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Document 32008R0739

Regolamento (CE) n. 739/2008 della Commissione, del 28 luglio 2008 , relativo al divieto di pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione della Spagna, della Francia, dell’Irlanda e del Regno Unito

GU L 201 del 30.7.2008, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/739/oj

30.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 201/34


REGOLAMENTO (CE) N. 739/2008 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2008

relativo al divieto di pesca dell’occhialone nelle zone CIEM VI, VII e VIII (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) per le navi battenti bandiera di uno Stato membro ad eccezione della Spagna, della Francia, dell’Irlanda e del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca (2), in particolare l’articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2015/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007 e il 2008, le possibilità di pesca dei pescherecci comunitari per determinati stock di acque profonde (3), fissa i contingenti per il 2007 e il 2008.

(2)

In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2008.

(3)

È quindi necessario vietare la pesca di detto stock nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture da esso prelevate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Esaurimento del contingente

Il contingente di pesca assegnato per il 2008 agli Stati membri di cui all’allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito.

Articolo 2

Divieti

È vietata la pesca dello stock di cui all’allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera degli Stati membri ivi indicati o in essi immatricolate. Sono inoltre vietati la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco di catture provenienti dallo stock in questione effettuate dalle navi suddette.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2008.

Per la Commissione

Fokion FOTIADIS

Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2007 (GU L 192 del 24.7.2007, pag. 1).

(2)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

(3)  GU L 384 del 29.12.2006, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 541/2008 della Commissione (GU L 157 del 17.6.2008, pag. 23).


ALLEGATO

N.

03/DSS

Stato membro

TUTTI GLI STATI MEMBRI AD ECCEZIONE di Spagna, Francia, Irlanda e Regno Unito

Stock

SBR/678-

Specie

Occhialone (Pagellus bogaraveo)

Zona

Acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi delle zone CIEM VI, VII e VIII


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