’Unione europea ai fini dell’applicazione del presente allegato è la Delegazione dell’Unione europea in Gabon.

5.   Le domande sono presentate al ministero della pesca su formulari redatti secondo il modello riportato nell’appendice 1. Le autorità di São Tomé e Príncipe adottano tutte le disposizioni necessarie affinché i dati ricevuti nell’ambito della domanda di autorizzazione di pesca siano trattati in modo riservato. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente nell’ambito dell’attuazione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

6.   Ogni domanda di autorizzazione di pesca è accompagnata dai seguenti documenti:

la prova del pagamento dell’anticipo forfettario per il periodo di validità della domanda,

qualsiasi altro documento o attestato previsto dalle disposizioni specifiche applicabili in funzione del tipo di nave in virtù del presente protocollo.

7.   Il pagamento del canone è effettuato sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del protocollo.

8.   I canoni comprendono tutte le tasse nazionali e locali, escluse le tasse portuali e gli oneri per prestazioni di servizi.

9.   Le autorizzazioni di pesca per tutte le navi sono rilasciate dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe agli armatori o ai loro rappresentanti tramite la Delegazione dell’Unione europea in Gabon entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione prevista al precedente punto 6.

10.   Se, al momento della firma dell’autorizzazione di pesca, gli uffici della Delegazione dell’Unione europea sono chiusi, l’autorizzazione è trasmessa direttamente al raccomandatario della nave, con copia alla Delegazione.

11.   L’autorizzazione è rilasciata a nome di una nave determinata e non è trasferibile.

12.   Tuttavia, su richiesta dell’Unione europea e in caso di dimostrata forza maggiore, l’autorizzazione di pesca di una nave è sostituita da una nuova autorizzazione di pesca a nome di un’altra nave della stessa categoria della nave da sostituire, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del protocollo, senza che debba essere versato un nuovo canone. In questo caso, il calcolo del livello delle catture per la determinazione di un eventuale pagamento supplementare terrà conto della somma delle catture totali delle due navi.

13.   L’armatore della nave da sostituire o il suo rappresentante consegna l’autorizzazione di pesca annullata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe tramite la Delegazione dell’Unione europea in Gabon.

14.   La data di inizio di validità della nuova autorizzazione di pesca è quella in cui l’autorizzazione di pesca annullata viene consegnata al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe. Il trasferimento dell’autorizzazione di pesca è notificato alla Delegazione dell’Unione europea in Gabon.

15.   L’autorizzazione di pesca deve essere sempre tenuta a bordo della nave.

SEZIONE 2

Condizioni per le autorizzazioni di pesca — canoni e anticipi

1.   Le autorizzazioni di pesca hanno una durata di validità di un anno.

2.   Il canone è fissato a 35 EUR per tonnellata pescata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe per le navi tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

3.   Le autorizzazioni di pesca sono rilasciate previo versamento presso le competenti autorità nazionali dei seguenti canoni forfettari:

6 125 EUR per tonniera con rete a circuizione, corrispondenti ai canoni dovuti per 175 tonnellate all’anno;

2 275 EUR per peschereccio con palangari di superficie, corrispondenti ai canoni dovuti per 65 tonnellate all’anno.

4.   Il computo definitivo dei canoni dovuti per l’anno «n» è adottato dalla Commissione europea entro sessanta (60) giorni dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno «n + 1», sulla base delle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermate dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri, quali l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’IEO (Instituto Español de Oceanografia) e l’IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima), per il tramite della delegazione dell’Unione europea in Gabon.

5.   Detto computo è comunicato contemporaneamente al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe e agli armatori.

6.   Gli eventuali pagamenti supplementari (per le catture eccedenti 175 tonnellate per le tonniere con reti a circuizione e 65 tonnellate per i pescherecci con palangari di superficie) saranno effettuati dagli armatori alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe entro tre (3) mesi dalla ricorrenza anniversaria del protocollo dell’anno «n + 1», sul conto previsto al paragrafo 7 della sezione 1 del presente capitolo, sulla base di 35 EUR la tonnellata.

7.   Tuttavia, se il computo definitivo è inferiore all’ammontare dell’anticipo di cui al punto 3 della presente sezione, l’importo residuo corrispondente non viene rimborsato all’armatore.

CAPO II

ZONE DI PESCA

1.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo potranno esercitare le proprie attività di pesca nelle acque situate al di là delle 12 miglia nautiche a partire dalle linee di base per le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie.

