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Document 32011D0285

    2011/285/UE: Decisione del Consiglio, del 12 maggio 2011 , concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    GU L 132 del 19.5.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/285/oj

    Related international agreement

    19.5.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 132/5


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 12 maggio 2011

    concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

    (2011/285/UE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

    vista la proposta della Commissione europea,

    vista l’approvazione del Parlamento europeo,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo a livello di Unione.

    (2)

    La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione, un accordo con il governo della Repubblica socialista del Vietnam su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.

    (3)

    Il presente accordo è stato firmato a nome dell’Unione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

    (4)

    È opportuno, di conseguenza, approvare l’accordo,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione e il governo della Repubblica socialista del Vietnam su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (1) è approvato a nome dell’Unione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 maggio 2011.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    PINTÉR S.


    (1)  GU L 288 del 5.11.2010, pag. 2.


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