This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32010R0811
Commission Regulation (EU) No 811/2010 of 15 September 2010 making imports of wireless wide area networking (WWAN) modems originating in the People’s Republic of China subject to registration in application of Article 24(5) of Council Regulation (EC) No 597/2009 on protection against subsidised imports from countries not members of the European Community
Regolamento (UE) n. 811/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010 , che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
Regolamento (UE) n. 811/2010 della Commissione, del 15 settembre 2010 , che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
GU L 243 del 16.9.2010, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 01/03/2011; abrogato da 32011R0209
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32010R0811R(01) | (SL) | |||
Repealed by | 32011R0209 |
16.9.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 243/37 |
REGOLAMENTO (UE) N. 811/2010 DELLA COMMISSIONE
del 15 settembre 2010
che sottopone a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 16, paragrafo 4, e l’articolo 24, paragrafo 5,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
(1) |
La Commissione ha ricevuto una richiesta conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base di sottoporre a registrazione le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese. |
A. PRODOTTO IN ESAME
(2) |
Il prodotto in esame oggetto di tale registrazione consiste in modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo Internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00. |
B. RICHIESTA
(3) |
La Commissione, avendo ricevuto una denuncia da parte della Option NV («il richiedente»), ha stabilito che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l’apertura di un procedimento e pertanto, a norma dell’articolo 10 del regolamento di base ha annunciato, mediante un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni nei confronti delle importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese. |
(4) |
Per quanto riguarda la legittimità del richiedente di presentare denuncia, quest’ultimo è l’unico produttore del prodotto in esame nell’Unione europea e rappresenta il 100 % della produzione totale dell’Unione. |
(5) |
Per quanto concerne l’esistenza di presunte sovvenzioni compensabili, il denunziante ha fornito alla Commissione europea elementi di prova di specifici programmi di sovvenzione riguardanti prestiti agevolati, aliquote dell’imposta sul reddito preferenziali, benefici da imprese situate in zone di libero scambio, programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni, programmi di sovvenzioni, aliquote preferenziali per fornitura di beni e servizi all’amministrazione pubblica e politiche preferenziali a livello di amministrazioni locali. |
(6) |
Il richiedente chiede inoltre che le importazioni del prodotto in esame siano sottoposte a registrazione conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. |
C. MOTIVI DELL’OBBLIGO DI REGISTRAZIONE
(7) |
A norma dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, non possono essere istituite misure provvisorie prima di sessanta giorni dall’apertura dell’inchiesta. Tuttavia, conformemente all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, può essere riscosso un dazio compensativo definitivo sui prodotti immessi in consumo nei novanta giorni precedenti la data di applicazione delle misure provvisorie, purché siano rispettate le condizioni di cui a tale paragrafo e le importazioni siano state registrate a norma dell’articolo 24, paragrafo 5, dello stesso regolamento. Conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può chiedere alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure a decorrere dalla data della registrazione. Le importazioni possono essere sottoposte a registrazione in seguito a una domanda dell’industria dell’Unione che contenga elementi di prova sufficienti a tal fine. |
(8) |
La domanda contiene elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione. |
(9) |
Le presunte sovvenzioni consistono, tra l’altro, in programmi relativi all’imposta sul reddito (ad esempio esenzione totale per i primi due anni e riduzione della metà per i tre anni successivi, riduzioni per le industrie ad alta tecnologia o delle nuove tecnologie, crediti d’imposta per le società nazionali che acquistano attrezzature di produzione nazionale), programmi relativi alle imposte indirette e ai dazi sulle importazioni [ad esempio esenzioni dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) e dai dazi per le importazioni di attrezzature], meccanismi di prestito preferenziali (ad esempio prestiti su polizza, tra l’altro per il finanziamento delle esportazioni, concessi da banche commerciali statali e banche governative), programmi di sovvenzioni [ad esempio il fondo per lo sviluppo dell’industria elettronica e dell’informazione (fondo TI), il fondo statale del progetto di rinnovamento delle tecnologie chiave, premi per marche famose], fornitura sottocosto da parte dello Stato di beni e servizi (ad esempio diritti di utilizzo del suolo), nonché in politiche preferenziali delle amministrazioni locali, compresi vantaggi in zone e parchi industriali speciali (ad esempio a Shenzhen, Shanghai, Pechino, Xian). |
