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Document 32009R1278

    Regolamento (UE) n. 1278/2009 della Commissione, del 22 dicembre 2009 , che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca

    GU L 344 del 23.12.2009, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1278/oj

    23.12.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 344/22


    REGOLAMENTO (UE) N. 1278/2009 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2009

    che fissa, per la campagna di pesca 2010, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1),

    visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell’aiuto all’ammasso privato per taluni prodotti della pesca (2), in particolare l’articolo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’importo dell’aiuto non dovrebbe superare l’importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nell’UE nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

    (2)

    Onde evitare di incoraggiare l’ammasso di lunga durata e nell’intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l’aiuto all’ammasso privato in un’unica rata.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna di pesca 2010, l’importo dell’aiuto all’ammasso privato di cui all’articolo 25 del regolamento (CE) n. 104/2000, per i prodotti che figurano nell’allegato II del medesimo regolamento, è determinato come segue:

    :

    primo mese

    :

    219 EUR/t

    :

    secondo mese

    :

    0 EUR/t

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2009.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

    (2)  GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.


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