2.   Le coordinate della zona economica esclusiva di São Tomé e Príncipe sono indicate nell’appendice 3.

3.   È vietata, senza eccezioni, ogni attività di pesca nella zona destinata alla sfruttamento congiunto da parte di São Tomé e Príncipe e della Nigeria, delimitata dalle coordinate di cui all’appendice 3.

CAPO III

MONITORAGGIO E SORVEGLIANZA

SEZIONE 1

Sistema di registrazione delle catture

1.   I comandanti di tutte le navi operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo sono obbligati a notificare le loro catture al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe ai fini del controllo dei quantitativi catturati, convalidati dagli istituti scientifici competenti secondo la procedura di cui al capo I, sezione 2, punto 5, del presente allegato. La comunicazione delle catture è effettuata secondo le modalità di seguito indicate.

1.1.

Le navi dell’Unione operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo devono compilare ogni giorno il giornale di bordo (appendice 2) per ogni viaggio effettuato nelle acque di São Tomé e Príncipe. Il giornale di bordo deve essere compilato in ogni caso, anche in assenza di catture.

1.2.

I comandanti delle navi inviano copie del giornale di bordo al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe nonché agli istituti scientifici di cui al capo I, sezione 2, punto 4.

2.   Per i periodi nei quali non si trovavano nelle acque di São Tomé e Príncipe le navi sono tenute a compilare il giornale di bordo inserendovi la dicitura «Fuori dalla ZEE di São Tomé e Príncipe».

3.   I formulari sono compilati in modo leggibile e firmati dal comandante della nave o dal suo rappresentante legale.

4.   In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente capo, il governo di São Tomé e Príncipe sospende l’autorizzazione di pesca della nave incriminata sino ad espletamento della formalità e impone all’armatore della nave la sanzione prevista dalla regolamentazione vigente a São Tomé e Príncipe. La Commissione europea e lo Stato membro di bandiera ne vengono immediatamente informati.

5.   Le dichiarazioni comprendono le catture effettuate dalla nave nel corso di ogni bordata. Esse sono trasmesse per via elettronica al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe, con copia alla Commissione europea, al termine di ogni bordata e comunque prima dell’uscita della nave dalle acque di São Tomé e Príncipe. Ciascuno dei due destinatari trasmette immediatamente alla nave, per via elettronica, un messaggio di avvenuta ricezione, inviandone copia all’altro destinatario.

6.   Gli originali su supporto fisico delle dichiarazioni relative a un periodo annuale di validità dell’autorizzazione di pesca ai sensi del capo I, sezione 2, punto 1, del presente allegato sono trasmessi al ministero della pesca di São Tomé e Príncipe entro 45 giorni dal termine dell’ultima bordata effettuata nel suddetto periodo. Copie su supporto fisico sono contemporaneamente trasmesse alla Commissione europea.

7.   Le parti si impegnano ad adoperarsi per istituire e rendere operativo un sistema di dichiarazione delle catture basato esclusivamente su uno scambio elettronico dell’insieme dei dati: esse dovranno quindi prevedere una rapida sostituzione della versione cartacea della dichiarazione delle catture con una versione in formato elettronico.

8.   Una volta adottato il sistema di dichiarazione elettronica delle catture e in caso di guasto tecnico di quest’ultimo, le dichiarazioni delle catture verranno effettuate conformemente ai precedenti paragrafi 5 e 6 e ciò fino al ripristino del sistema.

SEZIONE 2

Comunicazione delle catture: entrata e uscita dalle acque di são tomé e príncipe

1.   Ai fini del presente allegato, la durata della bordata di una nave dell’Unione europea operante nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo è definita come segue:

il periodo compreso tra un’entrata e un’uscita nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe e un trasbordo nelle acque di São Tomé e Príncipe, oppure

il periodo compreso tra un’entrata nelle acque di São Tomé e Príncipe e uno sbarco a São Tomé e Príncipe.

2.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo notificano, almeno tre (3) ore prima, alle autorità di São Tomé e Príncipe la propria intenzione di entrare o di uscire dalle acque di São Tomé e Príncipe.

