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Document 32010D0256
2010/256/: Commission Decision of 30 April 2010 amending Decision 92/216/EEC as regards the publication of the list of coordinating authorities for equine competitions (notified under document C(2010) 2630) (Text with EEA relevance)
2010/256/: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010 , recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell’elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini [notificata con il numero C(2010) 2630] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2010/256/: Decisione della Commissione, del 30 aprile 2010 , recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell’elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini [notificata con il numero C(2010) 2630] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 112 del 5.5.2010, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31992D0216 | sostituzione | articolo 1.2 | 01/05/2010 |
5.5.2010 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 112/8 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 30 aprile 2010
recante modifica della decisione 92/216/CEE per quanto riguarda la pubblicazione dell’elenco delle autorità di coordinamento per i concorsi equini
[notificata con il numero C(2010) 2630]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2010/256/UE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/428/CEE stabilisce le condizioni per gli scambi di equini destinati a concorsi e le condizioni di partecipazione di tali equini ai concorsi. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 2, offre agli Stati membri la possibilità di riservare, attraverso organismi ufficialmente abilitati o riconosciuti a tal fine, una determinata percentuale dell’importo delle vincite o dei proventi inerenti a taluni concorsi o tipi di concorsi di cui al suddetto articolo per la salvaguardia, la promozione e il miglioramento dell’allevamento. |
(2) |
In conformità dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE del Consiglio (2), ogni Stato membro comunica alla Commissione il nome e l’indirizzo dell’autorità coordinatrice incaricata di raccogliere i dati necessari relativi ai concorsi e ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi, come stipulato dall’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE, affinché vengano pubblicati dalla Commissione. |
(3) |
La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell’informazione in campo veterinario e zootecnico (3) ha modificato, tra l’altro, l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE imponendo agli Stati membri l’obbligo di rendere pubbliche le informazioni elaborate sotto la loro responsabilità. |
(4) |
Secondo l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 90/428/CEE spetta ora ad ogni Stato membro informare gli altri Stati membri ed il pubblico in merito all’uso delle possibilità previste dall’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, della suddetta direttiva e ai criteri di distribuzione dei fondi di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino. |
(5) |
Come in altri settori della legislazione dell’Unione europea, in cui la direttiva 2008/73/CE ha introdotto procedure d’informazione attraverso Internet, si ritiene che la Commissione debba assistere gli Stati membri e il pubblico nell’accesso a tali informazioni istituendo un sito Internet che gli Stati membri possano corredare di un link verso i loro siti nazionali. |
(6) |
Gli Stati membri devono poter disporre del tempo necessario ad istituire i loro siti Web nazionali. Di conseguenza gli emendamenti introdotti dalla presente decisione si devono applicare a partire dal 1o maggio 2010. |
(7) |
È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 92/216/CEE. |
(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 1 della decisione 92/216/CEE, il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Ogni Stato membro comunica alla Commissione, agli altri Stati membri e al pubblico attraverso un sito Internet il nome e l’indirizzo dell’autorità coordinatrice designata conformemente al paragrafo 1.
3. Per aiutare gli Stati membri a rendere queste informazioni accessibili, la Commissione predispone un sito Internet che gli Stati membri corredano di un link ai loro siti nazionali istituiti in applicazione del paragrafo 2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione i suddetti link entro il 30 aprile 2010.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o maggio 2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2010.
Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 60.
(2) GU L 104 del 22.4.1992, pag. 77.
(3) GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.