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Document 32010R1138

Regolamento (UE) n. 1138/2010 della Commissione, del 7 dicembre 2010 , recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

GU L 322 del 8.12.2010, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1138/oj

8.12.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 322/4


REGOLAMENTO (UE) N. 1138/2010 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2010

recante centoquarantesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 7 quater, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento. Sanabel Relief Agency Limited (Sanabel) è stata aggiunta all’allegato I con regolamento (CE) n. 246/2006 della Commissione (2).

(2)

Il 29 settembre 2010 il Tribunale ha annullato il regolamento (CE) n. 881/2002 nella parte che riguarda Sanabel (3) a motivo della violazione dei diritti della difesa, del diritto al controllo giurisdizionale e del diritto di proprietà.

(3)

Nell’agosto 2009 la Commissione ha comunicato a Sanabel le motivazioni ricevute dal Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani. Nel luglio 2010 la Commissione ha comunicato motivazioni collegate che aveva appena ricevuto dal Comitato per le sanzioni. Sanabel ha formulato le proprie osservazioni in merito a tali motivazioni.

(4)

Sanabel figura attualmente nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche, compilato dal Comitato per le sanzioni dell'ONU contro Al-Qaeda e i Talibani.

(5)

A norma dell’articolo 7 quater, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 881/2002, dopo aver esaminato attentamente le osservazioni ricevute da Sanabel, e dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche ha obiettivi di prevenzione, la Commissione ritiene che l’inserimento di Sanabel nell’elenco sia giustificato dalla sua associazione con i Talibani, Osama bin Laden o la rete Al-Qaeda.

(6)

Di conseguenza, la decisione relativa all’inserimento di Sanabel nell’elenco deve essere sostituita da una nuova decisione che ne confermi l’inclusione nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002.

(7)

Dal momento che il congelamento dei capitali e delle risorse economiche a norma del regolamento (CE) n. 881/2002 ha natura e obiettivi di prevenzione, e data la necessità di tutelare gli interessi legittimi degli operatori economici che fanno affidamento sulla decisione adottata nel 2006, questa nuova decisione deve applicarsi a decorrere dall’11 febbraio 2006.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per il riesame degli elenchi a norma del regolamento 881/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 9 dicembre 2010.

Esso si applica a decorrere dall’11 febbraio 2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9.

(2)  GU L 40 dell’11.2.2006, pag. 13.

(3)  Causa T-136/06 (Sentenza nelle cause riunite da T-135/06 a T-138/06).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è così modificato:

La voce seguente dell'elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità» è confermata:

«Sanabel Relief Agency Limited (alias (a) Sanabel Relief Agency (b) Sanabel L’il-Igatha (c) SRA (d) Sara (e) Al-Rahama Relief Foundation Limited). Indirizzo: (a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, Regno Unito (b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, Regno Unito (c) P.O. Box 50, Manchester M19 25P, Regno Unito (d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, Regno Unito (e) 54 Anson Road, London NW2 6AD, Regno Unito. Altre informazioni: (a) numero d'iscrizione nel registro delle associazioni caritative: 1083469, (b) numero di registrazione: 3713110. Data di designazione di cui all’articolo 2 bis, paragrafo 4, lettera b): 7.2.2006.»


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