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Document 32008R0628
Commission Regulation (EC) No 628/2008 of 2 July 2008 amending Regulation (EC) No 1898/2006 laying down detailed rules of implementation of Council Regulation (EC) No 510/2006 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 628/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (CE) n. 628/2008 della Commissione, del 2 luglio 2008 , che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
GU L 173 del 3.7.2008, p. 3–5
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2014; abrogato da 32014R0664
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32006R1898 | modifica | allegato 5 | 10/07/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repealed by | 32014R0664 |
3.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 173/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 628/2008 DELLA COMMISSIONE
del 2 luglio 2008
che modifica il regolamento (CE) n. 1898/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 16, lettera g),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione (2) sono stabilite le caratteristiche dei simboli comunitari che possono essere apposti sull’etichetta o sull’imballaggio dei prodotti il cui nome è stato registrato come indicazione geografica protetta o denominazione di origine protetta. |
(2) |
I simboli comunitari hanno contribuito a valorizzare le indicazioni geografiche protette e le denominazioni di origine protette e hanno permesso ai consumatori di identificare determinanti prodotti le cui caratteristiche sono legate all’origine. |
(3) |
Attualmente i simboli relativi alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette presentano caratteristiche comuni per quanto attiene alla forma, al colore e al disegno che li compongono: l’unico elemento che permette di distinguerli è la legenda figurante all’interno dei simboli. |
(4) |
In base all’esperienza maturata dalla loro adozione ad oggi e per incoraggiare l’uso di tali indicazioni appare opportuno agevolare, agli occhi del consumatore, la distinzione tra denominazione di origine protetta e indicazione geografica protetta. A questo scopo è indicato ricorrere all’uso di colori diversi per i simboli relativi a queste due indicazioni. |
(5) |
Per evitare che la modifica del colore dei simboli comunitari crei un pregiudizio economico per i produttori e gli operatori interessati, occorre prevedere un periodo transitorio nel corso del quale potranno essere utilizzati i simboli comunitari conformi alle disposizioni applicabili anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento. |
(6) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le indicazioni geografiche protette e le denominazioni d’origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Tuttavia, gli imballaggi o le etichette su cui figurano simboli comunitari conformi all’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006 quale applicabile anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono essere utilizzati fino al 1o maggio 2010.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 luglio 2008.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).
(2) GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.
ALLEGATO
Nell’allegato V del regolamento (CE) n. 1898/2006, il testo dei punti 1, 2 e 3 è sostituito dal seguente:
«1. SIMBOLI COMUNITARI A COLORI O IN BIANCO E NERO
Per la riproduzione a colori possono essere utilizzati colori diretti (Pantone) o in quadricromia. I colori di riferimento sono indicati infra.
Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta” in pantone
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Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in pantone
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Simboli comunitari in quadricromia
Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta” in quadricromia
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Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” in quadricromia
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Simboli comunitari in bianco e nero
2. SIMBOLI COMUNITARI IN NEGATIVO
Se il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta è scuro, i simboli possono essere riprodotti in negativo, usando il colore di fondo del condizionamento o dell’etichetta.
3. CONTRASTO CON I COLORI DI FONDO
Se si utilizza un simbolo a colori su un fondo colorato che ne riduce la visibilità, utilizzare un cerchio delimitante esterno intorno al simbolo per migliorare il contrasto con i colori di fondo.
Simbolo comunitario di “Denominazione di origine protetta”
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Simbolo comunitario di “Indicazione geografica protetta” » |