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Document 32010R0430

Regolamento (UE) n. 430/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010 , recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

GU L 125 del 21.5.2010, p. 10–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. impl. da 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/430/oj

21.5.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/10


REGOLAMENTO (UE) N. 430/2010 DELLA COMMISSIONE

del 20 maggio 2010

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2454/93 che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (1), in particolare l’articolo 247,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) ha introdotto nel regolamento (CEE) n. 2913/92 l’obbligo di presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o di uscita per via elettronica. Il regolamento (CE) n. 273/2009 della Commissione (3) che deroga a determinate disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (4) prevede un periodo transitorio, che scade il 31 dicembre 2010, durante il quale gli operatori economici hanno la possibilità, ma non l’obbligo, di presentare dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita per via elettronica.

(2)

È opportuno prevedere alcuni adattamenti delle norme concernenti le dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita al fine di ridurre gli oneri amministrativi qualora tali dichiarazioni non siano necessarie per motivi di sicurezza. Inoltre, per effettuare una migliore analisi dei rischi è opportuno che gli effetti o oggetti mobili, quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali (5), non siano esentati da tali dichiarazioni se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto.

(3)

In alcuni casi l’inserimento di dati relativi alla sicurezza nelle dichiarazioni doganali e la fissazione di un termine specifico per la presentazione di tali dichiarazioni non sono necessari per finalità di sicurezza e pertanto occorre prevedere ulteriori esenzioni in materia; è opportuno tuttavia che tali esenzioni lascino impregiudicate le norme generali per le dichiarazioni doganali, indipendentemente dalla forma in cui sono presentate.

(4)

Nei casi in cui alle dichiarazioni di esportazione non si applicano i termini previsti per la sicurezza, come nel caso dell’approvvigionamento di navi e di aeromobili, è opportuno che le autorità doganali possano autorizzare gli operatori economici affidabili a registrare le merci esportate nelle rispettive scritture e a comunicare le operazioni di esportazione con cadenza periodica, dopo che le merci hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

(5)

Il regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione (6), che modifica il regolamento (CEE) n. 2454/93, ha introdotto criteri comuni e un modulo comune di domanda per la concessione di autorizzazioni relative alla procedura di dichiarazione semplificata e alla procedura di domiciliazione. È opportuno chiarire che queste norme si applicano a tutti i regimi doganali. Lo stesso regolamento ha previsto all’articolo 253 bis che, con effetto dal 1o gennaio 2011, l’utilizzazione della procedura di dichiarazione semplificata o della procedura di domiciliazione è subordinata alla presentazione elettronica delle dichiarazioni doganali e delle notificazioni. Taluni Stati membri hanno informato la Commissione che in alcuni casi il sistema in questione potrebbe non essere disponibile per tale data. A condizione che sia effettuata un’efficace analisi dei rischi, detti Stati membri debbono poter accettare alle condizioni da essi stabilite le dichiarazioni doganali e le notificazioni in formati diversi da quello elettronico fino a quando sarà applicabile il regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) (7).

(6)

Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate dal territorio doganale della Comunità senza che sia richiesta una dichiarazione sommaria di uscita, occorre prevedere modalità alternative per registrare o notificare la riesportazione e indicare la persona responsabile.

(7)

È inoltre opportuno precisare che le formalità di esportazione non devono essere espletate soltanto per le merci comunitarie aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità, ma anche per l’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, affinché chi effettua tale approvvigionamento possa ricevere una prova dell’uscita dal territorio doganale della Comunità necessaria ai fini dell’esenzione fiscale. Le stesse regole vanno applicate quando devono essere riesportate merci non comunitarie sulla scorta di una dichiarazione di riesportazione.

(8)

In conformità agli articoli 278, 279 e 280 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (8) e all’articolo 3 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (9), le formalità relative all’importazione e all’esportazione devono essere espletate per le merci comunitarie trasportate verso e a partire da territori all’interno del territorio doganale comunitario in cui tali direttive non si applicano. Con riferimento a dette disposizioni, è opportuno esentare tali movimenti dall’obbligo concernente la trasmissione di dati relativi alla sicurezza e dal rispetto dei termini specifici in materia di controlli di sicurezza, poiché le disposizioni in esame si applicano soltanto alle merci che entrano nel territorio doganale della Comunità o che ne escono. Inoltre i termini specifici previsti per i controlli di sicurezza e per la trasmissione dei dati relativi alla sicurezza non si applicano quando le merci sono trasportate verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano, in considerazione della loro situazione geografica.

