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Document 32010D0323
2010/323/: Commission Decision of 10 June 2010 granting a derogation from implementing Regulation (EC) No 1165/2008 of the European Parliament and of the Council concerning livestock and meat statistics with regard to Bulgaria and Germany (notified under document C(2010) 3617)
2010/323/: Decisione della Commissione, del 10 giugno 2010 , che concede una deroga con riguardo all’attuazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne per quanto concerne la Bulgaria e la Germania [notificata con il numero C(2010) 3617]
2010/323/: Decisione della Commissione, del 10 giugno 2010 , che concede una deroga con riguardo all’attuazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne per quanto concerne la Bulgaria e la Germania [notificata con il numero C(2010) 3617]
GU L 145 del 11.6.2010, p. 15–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014
11.6.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 145/15 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2010
che concede una deroga con riguardo all’attuazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne per quanto concerne la Bulgaria e la Germania
[notificata con il numero C(2010) 3617]
(I testi in lingua bulgara e in lingua tedesca sono i soli facenti fede)
(2010/323/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1165/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativo alle statistiche sul bestiame e sulla carne e che abroga le direttive del Consiglio 93/23/CEE, 93/24/CEE e 93/25/CEE (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 1,
vista la domanda presentata dalla Bulgaria il 10 febbraio 2009,
vista la domanda presentata dalla Germania il 20 marzo 2009,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1165/2008, la Commissione può concedere agli Stati membri una deroga all’applicazione di detto regolamento qualora la sua applicazione ai loro sistemi statistici nazionali richieda adeguamenti significativi e possa causare notevoli problemi pratici. |
(2) |
È opportuno concedere siffatte deroghe alla Bulgaria e alla Germania, accogliendo la richiesta presentata da tali paesi. |
(3) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1165/2008, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga fino al 1o gennaio 2010 continua ad applicare le disposizioni delle direttive del Consiglio 93/23/CEE (2), 93/24/CEE (3) e 93/25/CEE (4) fino a tale data. |
(4) |
Conformemente al regolamento (CE) n. 1165/2008, uno Stato membro cui è stata concessa una deroga fino al 1o gennaio 2011 continua ad applicare le disposizioni della direttiva 93/25/CEE fino a tale data, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Alla Bulgaria e alla Germania è concessa una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 per un periodo avente termine il 1o gennaio 2010.
2. Alla Germania è concessa una deroga all’applicazione del regolamento (CE) n. 1165/2008 con riguardo agli ovini e ai caprini per un periodo avente termine il 1o gennaio 2011.
Articolo 2
La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica federale di Germania sono destinatarie della presente decisione.
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2010.
Per la Commissione
Olli REHN
Membro della Commissione
(1) GU L 321 dell’1.12.2008, pag. 1.
(2) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 1.
(3) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5.
(4) GU L 149 del 21.6.1993, pag. 10.