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Document 32008R0517
Commission Regulation (EC) No 517/2008 of 10 June 2008 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 850/98 as regards the determination of the mesh size and assessing the thickness of twine of fishing nets
Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca
Regolamento (CE) n. 517/2008 della Commissione, del 10 giugno 2008 , recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca
GU L 151 del 11.6.2008, p. 5–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32003R0129 |
11.6.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 151/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 517/2008 DELLA COMMISSIONE
del 10 giugno 2008
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame (1), in particolare l’articolo 48,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 850/98 istituisce misure tecniche di conservazione applicabili alla cattura e allo sbarco di risorse della pesca nelle acque marittime soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri. Esso dispone, in particolare, che siano adottate modalità di applicazione per la determinazione dello spessore del filo ritorto e dell’apertura di maglia delle reti da pesca. |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione, del 24 gennaio 2003, che fissa norme dettagliate per la misura della dimensione delle maglie e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca (2) contiene alcune norme tecniche concernenti l’utilizzo di misuratori per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca. Tuttavia l’utilizzo di tali misuratori da parte degli ispettori della pesca ha dato luogo, in alcuni casi, a controversie tra ispettori e pescatori per quanto riguarda i metodi di misurazione delle maglie e i relativi risultati, a seconda di come erano utilizzati gli strumenti in questione. |
(3) |
Inoltre i recenti progressi tecnici hanno consentito di aumentare la precisione degli strumenti di misura dell’apertura di maglia delle reti da pesca. È opportuno disporre che gli ispettori di pesca della Comunità e degli Stati membri facciano ricorso a tali strumenti perfezionati. L’utilizzo dei nuovi misuratori, che devono recare il marchio «misuratore CE», va quindi reso obbligatorio per gli ispettori della Comunità e gli ispettori nazionali degli Stati membri. |
(4) |
Ai fini della procedura di controllo occorre stabilire i tipi di misuratori da utilizzare, il modo in cui devono essere impiegati, i criteri di scelta delle maglie da misurare, la tecnica di misurazione di ogni maglia, il metodo di calcolo dell’apertura di maglia, la procedura di selezione dei fili ritorti delle maglie per verificarne lo spessore, nonché l’ordine di svolgimento della procedura d’ispezione. |
(5) |
Devono essere adottate disposizioni per procedere a un’ulteriore, e definitiva, misurazione nel caso in cui il comandante di un peschereccio, nel corso di un’ispezione, contesti i risultati della misurazione. |
(6) |
A fini di chiarezza della normativa comunitaria, occorre abrogare il regolamento (CE) n. 129/2003 e sostituirlo con il presente regolamento. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
OGGETTO E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio per quanto riguarda la determinazione dell’apertura di maglia e la valutazione dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca da parte degli ispettori comunitari e nazionali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
a) |
«misuratore di maglie»: un misuratore di maglie dotato di due ganasce, che applica automaticamente alle maglie forze longitudinali comprese tra 5 e 180 Newton (N), con una precisione di 1 N; |
b) |
«attrezzo mobile»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura presuppone un movimento attivo dell’attrezzo stesso, tra cui, in particolare, attrezzi trainati e circuitanti, reti da traino, sciabiche danesi o analoghe reti trainate; |
c) |
«attrezzo fisso»: qualsiasi attrezzo da pesca per il quale l’operazione di cattura non presuppone un movimento attivo dell’attrezzo stesso, tra cui reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, tramagli, reti trappola, palangari, nasse e trappole; |
d) |
«direzione N» per le pezze di rete a maglie annodate: la direzione perpendicolare all’orientamento generale del filo della rete, come indicato nell’allegato I; |
e) |
«direzione T»:
|
f) |
«apertura di maglia»:
|
g) |
«maglia a losanghe»: una maglia quale rappresentata nella figura 1 dell’allegato II, composta da quattro lati della stessa lunghezza, in cui le due diagonali della maglia sono perpendicolari e una diagonale è parallela all’asse longitudinale della rete, come indicato nella figura 2 dell’allegato II; |
h) |
«maglia quadrata»: una maglia quadrangolare composta da due serie di lati paralleli della stessa lunghezza, di cui uno è parallelo e l’altro è perpendicolare all’asse longitudinale della rete; |
i) |
«maglia T90»: una maglia a losanghe di una pezza di rete a maglie annodate, quale rappresentata nella figura 1 dell’allegato II, montata in modo che la direzione T della pezza di rete è parallela all’asse longitudinale della rete. |
CAPO II
MISURATORI CE
Articolo 3
Misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto
1. Nella loro attività di ispezione delle attività di pesca, gli ispettori comunitari e nazionali utilizzano un misuratore di maglie e misuratori dello spessore del filo ritorto conformi alle disposizioni del presente regolamento per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca.