(9)

Occorre inoltre specificare l’ufficio doganale in cui deve essere presentata la dichiarazione sommaria di uscita e la persona responsabile della presentazione di detta dichiarazione. Questi chiarimenti devono riguardare anche le situazioni in cui, anziché una dichiarazione sommaria di uscita, viene presentata una dichiarazione di transito contenente i dati di una dichiarazione sommaria di uscita.

(10)

Al fine di facilitare i controlli doganali presso l’ufficio doganale di uscita, occorre precisare gli obblighi di chi consegna le merci a un altro operatore prima che queste siano portate fuori dal territorio doganale della Comunità e di coloro che devono fornire informazioni sull’uscita di merci all’ufficio doganale di uscita. Gli stessi obblighi devono essere previsti nel caso in cui le merci dichiarate all’esportazione e presentate all’ufficio doganale di uscita non debbano più lasciare il territorio doganale della Comunità e siano rimosse dall’ufficio doganale di uscita.

(11)

A norma della direttiva 2008/118/CE, l’uso del sistema d’informatizzazione dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS) è obbligatorio a decorrere dal 1o gennaio 2011 per la circolazione di tali prodotti in sospensione dell’accisa. Secondo tale direttiva, la circolazione in sospensione dell’accisa di prodotti comunitari aventi una destinazione esterna al territorio doganale della Comunità deve avvenire nel quadro della procedura di esportazione che prevede l’uso di un sistema informatizzato. Le norme specifiche concernenti l’utilizzazione del documento amministrativo d’accompagnamento di cui al regolamento (CEE) n. 2719/92 della Commissione, dell’11 settembre 1992, relativo al documento amministrativo d’accompagnamento per i prodotti soggetti ad accisa che circolano in regime sospensivo (10), dovrebbero pertanto essere abrogate con effetto a decorrere dal 1o gennaio 2011. Le procedure di esportazione che sono state avviate sulla scorta di un documento amministrativo d’accompagnamento prima di tale data devono essere concluse in conformità all’articolo 793 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quale applicabile al 31 dicembre 2010.

(12)

Le presenti modifiche non devono comportare cambiamenti nei sistemi elettronici istituiti o da istituire alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(13)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2454/93 è così modificato:

1)

all’articolo 1 è aggiunto il seguente paragrafo 18:

«18.

dichiarazione sommaria di uscita: la dichiarazione sommaria di cui all’articolo 182 quater del codice che deve essere presentata per le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità, salvo diversa disposizione del presente regolamento.»;

2)

l’articolo 181 quater è così modificato:

a)

il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 230, 232 e 233, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio (11) e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;

b)

il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

le merci per le quali è ammessa la dichiarazione doganale verbale, ai sensi degli articoli 225, 227 e 229, paragrafo 1, fatta eccezione, se trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 e per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»;

c)

il testo della lettera m) è sostituito dal seguente:

«m)

le seguenti merci introdotte nel territorio doganale della Comunità direttamente da piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:

i)

merci che sono state incorporate in tali piattaforme o turbine ai fini della loro costruzione, riparazione, manutenzione o conversione;

ii)

merci che sono state utilizzate per installazioni o forniture di tali piattaforme o turbine;

iii)

altri articoli utilizzati o consumati su tali piattaforme o turbine; e

iv)

rifiuti non pericolosi provenienti da tali piattaforme o turbine;»;

d)

è aggiunta la seguente lettera o):

«o)

merci introdotte a partire da territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità, ma in cui la direttiva 2006/112/CE del Consiglio (12) o la direttiva 2008/118/CE del Consiglio (13) non si applicano, e merci introdotte nel territorio doganale comunitario a partire dall’isola di Helgoland, dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano.

3)

all’articolo 184 quinquies, paragrafo 3, le parole «dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a n)» è sostituita da «dell’articolo 181 quater, lettere da c) a i) e da l) a o)»;

4)

all’articolo 189 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia non sono presentate alla dogana le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità che sono scaricate e ricaricate sullo stesso mezzo di trasporto durante il tragitto in questione, per permettere di scaricare o caricare altre merci.»;

5)

all’articolo 253 bis è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, quando i sistemi informatici delle autorità doganali o degli operatori economici non sono operativi per la presentazione o il ricevimento delle dichiarazioni doganali semplificate o delle notificazioni di domiciliazione mediante procedure informatiche, le autorità doganali possono accettare dichiarazioni e notifiche sotto altre forme da esse stabilite, a condizione che venga effettuata un’efficace analisi dei rischi.»;