(10) |
In base alla domanda i regimi di cui sopra costituiscono sovvenzioni poiché comportano un contributo finanziario del governo della Repubblica popolare cinese o di altre amministrazioni regionali (compresi gli enti pubblici) e conferiscono un vantaggio ai beneficiari, vale a dire ai produttori esportatori del prodotto in esame. Secondo quanto asserito tali sovvenzioni sarebbero inoltre specifiche e compensabili perché condizionate all’andamento delle esportazioni e/o all’utilizzo preferenziale di merci nazionali rispetto a prodotti importati, nonché eventualmente limitate a determinate imprese o gruppi di imprese, prodotti e/o regioni. |
(11) |
La domanda fornisce sufficienti elementi di prova di circostanze critiche in cui importazioni massicce del prodotto in questione, agevolate da sovvenzioni compensabili ed effettuate in un periodo di tempo relativamente breve, provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile. Tra gli elementi di prova relativi a tali circostanze rientrano il rapido deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, il fatto che nell’UE esista un unico produttore nonché l’importo rilevante delle spese di ricerca e sviluppo necessarie per la produzione del prodotto in esame. Alla luce di quanto precede, il denunziante ha dimostrato che le importazioni del prodotto in esame dal paese interessato complessivamente sono aumentate in modo notevole sia in termini assoluti sia in termini di quota di mercato. Per quanto riguarda il pregiudizio causato da tali importazioni massicce, gli elementi di prova prima facie presentati dal denunziante evidenziano che il volume e i prezzi delle importazioni del prodotto in esame hanno portato tra l’altro a ripercussioni negative sui quantitativi venduti, sul livello dei prezzi praticati e sulla quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione, con gravi effetti negativi sui risultati complessivi e sulla situazione finanziaria e occupazionale dell’industria dell’Unione. Ne consegue che la Commissione dispone di elementi di prova sufficienti del fatto che per evitare il ripetersi di tale pregiudizio può dimostrarsi necessario calcolare retroattivamente i dazi compensativi. |
(12) |
Di conseguenza le condizioni di registrazione sono in questo caso soddisfatte. |
D. PROCEDURA
(13) |
Alla luce di quanto sopra la Commissione ha concluso che la domanda del richiedente contiene elementi di prova sufficienti per sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto in esame, conformemente all’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. |
(14) |
Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere un’audizione. |
E. REGISTRAZIONE
(15) |
In conformità dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni del prodotto in esame (2) vanno sottoposte a registrazione al fine di garantire che, se l’inchiesta dovesse comportare l’applicazione di dazi compensativi, questi ultimi, qualora siano soddisfatte le necessarie condizioni, possano essere riscossi a titolo retroattivo, conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili. |
(16) |
L’eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell’inchiesta antisovvenzioni. Non è possibile indicare l’importo stimato di eventuali futuri dazi poiché quest’ultimo sarà determinato dall’importo delle sovvenzioni compensabili riscontrate e dalla modalità in cui queste andranno eventualmente ricondotte al prodotto in esame. |
F. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(17) |
I dati personali raccolti durante la presente inchiesta sono trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi dell’UE, nonché la libera circolazione di tali dati (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. A norma dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 597/2009, si chiede alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell’Unione di modem per rete geografica senza fili (WWAN), dotati di antenna di radioricezione, che consentono la connettività dei dati su protocollo internet (IP) ai dispositivi informatici, compresi i router Wi-Fi con modem WWAN (router Wi-Fi/WANN), originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8471 80 00 ed ex 8517 62 00 (codici TARIC 8471800010, 8517620011 e 8517620091). Le registrazioni delle importazioni sono effettuate per un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 settembre 2010.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 188 del 18.7.2009, pag. 93.
(2) A titolo informativo si noti che il regolamento (UE) n. 570/2010 della Commissione (GU L 163 del 30.6.2010, pag. 34) ha già chiesto alle autorità doganali di prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni del prodotto in esame dalla Repubblica popolare cinese. Tale misura è stata presa in seguito alla domanda di registrazione presentata nel quadro di una denuncia relativa a un procedimento antidumping [per ulteriori informazioni si invita a consultare l’avviso di apertura di un procedimento anti-dumping concernente le importazioni di modem per rete geografica senza fili (WWAN) originari della Repubblica popolare cinese (GU C 171 del 30.6.2010, pag. 9)].
(3) GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.