3.   Nel notificare l’entrata o l’uscita dalla ZEE di São Tomé e Príncipe, le navi devono altresì comunicare la propria posizione nonché le catture già presenti a bordo, fatto salvo quanto disposto alla sezione 2. Tali comunicazioni devono essere effettuate per via elettronica o per fax agli indirizzi e nel formato di cui all’appendice 4. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono tuttavia esentare da quest’obbligo i pescherecci con palangari di superficie che non dispongono delle attrezzature tecniche di comunicazione sopra indicate e autorizzarli a trasmettere queste informazioni via radio. Tali comunicazioni verranno effettuate prioritariamente per posta elettronica (dpescas1@cstome.NET) o per fax (+239 2222828) o, ove ciò risulti impossibile, via radio (codice di chiamata: la mattina dalle 8:00 alle 10:00, 12.00 Hz, il pomeriggio dalle 14:00 alle 17:00, 8 634 Hz).

4.   Una nave sorpresa a praticare attività di pesca senza avere avvertito l’autorità competente di São Tomé e Príncipe è considerata una nave sprovvista di autorizzazione di pesca e sarà soggetta alle conseguenze previste dalla legge nazionale.

5.   L’indirizzo di posta elettronica, il numero di fax e di telefono, nonché le coordinate radio sono comunicati al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca.

SEZIONE 3

Trasbordi

1.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo che effettuano un trasbordo di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe devono svolgere tale operazione nella rada dei porti di São Tomé e Príncipe.

1.1.

Gli armatori di tali navi comunicano alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, almeno 24 ore prima, le seguenti informazioni:

il nome delle navi da pesca che effettuano il trasbordo,

il nome del cargo vettore,

il quantitativo di ogni specie da trasbordare, con indicazione della zona di cattura,

la data del trasbordo,

il destinatario delle catture trasbordate.

2.   Il trasbordo è autorizzato unicamente nelle zone seguenti: Fernão Dias, Neves, Ana Chaves.

3.   Il trasbordo è considerato come un’uscita dalle acque di São Tomé e Príncipe. Le navi sono obbligate a trasmettere alle competenti autorità di São Tomé e Príncipe le dichiarazioni di cattura e a notificare la propria intenzione di proseguire l’attività di pesca oppure di uscire dalle acque di São Tomé e Príncipe.

4.   Nelle acque di São Tomé e Príncipe è vietata qualsiasi operazione di trasbordo delle catture non prevista ai precedenti punti. Chiunque contravvenga a questa disposizione incorre nelle sanzioni previste dalla normativa di São Tomé e Príncipe in vigore.

SEZIONE 4

Controllo via satellite

Le navi dell’Unione europea operanti nell’ambito del presente protocollo devono essere sorvegliate, tra l’altro, dal sistema di controllo via satellite, senza discriminazioni, conformemente alle disposizioni seguenti.

1.

Ai fini del monitoraggio via satellite, le autorità di São Tomé e Príncipe comunicano le posizioni geografiche dei limiti della zona di pesca di São Tomé e Príncipe ai rappresentanti o agenti degli armatori nonché ai centri di controllo degli Stati di bandiera.

2.

Sulla base del modello di cui all’appendice 4, le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi https e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

3.

La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un margine di affidabilità del 99 %.

4.

Ogniqualvolta una nave dell’Unione europea operante nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo e soggetta a monitoraggio satellitare in virtù della legislazione dell’Unione europea entra nella zona di pesca di São Tomé e Príncipe, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente, ad intervalli massimi di 2 ore, i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca (CNCSP) di São Tomé e Príncipe. Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

5.

I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato https, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale secondo il formato della tabella che figura nell’appendice 4.

5.1.

È vietato alle navi, quando operano nelle acque di São Tomé e Príncipe, spegnere l’apparecchio di monitoraggio via satellite.

6.

In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di monitoraggio permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al Centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso, è necessario inviare un rapporto di posizione ogni 24 ore, fintanto che la nave si trova nelle acque di São Tomé e Príncipe.

6.1.

Detto rapporto di posizione globale comprende i rapporti di posizione orari registrati dal comandante della nave durante queste 24 ore.

6.2.

Il Centro di controllo dello Stato di bandiera o la nave stessa invia immediatamente tali messaggi al Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe.

6.3.

In caso di necessità o di dubbi le autorità competenti di São Tomé e Príncipe possono chiedere, per quanto riguarda una nave in particolare, un complemento di informazioni al Centro di controllo dello Stato di bandiera.

7.

L’attrezzatura difettosa deve essere riparata o sostituita al termine della bordata di pesca e comunque entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà effettuare una nuova bordata di pesca finché l’attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

8.