6)

all’articolo 261, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.»;

7)

all’articolo 264, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater.»;

8)

all’articolo 269, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 270.»;

9)

all’articolo 272, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di domiciliazione viene concessa al richiedente se sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui al paragrafo 2 e agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater e 274.»;

10)

il testo dell’articolo 279 è sostituito dal seguente:

«Articolo 279

Le formalità per l’esportazione di cui agli articoli da 786 a 796 sexies possono essere semplificate conformemente alle disposizioni del presente capitolo.»;

11)

all’articolo 282, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’autorizzazione a usare la procedura di dichiarazione semplificata viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter, 253 quater, all’articolo 261, paragrafo 2 e, in quanto compatibile, all’articolo 262.»;

12)

il testo dell’articolo 283 è sostituito dal seguente:

«Articolo 283

L’autorizzazione ad avvalersi della procedura di domiciliazione viene concessa alle condizioni e secondo le modalità previste agli articoli 253, 253 bis, 253 ter e 253 quater a qualsiasi persona, in appresso denominata “esportatore autorizzato”, che desideri effettuare le formalità d’esportazione nei suoi locali o in altri luoghi designati o autorizzati dall’autorità doganale.»;

13)

l’articolo 284 è soppresso;

14)

all’articolo 285 bis è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

«1 bis.   Nei casi in cui si applicano gli articoli 592 bis o 592 quinquies, le autorità doganali possono autorizzare un operatore economico a registrare immediatamente ciascuna operazione di esportazione nelle sue scritture e a comunicare tali operazioni all’ufficio doganale che l’ha autorizzato in una dichiarazione complementare da inviare con cadenza periodica entro un mese dalla data di uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tale autorizzazione è concessa a condizione che:

a)

l’operatore economico utilizzi l’autorizzazione soltanto per le merci che non sono soggette a misure di divieto o restrizione;

b)

l’operatore economico fornisca all’ufficio doganale di esportazione tutte le informazioni che questo ritiene necessarie per poter eseguire i controlli delle merci;

c)

quando l’ufficio doganale di esportazione è diverso dall’ufficio doganale di uscita, le autorità doganali abbiano autorizzato l’utilizzazione di tale disposizione e le informazioni di cui alla lettera b), siano messe a disposizione anche dell’ufficio doganale di uscita.

Qualora venga utilizzata la disposizione di cui al primo comma, la registrazione delle merci nelle scritture è considerata come svincolo per l’esportazione e l’uscita.»;

15)

l’articolo 592 bis è così modificato:

a)

il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

le merci per le quali è ammessa una dichiarazione doganale effettuata con altro atto in conformità agli articoli 231, 232, paragrafo 2, e 233, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»;

b)

il testo della lettera g) è sostituito dal seguente:

«g)

le merci per le quali è ammessa la dichiarazione verbale, ai sensi degli articoli 226, 227 e 229, paragrafo 2, fatta eccezione, se sono trasportati in applicazione di un contratto di trasporto, per gli effetti o oggetti mobili quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 1186/2009 nonché per palette, contenitori e mezzi di trasporto stradale, ferroviario, aereo, marittimo e in acque interne;»;

c)

il testo della lettera l) è sostituito dal seguente:

«l)

le seguenti merci portate fuori dal territorio doganale della Comunità direttamente su piattaforme di perforazione o di produzione o turbine eoliche gestite da un soggetto stabilito nel territorio doganale della Comunità:

i)

merci da utilizzare per la costruzione, la riparazione, la manutenzione o la conversione di tali piattaforme o turbine;

ii)

merci da installare su tali piattaforme o turbine o da utilizzare per il loro equipaggiamento;

iii)

articoli da utilizzare o consumare su tali piattaforme o turbine;»;

d)

sono aggiunte le seguenti lettere da n) a p):

«n)

le merci che beneficiano di franchigie conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, alla Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963 o ad altre convenzioni consolari o alla Convenzione di New York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

o)

le merci destinate a essere incorporate come parti o accessori in navi e aeromobili, i combustibili per motori, i lubrificanti e i gas necessari per il funzionamento di navi o aeromobili, i prodotti alimentari e gli altri articoli da consumare o vendere a bordo;

p)

le merci destinate a territori che fanno parte del territorio doganale della Comunità in cui non si applicano la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE e le merci spedite da detti territori verso un’altra destinazione nel territorio doganale della Comunità nonché le merci spedite dal territorio doganale della Comunità verso l’isola di Helgoland, la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano.»;

