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Documento 32010L0004

    Direttiva 2010/4/UE della Commissione, dell' 8 febbraio 2010 , che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 36 del 9.2.2010, p. 21—23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Estatuto jurídico do documento Já não está em vigor, Data do termo de validade: 11/07/2013; abrog. impl. da 32009R1223

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/4/oj

    9.2.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 36/21


    DIRETTIVA 2010/4/UE DELLA COMMISSIONE

    dell'8 febbraio 2010

    che modifica l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici al fine di adeguarlo al progresso tecnico

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    sentito il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Esistono attualmente due sostanze non ossidanti impiegate nelle tinture per capelli il cui uso nei prodotti cosmetici è autorizzato a titolo provvisorio fino al 31 dicembre 2010, con le restrizioni e le condizioni di cui all'allegato III, parte seconda, della direttiva 76/768/CEE.

    (2)

    Il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori («CSSC») ha espresso pareri definitivi sulla sicurezza delle sostanze non ossidanti HC Orange No. 2 e 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole, impiegate nelle tinture per capelli, di cui all'allegato III, parte seconda, numeri d'ordine 26 e 29. Il CSSC ha raccomandato concentrazioni massime autorizzate nel prodotto cosmetico finito dell'1,0 % per HC Orange No. 2 e dello 0,2 % per 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole. Pertanto, l'impiego di HC Orange No. 2 e 2-hydroxyethylamino-5-nitroanisole può essere definitivamente regolamentato nell'allegato III, parte prima.

    (3)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/768/CEE.

    (4)

    Al fine di facilitare la transizione per quanto riguarda la commercializzazione di prodotti contenenti la sostanza HC Orange No. 2 non conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura stabilite dalla presente direttiva, occorre prevedere periodi transitori appropriati.

    (5)

    Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente dei prodotti cosmetici,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Modifica della direttiva 76/768/CEE

    L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato in conformità all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Recepimento

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 1o settembre 2010, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'allegato della presente direttiva, ad eccezione degli obblighi in materia di etichettatura figuranti alla voce 208, colonna f, a decorrere dal 1o dicembre 2010.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    Disposizioni transitorie

    Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che, a partire dal 1o novembre 2011, i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 208, colonna f, dell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, modificata dalla presente direttiva, non siano immessi sul mercato da produttori dell'Unione o da importatori stabiliti nell'Unione.

    Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per garantire che, a partire dal 1o novembre 2012, i prodotti cosmetici che non ottemperano agli obblighi in materia di etichettatura di cui alla voce 208, colonna f, dell'allegato III, parte prima, della direttiva 76/768/CEE, modificata dalla presente direttiva, non siano venduti o messi a disposizione del consumatore finale nell'Unione.

    Articolo 4

    Entrata in vigore

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 5

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, l'8 febbraio 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 169.


    ALLEGATO

    L'allegato III della direttiva 76/768/CEE è modificato come segue:

    1)

    nella parte prima sono aggiunte le voci seguenti:

    Numero d'ordine

    Sostanza

    Restrizioni

    Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta

    Campo di applicazione e/o uso

    Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito

    Altre limitazioni e prescrizioni

    a

    b

    c

    d

    e

    f

    «208

    1-(beta-Aminoethyl)amino-4-(beta-hydroxyethyl)oxy-2-nitrobenzene e suoi sali

    HC Orange No. 2

    Numero CAS 85765-48-6

    EINECS 416-410-1

    Sostanza non ossidante impiegata nelle tinture per capelli

    1,0 %

    Non impiegare con sistemi nitrosanti

    Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

    Conservare in recipienti esenti da nitriti

    Image

    I coloranti per capelli possono causare gravi reazioni allergiche.

    Si prega di leggere e di seguire le istruzioni.

    Questo prodotto non è destinato ad essere usato su persone di età inferiore a 16 anni.

    I tatuaggi temporanei all'henné nero possono aumentare il rischio di allergia

    Non tingere i capelli:

    in presenza di eruzione cutanea sul viso o se il cuoio capelluto è sensibile, irritato o danneggiato;

    se si sono avute reazioni dopo aver tinto i capelli;

    se in passato si sono avute reazioni dopo un tatuaggio temporaneo con henné nero».

    209

    2-[(2-Methoxy-4-nitrophenyl)amino]ethanol e suoi sali

    2-Hydroxyethylamino-5-nitroanisole

    Numero CAS 66095-81-6

    EINECS 266-138-0

    Sostanza non ossidante impiegata nelle tinture per capelli

    0,2 %

    Non impiegare con sistemi nitrosanti

    Tenore massimo di nitrosamine: 50 μg/kg

    Conservare in recipienti esenti da nitriti

     

    2)

    nella parte seconda sono eliminate le voci corrispondenti ai numeri d'ordine 26 e 29.


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