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Document 32010R0564

    Regolamento (UE, Euratom) n. 564/2010 del Consiglio, del 29 giugno 2010 , che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

    GU L 163 del 30.6.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/564/oj

    30.6.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 163/1


    REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 564/2010 DEL CONSIGLIO

    del 29 giugno 2010

    che adegua i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell’Unione europea

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea, in particolare l’articolo 12,

    visto lo statuto dei funzionari dell’Unione europea e il regime applicabile agli altri agenti dell’Unione, definiti nel regolamento (CEE, Euratom) n. 259/68 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 64, l’articolo 65, paragrafo 2, e gli allegati VII, XI, XII di detto statuto, nonché l’articolo 20, primo comma, e gli articoli 64 e 92 di detto regime,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nel corso del periodo giugno – dicembre 2009 si è registrato un calo sensibile del costo della vita in Lettonia e in Lituania, motivo per cui è opportuno adeguare i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    A decorrere dal 1o gennaio 2010 i coefficienti correttori applicabili, a norma dell’articolo 64 dello statuto, alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o delle sedi di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

    Lettonia 79,6,

    Lituania 73,4.

    Articolo 2

    A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, il coefficiente correttore applicabile, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, dell’allegato VII dello statuto, ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti, è il seguente:

    Lettonia 73,3.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in ogni suo elemento e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

    Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010.

    Per il Consiglio

    La presidente

    E. ESPINOSA


    (1)  GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.


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