16)

l’articolo 592 ter è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera e) è soppressa;

b)

il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Se la dichiarazione doganale non è presentata mediante tecniche elettroniche, il termine fissato al paragrafo 1, lettera a), punti iii) e iv), e al paragrafo 1, lettere b), c) e d), è almeno di quattro ore.»;

17)

all’articolo 592 octies le parole «dell’articolo 592 bis, lettere da c) a m),» è sostituito da «dell’articolo 592 bis, lettere da c) a p),»;

18)

al titolo IV, capo 2, è inserito il seguente articolo 786:

«Articolo 786

1.   Quando le merci comunitarie devono essere trasportate verso una destinazione situata fuori del territorio doganale della Comunità si utilizza la procedura di esportazione, ai sensi dell’articolo 161, paragrafo 1, del codice.

2.   Le formalità concernenti la dichiarazione di esportazione previste nel presente capitolo sono inoltre utilizzate nei casi in cui:

a)

le merci comunitarie circolano verso e a partire da territori appartenenti al territorio doganale della Comunità in cui la direttiva 2006/112/CE o la direttiva 2008/118/CE non si applicano;

b)

le merci comunitarie sono destinate all’approvvigionamento esente da imposta di navi e di aeromobili, indipendentemente dalla destinazione dell’aeromobile o della nave.

Tuttavia, nei casi di cui alle lettere a) e b), non è necessario includere nella dichiarazione di esportazione i dati previsti per la dichiarazione sommaria di uscita all’allegato 30 bis.»;

19)

all’articolo 792 bis, paragrafo 2, le parole «all’articolo 793 bis, paragrafo 6,» è sostituito da «all’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b),»;

20)

all’articolo 793 è inserito il seguente paragrafo 3:

«3.   Nei casi di cui al paragrafo 2, secondo comma, lettera b), quando le merci prese in consegna nel quadro di un contratto di trasporto unico arrivano all’ufficio doganale del punto di uscita effettivo dal territorio doganale della Comunità, il trasportatore presenta a tale ufficio, su richiesta dello stesso, uno dei seguenti elementi:

a)

il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione, se disponibile; o

b)

una copia del contratto di trasporto unico o della dichiarazione di esportazione per le merci di cui trattasi; o

c)

il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli nonché, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale; o

d)

informazioni concernenti il contratto di trasporto unico o il trasporto delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità contenute nel sistema informatico della persona che prende in consegna le merci o in un altro sistema informatico commerciale.»;

21)

all’articolo 793 bis, il paragrafo 6 è soppresso;

22)

l’articolo 793 quater è soppresso;

23)

all’articolo 796 quater, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tale notificazione contiene il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione.»;

24)

l’articolo 796 quinquies è così modificato:

a)

il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 793, paragrafo 2, secondo comma, lettera b), l’ufficio doganale di uscita verifica che le merci presentate corrispondano a quanto dichiarato e sorveglia l’uscita materiale delle merci dal territorio doganale della Comunità. L’ufficio doganale di uscita procede all’eventuale esame delle merci sulla base del messaggio “avviso anticipato di esportazione” ricevuto dall’ufficio doganale di esportazione.

Per permettere di effettuare i controlli doganali nel luogo in cui le merci sono scaricate da un mezzo di trasporto, consegnate a un altro detentore delle merci e caricate su un altro mezzo di trasporto che porta le merci fuori dal territorio doganale della Comunità dopo la presentazione all’ufficio doganale di uscita, si applicano le seguenti disposizioni:

a)

al più tardi in occasione della consegna delle merci, il detentore comunica al successivo detentore delle merci il numero di riferimento unico delle spedizioni o il numero di riferimento del documento di trasporto e il numero di colli o, se containerizzati, il numero di identificazione del materiale nonché, se è stato rilasciato, il numero di riferimento del movimento della dichiarazione di esportazione. Questa segnalazione può avvenire elettronicamente e/o tramite sistemi e processi d’informazione commerciali, portuali o di trasporto oppure, se questi non sono disponibili, in qualsiasi altra forma. Al più tardi in occasione della consegna delle merci, l’operatore cui queste sono consegnate registra la segnalazione fornitagli dal precedente detentore delle merci;

b)

un trasportatore non può caricare le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità se non ha ricevuto le informazioni di cui alla lettera a);

c)

il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo le informazioni di cui alla lettera a), tranne qualora tali informazioni siano già state messe a disposizione delle autorità doganali tramite gli esistenti sistemi o processi commerciali, portuali o di trasporto. Se possibile tale notificazione è inserita nel manifesto esistente o in altre informazioni da comunicare per il trasporto.

