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Document 32009R0689

Regolamento (CE) n. 689/2009 della Commissione, del 29 luglio 2009 , che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

GU L 199 del 31.7.2009, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2017; abrog. impl. da 32017R1509

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/689/oj

31.7.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 199/3


REGOLAMENTO (CE) N. 689/2009 DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2009

che modifica il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 329/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 13, lettere a) e d),

considerando quanto segue:

(1)

Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 sono elencati i prodotti a duplice uso, definiti dal regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (2), che potrebbero contribuire ai programmi della Corea del Nord connessi al nucleare, ad altre armi di distruzione di massa o ai missili balistici, determinati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, a cui devono essere applicati i divieti di cui all’articolo 2, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 329/2007.

(2)

Il 16 luglio 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che tali divieti dovevano applicarsi a determinati prodotti. Occorre pertanto completare l’allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007.

(3)

A norma dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 329/2007, nell’allegato IV del regolamento deve figurare l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi designati dal comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite i cui fondi e risorse economiche devono essere congelati.

(4)

Il 16 luglio 2009 il comitato per le sanzioni ha deciso che i fondi e le risorse economiche di determinate persone fisiche e giuridiche, entità o organismi dovevano essere congelati.

(5)

Occorre pertanto modificare opportunamente l’allegato IV.

(6)

Per garantire l’efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati I e IV del regolamento (CE) n. 329/2007 sono modificati dal testo che figura negli allegati I e II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2009.

Per la Commissione

Eneko LANDÁBURU

Direttore generale delle Relazioni esterne


(1)  GU L 88 del 29.3.2007, pag. 1.

(2)  GU L 159 del 30.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

L’allegato I del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «1.1 Materiali, materiali chimici, microrganismi e tossine», sottoparte 1.1A Beni:

«I.1A.058

Grafite diversa da quella specificata in I.0A.012 e I.1A.028, come segue:

Grafite progettata o specificata per macchine EDM

I.1A.059

“Materiali fibrosi o filamentosi” diversi da quelli specificati in I.1A.024 e I.1A.034, come segue:

“Materiali fibrosi o filamentosi” para-aramidici (Kevlar® e altri tipo Kevlar®


ALLEGATO II

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 329/2007 è così modificato:

(1)

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone fisiche»:

a)

Han Yu-ro. Funzione: direttore della Korea Ryongaksan General Trading Corporation. Altre informazioni: coinvolto nel programma della Repubblica democratica popolare di Corea riguardante i missili balistici.

b)

Hwang Sok-hwa. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE). Altre informazioni: coinvolto nel programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea quale capo del Scientific Guidance Bureau del GBAE; ha fatto parte del comitato per le scienze presso l’Istituto congiunto per la ricerca nucleare.

c)

Ri Hong-sop. Anno di nascita: 1940. Funzione: ex direttore del centro di ricerca nucleare di Yongbyon. Altre informazioni: ha supervisionato tre stabilimenti chiave che partecipano alla produzione di plutonio per uso militare: impianto di fabbricazione del combustibile, reattore nucleare e impianto di ritrattamento.

d)

Ri Je-son (alias Ri Che-son. Anno di nascita: 1938. Funzione: direttore del General Bureau of Atomic Energy (GBAE), agenzia principale che dirige il programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: facilita una serie di prove nucleari, compresa la gestione da parte del GBAE del centro di ricerca nucleare di Yongbyon e della Namchongang Trading Corporation.

e)

Yun Ho-jin (alias Yun Ho-chin). Data di nascita: 13.10.1944. Funzione: direttore della Namchongang Trading Corporation. Altre informazioni: sovrintende all’importazione dei prodotti necessari per il programma di arricchimento dell’uranio.

(2)

Le voci seguenti vengono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, entità e organismi»:

a)

General Bureau of Atomic Energy (GBAE) [alias General Department of Atomic Energy (GDAE)]. Indirizzo: Haeudong, distretto di Pyongchen, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: il GBAE è responsabile del programma nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea, che comprende il centro di ricerca nucleare di Yongbyon e il suo reattore di ricerca da 5 MWe (25 MWt) per la produzione di plutonio, nonché i suoi impianti di fabbricazione del combustibile e di ritrattamento. Il GBAE ha tenuto riunioni e discussioni sulle questioni nucleari con l’Agenzia internazionale per l’energia atomica. Il GBAE è la principale agenzia governativa della Repubblica democratica popolare di Corea che sovrintende ai programmi nucleari, compreso il funzionamento del centro di ricerca nucleare di Yongbyon.

b)

Hong Kong Electronics (alias Hong Kong Electronics Kish Co.). Indirizzo: Sanaee St., Kish Island, Iran. Altre informazioni: a) di proprietà di, controllata da, che agisce o che agirebbe per o per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID; b) dal 2007 la Hong Kong Electronics ha trasferito milioni di dollari di fondi connessi alla proliferazione per conto della Tanchon Commercial Bank e della KOMID (entrambe designate dal comitato per le sanzioni dell’ONU). La Hong Kong Electronics ha facilitato il trasferimento del denaro dall’Iran alla Repubblica democratica popolare di Corea per conto della KOMID.

c)

Korea Hyoksin Trading Corporation (alias Korea Hyoksin Export And Import Corporation). Indirizzo: Rakwon-dong, distretto di Pothonggang, Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea. Altre informazioni: a) ha sede a Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea; b) impresa della Repubblica democratica popolare di Corea che fa capo alla Korea Ryonbong General Corporation (designata dal comitato per le sanzioni dell’ONU nell’aprile 2009) e partecipa allo sviluppo di armi di distruzione di massa.

d)

Korean Tangun Trading Corporation. Altre informazioni: a) ha sede a Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea; b) la Korea Tangun Trading Corporation fa capo alla Seconda accademia di scienze naturali della Repubblica democratica popolare di Corea e opera principalmente nell’acquisto di beni e tecnologie a sostegno dei programmi di ricerca e sviluppo della Repubblica democratica popolare di Corea nel settore della difesa, tra cui i programmi relativi alle armi di distruzione di massa e ai relativi vettori, compresi i materiali soggetti a controllo o a divieto nell’ambito dei pertinenti regimi multilaterali di controllo.

e)

Namchongang Trading Corporation [alias a) NCG, b) Namchongang Trading, c) Nam Chon Gang Corporation, d) Nomchongang Trading Co., e) Nam Chong Gan Trading Corporation]. Altre informazioni: a) ha sede a Pyongyang, Repubblica democratica popolare di Corea; b) la Namchongang è una società commerciale della Repubblica democratica popolare di Corea che fa capo al General Bureau of Atomic Energy (GBAE). La Namchongang ha partecipato all’acquisto di pompe a vuoto di origine giapponese individuate presso uno stabilimento nucleare della Repubblica democratica popolare di Corea nonché a un approvvigionamento connesso al nucleare associato ad una persona di nazionalità tedesca. Dalla fine degli anni ‘90 ha inoltre partecipato all’acquisto di tubi di alluminio e di altre attrezzature adatte per un programma di arricchimento dell’uranio. Il suo rappresentante è un ex diplomatico che è stato rappresentante della Repubblica democratica popolare di Corea in occasione dell’ispezione dello stabilimento nucleare di Yongbyon eseguita dall’Agenzia internazionale per l’energia atomica (AIEA) nel 2007. Le attività di proliferazione della Namchongang destano serie preoccupazioni se si considerano le attività di proliferazione svolte in passato dalla Repubblica democratica popolare di Corea.


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