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Document 32010R1137

    Regolamento (UE) n. 1137/2010 del Consiglio, del 7 dicembre 2010 , recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    GU L 322 del 8.12.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1137/oj

    8.12.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 322/2


    REGOLAMENTO (UE) N. 1137/2010 DEL CONSIGLIO

    del 7 dicembre 2010

    recante modifica del regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215, paragrafo 1,

    vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (1),

    vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) impone un divieto generale relativo alla fornitura di consulenze tecniche, assistenza, formazione, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia.

    (2)

    Il punto 7 della risoluzione 1907 (2009) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite esorta gli Stati membri a ispezionare tutti i carichi diretti in Somalia o provenienti da tale paese se hanno fondati motivi di ritenere che il carico contenga prodotti vietati in virtù dei punti 5 e 6 di tale risoluzione o dell’embargo generale e completo sulle armi nei confronti della Somalia, per garantire la rigorosa attuazione di queste disposizioni.

    (3)

    La decisione 2010/231/PESC dispone l’ispezione di determinati carichi diretti in Somalia e provenienti da tale paese e, nel caso degli aeromobili e delle navi, impone di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive su tutti i beni importati nell’Unione o esportati dall’Unione. Tali informazioni devono essere fornite in conformità alle disposizioni relative alle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (3).

    (4)

    Questa misura rientra nell’ambito del trattato e pertanto, al fine di garantirne l’applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri, la sua attuazione richiede una normativa a livello dell’Unione.

    (5)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È inserito il seguente articolo nel regolamento (CE) n. 147/2003:

    «Articolo 3 bis

    1.   Per garantire un’applicazione rigorosa degli articoli 1 e 3 della decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia (4), tutti i beni importati nel territorio doganale dell’Unione o esportati dal territorio doganale dell’Unione, diretti in Somalia e provenienti da tale paese, sono assoggettati all’obbligo di fornire, prima dell’arrivo o della partenza, informazioni aggiuntive alle autorità competenti degli Stati membri interessati.

    2.   Le norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, in particolare per quanto riguarda la persona che fornisce tali informazioni, i termini da rispettare e i dati da chiedere, sono stabilite nelle disposizioni pertinenti in materia di dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e di dichiarazioni in dogana di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5) e al regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio (6).

    3.   Inoltre, la persona che fornisce le informazioni di cui al paragrafo 2 dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (7) e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad esenzione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata.

    4.   Fino al 31 dicembre 2010, le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e gli elementi aggiuntivi richiesti indicati nel presente articolo possono essere presentati per iscritto tramite documenti commerciali, portuali o di trasporto, purché contengano le precisazioni necessarie.

    5.   A decorrere dal 1o gennaio 2011, gli elementi aggiuntivi richiesti di cui al paragrafo 3 sono presentati per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. REYNDERS


    (1)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

    (2)  GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2.

    (3)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (4)  GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

    (5)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

    (6)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1.

    (7)  GU C 69 del 18.3.2010, pag. 19


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