EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0489

2010/489/UE: Decisione del Consiglio, del 12 luglio 2010 , relativa alla firma di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile

GU L 243 del 16.9.2010, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/489/oj

16.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 243/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 12 luglio 2010

relativa alla firma di un accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile

(2010/489/UE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, e l’articolo 207, paragrafo 4, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5, e l’articolo 218, paragrafo 8, primo comma.

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La Commissione ha negoziato, a nome dell’Unione europea, un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile con il governo della Repubblica federativa del Brasile a norma della decisione del Consiglio del 9 ottobre 2009 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati.

(2)

È opportuno firmare l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

(3)

Gli Stati membri dovrebbero adottare i provvedimenti necessari per assicurare che i rispettivi accordi bilaterali con il Brasile aventi lo stesso oggetto si estinguano alla data dell’entrata in vigore dell’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e il governo della Repubblica federativa del Brasile sulla sicurezza dell’aviazione civile («l’accordo»), con riserva della conclusione di detto accordo (1).

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2010.

Per il Consiglio

La presidente

S. LARUELLE


(1)  Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.


Top