2. Le specifiche tecniche applicabili al misuratore di maglie sono riportate nell’allegato III.
3. Le specifiche tecniche applicabili ai misuratori dello spessore del filo ritorto sono riportate nell’allegato IV.
4. Il misuratore di maglie e i misuratori dello spessore del filo ritorto di cui al paragrafo 1 recano il marchio «misuratore CE» e la certificazione del fabbricante che ne attesta la conformità alle specifiche tecniche previste rispettivamentenei paragrafi 2 e 3.
5. Il misuratore di maglie e i misuratori dello spessore del filo ritorto venduti o distribuiti ai fini dell’utilizzo da parte di entità o persone diverse dalle autorità nazionali per la pesca non recano il marchio «misuratore CE».
Articolo 4
Strumenti di calibrazione per il misuratore di maglie
I pesi e la piastra di misurazione calibrati rappresentati nella figura 1 dell’allegato V sono certificati dalle competenti autorità nazionali e recano il marchio «CE».
Articolo 5
Prova dei misuratori di maglie
La precisione del misuratore di maglie è verificata:
a) |
inserendo le ganasce del misuratore nelle fessure della piastra calibrata come indicato nella figura 1 dell’allegato V; |
b) |
sospendendo i pesi calibrati alla ganascia fissa, come indicato nella figura 2 dell’allegato V. |
CAPO III
DETERMINAZIONE DELL’APERTURA DI MAGLIA
Articolo 6
Selezione delle maglie negli attrezzi mobili
1. L’ispettore seleziona una serie di 20 maglie consecutive della rete, prese nella seguente direzione:
a) |
per le maglie a losanghe e le maglie quadrate, nella direzione dell’asse longitudinale della rete; |
b) |
per le maglie T90, perpendicolarmente alla direzione dell’asse longitudinale della rete. |
2. Non devono essere misurate maglie situate a meno di tre maglie dalla ralinga, dalle cuciture, dai cavi o dalla sagola di chiusura. Tale distanza è misurata perpendicolarmente alle cuciture, ai cavi o alla sagola di chiusura, con la rete stirata nella direzione in cui si effettua la misurazione. Non vengono misurate le maglie rotte o rammendate o le maglie a cui sono fissati dispositivi di attacco alla rete.
3. In deroga al paragrafo 1, non è necessario che le maglie da misurare siano consecutive se ciò è in contrasto con il disposto del paragrafo 2.
Articolo 7
Selezione delle maglie negli attrezzi fissi
1. L’ispettore seleziona 20 maglie della rete da pesca. Nel caso di reti con maglie di diverse dimensioni, le maglie devono essere selezionate nella parte della rete che presenta le maglie di dimensioni più piccole.
2. Dalla selezione delle maglie in conformità del paragrafo 1 devono essere escluse:
a) |
le maglie situate sopra, sotto o a lato di una ralinga; |
b) |
le tre maglie adiacenti a cavi e cuciture; |
c) |
le maglie rotte o rammendate. |
Articolo 8
Disposizioni generali relative alla preparazione e all’utilizzo dei misuratori di maglie
Il misuratore di maglie:
a) |
è preparato in conformità dell’allegato VI; |
b) |
è utilizzato in conformità dell’allegato VII. |
Articolo 9
Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90
Per la misurazione di maglie a losanghe e di maglie T90:
a) |
in pezze di rete a maglie annodate e senza nodi, in cui è possibile determinare la direzione N, la rete deve essere stirata nella direzione N delle maglie, come illustrato nell’allegato VII; |
b) |
in pezze di rete senza nodi, in cui non è possibile determinare la direzione N, si misura l’asse più lungo della maglia. |
Articolo 10
Utilizzo del misuratore di maglie per la misurazione di maglie quadrate
1. Per la misurazione di pannelli a maglie quadrate la pezza di rete deve essere stirata prima in un senso diagonale e quindi nell’altro senso diagonale delle maglie, come indicato nell’allegato VIII.