I componenti hardware e software del sistema di monitoraggio delle navi via satellite devono essere a prova di manomissione: non devono poter permettere cioè di introdurre o estrarre false posizioni o consentire la cancellazione manuale dei dati. Il sistema è interamente automatico ed è pienamente operativo in ogni momento, a prescindere dalle condizioni ambientali. È vietato distruggere, danneggiare, disattivare il dispositivo di monitoraggio satellitare o interferire con esso.

8.1.

Il comandante della nave in particolare si accerta che:

i dati non siano in nessun caso alterati,

l’antenna o le antenne collegate al dispositivo di monitoraggio via satellite non siano in nessun caso ostruite,

l’alimentazione elettrica del dispositivo di monitoraggio via satellite non sia in nessun caso interrotta,

il dispositivo di monitoraggio delle navi non sia stato ritirato dalla nave o dal luogo in cui è stato originariamente installato,

l’eventuale sostituzione del dispositivo di monitoraggio della nave via satellite venga immediatamente comunicata alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

8.2.

Qualsiasi violazione degli obblighi summenzionati può comportare la responsabilità del comandante e dell’armatore di fronte alle leggi e ai regolamenti di São Tomé e Príncipe, a condizione che la nave operi nelle acque di São Tomé e Príncipe.

9.

I Centri di controllo degli Stati di bandiera controllano i movimenti delle loro navi nelle acque di São Tomé e Príncipe. Qualora si constati che il controllo delle navi non avviene secondo le modalità previste, il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.

10.

I Centri di controllo degli Stati di bandiera e il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe devono cooperare per assicurare l’attuazione delle presenti disposizioni. Se il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe constata che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l’altra parte ne viene immediatamente informata. Dal ricevimento della notifica, quest’ultima risponde entro 24 ore informando il Centro di sorveglianza della pesca di São Tomé e Príncipe delle ragioni della mancata trasmissione e indicando un termine ragionevole per conformarsi alle suddette disposizioni. In caso di non ottemperanza entro il termine prescritto, le parti risolvono la controversia per iscritto o come prevede il punto 14 che segue.

11.

I dati relativi alla sorveglianza comunicati all’altra parte, secondo le presenti disposizioni, sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità di São Tomé e Príncipe, della flotta dell’Unione europea operante nell’ambito dell’accordo di partenariato nel settore della pesca. In nessun caso tali dati possono essere comunicati a terzi.

12.

Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, informazioni sull’attrezzatura utilizzata per il monitoraggio satellitare, al fine di verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell’altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

13.

Le parti convengono di rivedere queste disposizioni al momento opportuno, in particolare in caso di malfunzionamento o di anomalia relativi alle navi. Tali casi devono essere notificati dall’autorità competente di São Tomé e Príncipe allo Stato di bandiera almeno 15 giorni prima della riunione di revisione.

14.

Qualsiasi controversia sull’interpretazione o l’applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell’ambito della commissione mista di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato nel settore della pesca.

CAPO IV

IMBARCO DI MARITTIMI

1.   Gli armatori di tonniere e pescherecci con palangari di superficie assumono cittadini dei paesi ACP alle condizioni e nei limiti seguenti:

per la flotta delle tonniere con reti a circuizione, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca del tonno nella zona di pesca del paese terzo proviene da São Tomé e Príncipe o eventualmente da un paese ACP,

per la flotta dei pescherecci con palangari di superficie, almeno il 20 % dei marittimi imbarcati durante la campagna di pesca nella zona di pesca del paese terzo proviene da São Tomé e Príncipe o eventualmente da un paese ACP.

2.   Gli armatori fanno il possibile per imbarcare ulteriori marittimi originari di São Tomé e Príncipe.

3.   Gli armatori scelgono liberamente i marittimi da imbarcare sulle loro navi tra quelli compresi in un elenco di marittimi idonei e qualificati disponibile presso agenti raccomandatari di São Tomé e Príncipe.

4.   L’armatore o un suo rappresentante comunica all’autorità competente di São Tomé e Príncipe i nomi dei marittimi imbarcati a bordo della nave in questione, specificandone la posizione nell’equipaggio.

5.   La Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marittimi imbarcati su navi dell’Unione europea. Ciò vale in particolare per la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l’eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

6.   I contratti di lavoro dei marittimi di São Tomé e Príncipe e dei paesi ACP, di cui è consegnata copia al ministero del lavoro, al ministero della pesca e ai firmatari di tali contratti, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marittimi e/o i loro sindacati o rappresentanti. Tali contratti garantiscono ai marittimi l’iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, conformemente alle legge applicabile, che comprende un’assicurazione su vita, malattia e infortuni.