Ai fini del secondo comma il “trasportatore” è la persona che fa uscire le merci, o che assume la responsabilità dell’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità. Tuttavia,

in caso di trasporto combinato, se il mezzo di trasporto attivo che lascia il territorio doganale della Comunità serve soltanto a trasportare un altro mezzo di trasporto che, dopo l’arrivo a destinazione del mezzo di trasporto attivo, circolerà autonomamente come mezzo di trasporto attivo, per trasportatore si intende la persona che gestirà il mezzo di trasporto che circola autonomamente dopo che il mezzo di trasporto che lascia il territorio doganale della Comunità è arrivato a destinazione,

in caso di traffico marittimo o aereo, in applicazione di un accordo di gestione in comune di navi o di disposizioni contrattuali, per trasportatore si intende la persona che ha concluso il contratto ed emesso la polizza di carico o la lettera di vettura aerea per il trasporto effettivo delle merci fuori dal territorio doganale della Comunità.»;

b)

è aggiunto il seguente paragrafo 4:

«4.   Fatto salvo l’articolo 792 bis, se le merci dichiarate per l’esportazione non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità, la persona che ritira le merci dall’ufficio doganale di uscita per trasportarle in un luogo situato in detto territorio deve fornire all’ufficio doganale di uscita le informazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Tali informazioni possono essere fornite in qualsiasi forma.»;

25)

all’articolo 796 quinquies bis, paragrafo 4, il testo della lettera e) è sostituito dal seguente:

«e)

scritture degli operatori economici relative alle merci fornite alle piattaforme di perforazione e di produzione del petrolio e del gas o alle turbine eoliche»;

26)

all’articolo 841, paragrafo 1, le parole «gli articoli da 787 a 796 sexies» è sostituito da «gli articoli 786, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), nonché da 787 a 796 sexies»;

27)

l’articolo 841 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 841 bis

1.   In casi diversi da quelli definiti all’articolo 182, paragrafo 3, terzo comma, del codice, la riesportazione è notificata tramite una dichiarazione sommaria di uscita in conformità agli articoli da 842 bis a 842 sexies, ad eccezione dei casi in cui per tali obblighi è concessa un’esenzione a norma dell’articolo 842 bis, paragrafi 3 o 4.

2.   Se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono riesportate e non è richiesta una dichiarazione doganale o una dichiarazione sommaria di uscita, la riesportazione è comunicata all’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci escono dal territorio doganale della Comunità, prima dell’uscita delle merci, secondo le modalità stabilite dalle autorità doganali.

La persona di cui al paragrafo 3 è autorizzata, su sua richiesta, a modificare uno o più dati della notificazione. Non è possibile procedere a tali modifiche dopo che le merci indicate nella notificazione hanno lasciato il territorio doganale della Comunità.

3.   La notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, è effettuata dal trasportatore. Tuttavia, tale notificazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della notificazione.

L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.

4.   Se a seguito della notificazione di cui al paragrafo 2, primo comma, le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.»;

28)

l’articolo 842 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 842 bis

1.   Fatti salvi i paragrafi 3 e 4, se l’uscita delle merci dal territorio doganale della Comunità non richiede una dichiarazione doganale, all’ufficio doganale di uscita è presentata la dichiarazione sommaria di uscita.

2.   Ai fini del presente capitolo, con “ufficio doganale di uscita” si intende:

a)

l’ufficio doganale competente per il luogo da cui le merci lasciano il territorio doganale della Comunità; o

b)

se le merci lasciano il territorio doganale della Comunità per via aerea o via marittima, l’ufficio doganale competente per il luogo in cui le merci sono caricate sulla nave o sull’aeromobile che le porterà a destinazione fuori dal territorio doganale della Comunità.

3.   Non è necessaria una dichiarazione sommaria di uscita quando una dichiarazione di transito elettronica contiene i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che l’ufficio di destinazione sia anche l’ufficio doganale di uscita o che l’ufficio di destinazione sia ubicato al di fuori del territorio doganale della Comunità.

