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Document 32008R0635

    Regolamento (CE) n. 635/2008 della Commissione, del 3 luglio 2008 , recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio

    GU L 176 del 4.7.2008, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/635/oj

    4.7.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 176/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 635/2008 DELLA COMMISSIONE

    del 3 luglio 2008

    recante adeguamento dei contingenti di pesca del merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 ai sensi del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 23, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A seguito di indagini nazionali condotte nel 2007, la Polonia ha notificato alla Commissione un superamento di 8 000 tonnellate del proprio contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico orientale (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il 2007.

    (2)

    A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, la Commissione, se constata che uno Stato membro ha superato il proprio contingente annuale per uno stock, opera detrazioni da detto contingente.

    (3)

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 338/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, recante adeguamento dei contingenti di pesca di merluzzo bianco da assegnare alla Polonia nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) per il periodo 2008-2011 (2) prevede che vengano applicate detrazioni sull'arco di quattro anni; tali detrazioni corrispondono, per il 2008, al 10 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007 e, per il 2009, 2010 e 2011, al 30 % del quantitativo pescato in eccesso nel 2007.

    (4)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il contingente di pesca per il merluzzo bianco nel Mar Baltico (sottodivisioni 25-32, acque comunitarie) assegnato alla Polonia per il periodo 2008-2011 è ridotto in conformità dell'allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 2008.

    Per la Commissione

    Joe BORG

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1098/2007 (GU L 248 del 22.9.2007, pag. 1).

    (2)  GU L 107 del 17.4.2008, pag. 1.


    ALLEGATO

     

    Detrazioni dai contingenti 2008-2011

    Paese

    Specie

    Codice dello stock

    Zona

    2008

    2009

    2010

    2011

    Polonia

    Merluzzo bianco (Gadus morhua)

    da COD/3D25 a COD/3D32

    Sottodivisioni 25-32 (acque comunitarie)

    800

    2 400

    2 400

    2 400


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