7.   Il salario dei marittimi è a carico degli armatori. Esso va fissato di comune accordo tra gli armatori o i loro rappresentanti e i marittimi e/o i loro sindacati o i loro rappresentanti. Tuttavia le condizioni di retribuzione dei marittimi non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi dei loro rispettivi paesi e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell’OIL.

8.   I marittimi occupati a bordo di navi dell’Unione europea sono tenuti a presentarsi al comandante della nave il giorno precedente a quello proposto per l’imbarco. Se un marittimo non si presenta alla data e all’ora previste per l’imbarco, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di imbarcarlo.

9.   In caso di mancato imbarco di marittimi di São Tomé e Príncipe o dei paesi ACP per ragioni diverse da quelle contemplate al punto precedente, gli armatori delle navi in questione sono tenuti a versare, per ogni giorno di bordata nelle acque di São Tomé e Príncipe, un importo forfettario pari a 20 EUR al giorno per nave. Il pagamento di tale importo dovrà essere effettuato entro i limiti fissati al capo I, sezione 2, punto 4, del presente allegato.

10.   L’importo in questione, da versare sul conto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe, sarà utilizzato per la formazione dei marinai-pescatori ACP.

CAPO V

OSSERVATORI

1.   Le navi dell’Unione europea operanti nelle acque di São Tomé e Príncipe nell’ambito del presente protocollo prendono a bordo osservatori designati dal ministero della pesca di São Tomé e Príncipe alle condizioni di seguito precisate.

1.1.

Su richiesta delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe, le navi dell’Unione europea prendono a bordo un osservatore da questa designato per controllare le catture effettuate nelle acque di São Tomé e Príncipe.

1.2.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe elaborano l’elenco delle navi designate per imbarcare un osservatore, nonché l’elenco degli osservatori designati per l’imbarco. Tali elenchi sono periodicamente aggiornati. I suddetti elenchi vengono comunicati alla Commissione europea al momento in cui sono redatti e, successivamente, ogni tre mesi, con gli eventuali aggiornamenti.

1.3.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe comunicano agli armatori interessati o ai loro rappresentanti il nome dell’osservatore designato per essere imbarcato a bordo delle rispettive navi; tale comunicazione è effettuata al momento del rilascio dell’autorizzazione di pesca o almeno 15 giorni prima della data prevista dell’imbarco dell’osservatore.

2.   La durata della permanenza a bordo dell’osservatore corrisponde a una bordata. Tuttavia, su esplicita richiesta delle autorità competenti di São Tomé e Príncipe, tale permanenza a bordo può essere ripartita su diverse bordate in funzione della durata media delle bordate previste per una determinata nave. Tale richiesta è formulata dall’autorità competente all’atto della notifica del nome dell’osservatore designato per essere imbarcato sulla nave in questione.

3.   Le condizioni di imbarco dell’osservatore sono stabilite di comune accordo dall’armatore o dal suo rappresentante e dall’autorità competente.

4.   L’imbarco e lo sbarco dell’osservatore avvengono nel porto scelto dall’armatore. L’imbarco viene effettuato all’inizio della prima bordata nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe successiva alla notifica dell’elenco delle navi designate.

5.   Gli armatori interessati comunicano entro due settimane e con un preavviso di dieci giorni le date e i porti della sub-regione previsti per l’imbarco e lo sbarco degli osservatori.

6.   In caso di imbarco in un paese situato al di fuori di São Tomé e Príncipe le spese di viaggio dell’osservatore sono a carico dell’armatore. Se una nave avente a bordo un osservatore lascia la zona di pesca di São Tomé e Príncipe, occorre adottare i provvedimenti atti a garantire il rimpatrio dell’osservatore nel più breve tempo possibile, a spese dell’armatore.

7.   Qualora l’osservatore non si presenti nel luogo e al momento convenuti o nelle dodici ore che seguono, l’armatore sarà automaticamente dispensato dall’obbligo di prenderlo a bordo.