4.   Non è richiesta una dichiarazione sommaria di uscita nei seguenti casi:

a)

le esenzioni elencate all’articolo 592 bis;

b)

se le merci sono caricate in un porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità per essere scaricate in un altro porto o aeroporto comunitario, a condizione che all’ufficio doganale di uscita, che ne fa richiesta, sia presentata prova del previsto luogo di scarico sotto forma di un manifesto commerciale, portuale o di trasporto o di una distinta di carico. La stessa disposizione si applica quando la nave o l’aeromobile che trasporta le merci effettua uno scalo in un porto o un aeroporto situato fuori del territorio doganale della Comunità e le merci devono rimanere a bordo della nave o dell’aeromobile durante lo scalo nel porto o nell’aeroporto situato al di fuori del territorio doganale della Comunità;

c)

se, in un porto o in un aeroporto, le merci non sono scaricate dal mezzo di trasporto che le ha introdotte nel territorio doganale della Comunità e che le trasporterà al di fuori di tale territorio;

d)

se le merci sono state caricate in un precedente porto o aeroporto nel territorio doganale della Comunità e rimangono sul mezzo di trasporto che le trasporterà al di fuori del territorio doganale della Comunità;

e)

se le merci che si trovano in custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I sono trasbordate dal mezzo di trasporto che le ha portate in tale magazzino di custodia temporanea o zona franca, sotto la sorveglianza dello stesso ufficio doganale, su una nave, un aeromobile o un treno che le trasporterà da detto magazzino di custodia temporanea o zona franca al di fuori del territorio doganale della Comunità, a condizione che:

i)

il trasbordo sia effettuato entro quattordici giorni di calendario dalla data in cui le merci sono state presentate per custodia temporanea o in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I; in circostanze eccezionali, le autorità doganali possono prolungare tale periodo di tempo al fine di affrontare dette circostanze;

ii)

le informazioni relative alle merci siano messe a disposizione delle autorità doganali; e

iii)

per quanto a conoscenza del trasportatore, non vi è alcun cambiamento della destinazione delle merci e del destinatario;

f)

se all’ufficio doganale di uscita è apportata la prova, tramite il sistema informatico del gestore del magazzino di custodia temporanea, del trasportatore o dell’operatore portuale/aeroportuale oppure tramite un altro sistema informatico commerciale, che le merci in uscita dal territorio doganale della Comunità sono già state oggetto di una dichiarazione doganale contenente i dati relativi alla dichiarazione sommaria di uscita, a condizione che sia stata ammessa dalle autorità doganali.

Fatto salvo l’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, nei casi indicati alle lettere da a) a f), i controlli doganali tengono conto del carattere particolare della situazione.

5.   La dichiarazione sommaria di uscita, quando è necessaria, è presentata dal trasportatore. Tuttavia, tale dichiarazione è presentata dal gestore del magazzino di custodia temporanea, o dal gestore di un magazzino di custodia in una zona franca sottoposta a controllo di tipo I, o da chiunque sia in grado di presentare le merci, se il trasportatore è stato informato della presentazione della notificazione da parte della persona di cui alla seconda frase del presente paragrafo e ha dato il proprio assenso sulla base di una disposizione contrattuale. L’ufficio doganale di uscita può supporre, tranne qualora sia provato il contrario, che il trasportatore abbia dato tale assenso sulla base di una disposizione contrattuale e che sia stato informato della presentazione della dichiarazione;

L’articolo 796 quinquies, paragrafo 1, ultimo comma si applica per quanto concerne la definizione di trasportatore.

6.   Se a seguito della presentazione di una dichiarazione sommaria di uscita le merci non sono più destinate a uscire dal territorio doganale della Comunità si applica, in quanto compatibile, l’articolo 796 quinquies, paragrafo 4.»;

29)

all’articolo 842 quinquies, paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Quando merci esentate dall’obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di uscita, ai sensi dell’articolo 842 bis, paragrafo 4, lasciano il territorio doganale della Comunità, l’eventuale analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della documentazione o di altre informazioni relative alle merci.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I punti da 1 a 13 e da 15 a 29 dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2011. Tuttavia, se un’operazione di esportazione è avviata prima del 1o gennaio 2011 con un documento amministrativo di accompagnamento in conformità all’articolo 793 quater, paragrafo 1, l’ufficio doganale di uscita applica in tale data o successivamente le misure previste all’articolo 793 quater.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.

(2)  GU L 117 del 4.5.2005, pag. 13.

(3)  GU L 91 del 3.4.2009, pag. 14.

(4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

(5)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.

(6)  GU L 329 del 6.12.2008, pag. 1.

(7)  GU L 145 del 4.6.2008, pag. 1.

(8)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.

(9)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

(10)  GU L 276 del 19.9.1992, pag. 1.

(11)  GU L 324 del 10.12.2009, pag. 23.»;

(12)  GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(13)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.»;


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