8.   All’osservatore è riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. Quando la nave opera nelle acque di São Tomé e Príncipe, egli svolge le seguenti funzioni:

8.1.

osserva le attività di pesca delle navi;

8.2.

verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

8.3.

prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

8.4.

verifica i dati del giornale di bordo relativi alle catture effettuate nelle zone di pesca di São Tomé e Príncipe;

8.5.

verifica le percentuali delle catture accessorie ed effettua una stima del volume dei rigetti delle specie di pesci commercializzabili;

8.6.

comunica alla propria autorità competente, con qualsiasi mezzo appropriato, i dati relativi all’attività di pesca, compreso il volume delle catture principali e accessorie detenute a bordo.

9.   Il comandante prende tutti i provvedimenti di sua competenza affinché all’osservatore siano garantiti il rispetto della sua persona e la sicurezza nell’esercizio delle sue funzioni.

10.   L’osservatore gode di tutte le agevolazioni necessarie per l’esercizio delle sue funzioni. Il comandante mette a sua disposizione i mezzi di comunicazione necessari per lo svolgimento delle sue mansioni, nonché i documenti inerenti alle attività di pesca della nave, compresi il giornale di bordo e il libro di navigazione, e gli consente di accedere alle varie parti della nave nella misura necessaria all’espletamento dei compiti di sua competenza.

11.   Durante la sua permanenza a bordo, l’osservatore:

11.1.

adotta le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

11.2.

rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo, nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave.

12.   Al termine del periodo di osservazione e prima dello sbarco l’osservatore redige un rapporto di attività che è trasmesso alle autorità competenti di São Tomé e Príncipe con copia alla Commissione europea. L’osservatore firma tale rapporto in presenza del comandante, che può aggiungervi o farvi aggiungere le osservazioni che ritiene opportune, seguite dalla propria firma. Una copia del rapporto è consegnata al comandante della nave al momento dello sbarco dell’osservatore.

13.   Le spese di vitto e alloggio degli osservatori sono a carico dell’armatore, che garantisce loro condizioni analoghe a quelle riservate agli ufficiali, tenuto conto delle possibilità della nave.

14.   La retribuzione dell’osservatore e i relativi oneri sociali sono a carico di São Tomé e Príncipe.

CAPO VI

CONTROLLO

Le navi da pesca europee sono tenute a rispettare le misure e le raccomandazioni adottate dall’ICCAT per quanto riguarda gli attrezzi da pesca, le relative specifiche tecniche e qualsiasi altra misura tecnica applicabile alle loro attività di pesca.

1.   Elenco delle navi

1.1.

L’Unione europea tiene aggiornato un progetto di elenco delle navi cui è rilasciata un’autorizzazione di pesca (licenza di pesca) in conformità delle disposizioni del presente protocollo. Tale elenco è notificato alle autorità di São Tomé e Príncipe preposte al controllo della pesca subito dopo la sua elaborazione e in occasione di ogni successivo aggiornamento.

2.   Procedure di controllo

2.1.

I comandanti delle navi dell’Unione europea autorizzate e impegnate in attività di pesca nelle acque di São Tomé e Príncipe permettono l’accesso a bordo dei funzionari di São Tomé e Príncipe incaricati dell’ispezione e del controllo delle attività di pesca e li agevolano nell’esercizio delle loro funzioni.

2.2.

La presenza a bordo di tali funzionari si limita al tempo necessario per lo svolgimento delle loro mansioni.

2.3.

Al termine di ogni ispezione e controllo è rilasciata copia del rapporto di ispezione al comandante della nave e alla Delegazione della Commissione europea in Gabon.

2.4.

Al fine di agevolare le procedure di ispezione in sicurezza, senza arrecare pregiudizio alla legislazione di São Tomé e Príncipe, il controllo deve essere svolto in modo che le piattaforme di ispezione e gli ispettori siano identificati in quanto ufficiali autorizzati da São Tomé e Príncipe.

2.5.

I comandanti delle navi dell’Unione europea impegnate in operazioni di trasbordo nelle zone di São Tomé e Príncipe di cui al capo III, sezione 3, punto 2, permettono ed agevolano il controllo di queste operazioni da parte degli ispettori di São Tomé e Príncipe.

CAPO VII

INFRAZIONI

1.1.

Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe informano lo Stato di bandiera e la Commissione europea, entro un termine massimo di 24 ore, di ogni ispezione che ha accertato un’infrazione commessa da una nave dell’Unione europea.

1.2.

Allo Stato di bandiera e alla Commissione europea è trasmessa nel contempo una breve relazione sulle circostanze e sui motivi che hanno condotto all’accertamento dell’infrazione.

2.   Verbale di ispezione

2.1.

L’autorità competente di São Tomé e Príncipe compila un verbale di accertamento che è firmato dal comandante della nave.

2.2.

Tale firma non pregiudica i diritti e i mezzi di difesa che il comandante può far valere nei riguardi dell’infrazione che gli viene contestata.

2.3.

Il comandante deve condurre la propria nave nel porto indicato dalle autorità di São Tomé e Príncipe. In caso di infrazione lieve l’autorità competente di São Tomé e Príncipe può autorizzare la nave posta in stato di fermo a proseguire l’attività di pesca.

3.   Riunione di concertazione in caso di infrazione

3.1.

Prima di adottare eventuali provvedimenti nei confronti del comandante o dell’equipaggio della nave o di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del carico e delle attrezzature della stessa, tranne le misure destinate a preservare le prove relative alla presunta infrazione, si tiene, entro un giorno lavorativo dal ricevimento delle suddette informazioni, una riunione di concertazione tra la Commissione europea e le competenti autorità di São Tomé e Príncipe, con l’eventuale partecipazione di un rappresentante dello Stato membro interessato.

3.2.

Nel corso di tale concertazione le parti si scambiano qualsiasi documento o informazione utile che possa chiarire le circostanze dei fatti constatati. L’armatore o il suo rappresentante è informato dell’esito della concertazione e delle eventuali conseguenze del fermo.

4.   Risoluzione del fermo

4.1.

Salvo nei casi previsti dal diritto penale, prima di avviare un eventuale procedimento legale si cerca di regolare la presunta infrazione nell’ambito di una procedura transattiva. Questa procedura deve concludersi entro tre giorni lavorativi dal fermo.

4.2.

In caso di procedura transattiva l’importo dell’ammenda applicata è determinato in conformità della normativa vigente a São Tomé e Príncipe.

4.3.

Qualora la controversia non abbia potuto essere risolta mediante procedura transattiva e venga quindi portata davanti a un organo giudiziario, l’armatore deposita presso una banca designata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe una cauzione bancaria fissata tenendo conto dei costi che ha comportato il fermo e dell’ammontare delle ammende e dei risarcimenti di cui sono passibili i responsabili dell’infrazione.

4.4.

La cauzione bancaria non può essere revocata prima della conclusione del procedimento giudiziario. Essa è svincolata non appena la controversia sia risolta senza condanna. Analogamente, qualora la condanna comporti un’ammenda inferiore alla cauzione depositata, l’importo rimanente è sbloccato dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe.

4.5.

Il fermo della nave è revocato e l’equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

dopo che siano stati espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva, oppure

una volta che la cauzione bancaria di cui al precedente punto 4.3 sia stata depositata e accettata dalle competenti autorità di São Tomé e Príncipe, in attesa dell’espletamento della procedura giudiziaria.


(1)  GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33.

Appendici

1 –

Formulario per la domanda di autorizzazione di pesca

2 –

Giornale di bordo

3 –

Coordinate della zona vietata alla pesca

4 –

Comunicazione dei messaggi VMS a São Tomé e Príncipe

5 –

Limiti della ZEE di São Tomé e Príncipe, coordinate della ZEE

6 –

Coordinate del CSP di São Tomé e Príncipe

7 –

Coordinate dei CSP degli Stati membri dell’Unione europea interessati dal protocollo all’accordo di partenariato nel settore della pesca

Appendice 1

MINISTERO DELLA PESCA DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE DI PESCA PER LE IMBARCAZIONI STRANIERE ADIBITE ALLA PESCA INDUSTRIALE

1.

Nome dell’armatore: …

2.

Indirizzo dell’armatore: …

3.

Nome del rappresentante o dell’agente: …

4.

Indirizzo del rappresentante o dell’agente locale dell’armatore: …

5.

Nome del comandante: …

6.

Nome dell’imbarcazione: …

7.

Numero di immatricolazione: …

8.

Numero di fax: …

9.

Indirizzo di posta elettronica: …

10.

Codice radio: …

11.

Data e luogo di costruzione: …

12.

Stato di bandiera: …

13.

Porto di immatricolazione: …

14.

Porto di armamento: …

15.

Lunghezza fuori tutto: …

16.

Larghezza: …

17.

Stazza lorda: …

18.

Capacità della stiva: …

19.

Capacità di refrigerazione e di congelazione: …

20.

Tipo e potenza del motore: …

21.

Attrezzi da pesca: …

22.

Numero di marittimi: …

23.

Sistema di comunicazione: …

24.

Indicativo di chiamata: …

25.

Segnaletica utilizzata: …

26.

Operazioni di pesca praticate: …

27.

Luogo di sbarco: …

28.

Zone di pesca: …

29.

Specie da catturare: …

30.

Periodo di validità: …

31.

Condizioni particolari: …

Parere della direzione generale della pesca e dell’acquacoltura: …

Osservazioni del ministero della pesca: …

Appendice 2

Image

Appendice 3

Latitudine

Longitudine

Gradi

Minuti

Secondi

Gradi

Minuti

Secondi

03

02

22

N

07

07

31

E

02

50

00

N

07

25

52

E

02

42

38

N

07

36

25

E

02

20

59

N

06

52

45

E

01

40

12

N

05

57

54

E

01

09

17

N

04

51

38

E

01

13

15

N

04

41

27

E

01

21

29

N

04

24

14

E

01

31

39

N

04

06

55

E

01

42

50

N

03

50

23

E

01

55

18

N

03

34

33

E

01

58

53

N

03

53

40

E

02

02

59

N

04

15

11

E

02

05

10

N

04

24

56

E

02

10

44

N

04

47

58

E

02

15

53

N

05

06

03

E

02

19

30

N

05

17

11

E

02

22

49

N

05

26

57

E

02

26

21

N

05

36

20

E

02

30

08

N

05

45

22

E

02

33

37

N

05

52

58

E

02

36

38

N

05

59

00

E

02

45

18

N

06

15

57

E

02

50

18

N

06

26

41

E

02

51

29

N

06

29

27

E

02

52

23

N

06

31

46

E

02

54

46

N

06

38

07

E

03

00

24

N

06

56

58

E

03

01

19

N

07

01

07

E

03

01

27

N

07

01

46

E

03

01

44

N

07

03

07

E

03

02

22

N

07

07

31

E

Appendice 4

COMUNICAZIONE DEI MESSAGGI VMS A SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Tabella II -   Formato dei dati VMS

Dato

Codice

 

Osservazioni

Inizio della registrazione

SR

 

Dato relativo al sistema – indica l’inizio della registrazione

Destinatario

AD

 

Dato relativo al messaggio – destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese

Mittente

FR

 

Dato relativo al messaggio – mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese

Stato di bandiera

FS

 

 

Tipo di messaggio

TM

 

Dato relativo al messaggio – tipo di messaggio «POS»

Indicativo di chiamata

RC

 

Dato relativo alla nave – indicativo internazionale di chiamata della nave

Numero di riferimento interno della parte contraente

IR

 

Dato relativo alla nave – numero unico della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero)

Numero di immatricolazione esterno

XR

 

Dato relativo alla nave – numero riportato sulla fiancata della nave

Latitudine

LA

 

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi N/S GG.mmm (WGS-84)

Longitudine

LO

 

Dato relativo alla posizione della nave – posizione in gradi e primi E/O GGG.mmm (WGS-84)

Rotta

CO

 

Rotta della nave su scala di 360°

Velocità

SP

 

Velocità della nave in decimi di nodi

Data

DA

 

Dato relativo alla posizione della nave – data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG)

Ora

TI

 

Dato relativo alla posizione della nave – ora di registrazione della posizione UTC (OOMM)

Fine della registrazione

ER

 

Dato relativo al sistema – indica la fine della registrazione

Serie di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l’inizio della trasmissione,

un’unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi devono essere inseriti tra l’inizio e la fine della registrazione.

Formato di comunicazione delle catture e dei rapporti delle navi da pesca

Rapporto «Catture all’entrata nella ZEE»

Rapporto «Catture al momento di un trasbordo»

Rapporto «Catture all’uscita dalla ZEE»

Appendice 5

LIMITI DELLA ZEE DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

COORDINATE DELLA ZEE

http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/losic/losic9ef.pdf

Appendice 6

COORDINATE DEL CSP DI SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Nome del CSP:

Tel. VMS:

Fax VMS:

E-mail: VMS:

Tel. DSPG:

Fax DSPG:

Indirizzo X25 =

Dichiarazione entrate/uscite:

Appendice 7

COORDINATE DEI CSP DEGLI STATI MEMBRI DELL’UNIONE EUROPEA INTERESSATI DAL PROTOCOLLO ALL’ACCORDO DI PARTENARIATO NEL SETTORE DELLA PESCA UE/SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE


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