2. La procedura descritta nell’allegato VI si applica alla misurazione di ciascuna diagonale della maglia quadrata.
Articolo 11
Condizioni di misurazione
Le maglie sono misurate unicamente bagnate e non gelate.
Articolo 12
Misurazione dell’apertura delle singole maglie selezionate
1. L’apertura di ciascuna maglia corrisponde alla distanza tra i bordi esterni delle ganasce del misuratore nel punto di arresto della ganascia mobile.
2. Se si riscontra una differenza nella misurazione delle diagonali di una singola maglia quadrata si utilizza la diagonale più lunga.
Articolo 13
Determinazione dell’apertura di maglia della rete
L’apertura di maglia della rete è data dal valore medio, indicato dal misuratore, della serie di 20 maglie selezionate.
Articolo 14
Determinazione dell’apertura di maglia in caso di controversie
1. Se il comandante di un peschereccio contesta il risultato della determinazione dell’apertura di maglia effettuata in conformità dell’articolo 13, si procede alla selezione e alla misurazione di 20 maglie in un’altra parte della rete da pesca in conformità degli articoli da 6 a 12.
2. L’apertura di maglia è data dal valore medio, indicato dal misuratore, di tutte le 40 maglie selezionate. Il risultato indicato dal misuratore è definitivo.
CAPO IV
DETERMINAZIONE DELLO SPESSORE DEL FILO RITORTO
Articolo 15
Disposizioni generali relative alla selezione dei ritorti
1. L’ispettore seleziona le maglie da qualsiasi parte della rete da pesca per la quale è prescritto uno spessore massimo autorizzato del filo ritorto.
2. Non vengono selezionati i ritorti di maglie rotte o rammendate.
Articolo 16
Selezione dei ritorti nelle pezze di rete con maglie a losanghe
Nelle pezze di rete con maglie a losanghe i ritorti sono selezionati nel modo seguente, come illustrato nell’allegato VIII:
a) |
nel caso di reti a ritorto semplice, il ritorto deve essere selezionato ai due estremi di una serie di 10 maglie consecutive; |
b) |
nel caso di reti a ritorto doppio, ciascun trefolo del ritorto deve essere selezionato ai due estremi di una serie di cinque maglie consecutive. |
Articolo 17
Selezione dei ritorti nelle pezze di rete a maglie quadrate
Nelle pezze di rete a maglie quadrate i ritorti sono selezionati nel modo seguente, come illustrato nell’allegato VIII:
a) |
nel caso di reti a ritorto semplice, il ritorto deve essere selezionato su un solo lato di 20 maglie, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia; |
b) |
nel caso di reti a ritorto doppio, ciascun trefolo del ritorto deve essere selezionato su un solo lato di 10 maglie, scegliendo lo stesso lato in ogni maglia. |
Articolo 18
Selezione del misuratore dello spessore del filo ritorto
L’ispettore deve utilizzare un misuratore avente un foro circolare con un diametro pari allo spessore massimo autorizzato del filo ritorto per la parte di rete considerata.
Articolo 19
Condizioni di misurazione
I ritorti devono essere misurati quando non sono gelati.
Articolo 20
Determinazione dello spessore dei singoli ritorti selezionati
Se lo spessore di un ritorto impedisce la chiusura delle ganasce del misuratore o il ritorto non passa agevolmente nel foro quando le ganasce sono chiuse, l’ispettore assegna una valutazione negativa (–) alla determinazione dello spessore del ritorto.
Articolo 21
Determinazione dello spessore del filo ritorto
1. Se sui 20 fili ritorti selezionati si registrano più di cinque valutazioni negative (–) in conformità dell’articolo 20, l’ispettore procede alla selezione e alla misura di altri 20 ritorti conformemente alle disposizioni degli articoli da 15 a 20.
2. Se sui 40 fili ritorti complessivamente selezionati si registrano più di 10 valutazioni negative (–), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo autorizzato per la parte di rete considerata.
Articolo 22
Determinazione dello spessore del filo ritorto in caso di controversie
1. Se il comandante di un peschereccio contesta il risultato della determinazione dello spessore del filo ritorto effettuata in conformità dell’articolo 21, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
2. L’ispettore procede alla selezione e alla misura di 20 diversi ritorti nella stessa parte della rete da pesca. Se sui 20 ritorti complessivamente selezionati si registrano più di cinque valutazioni negative (–), si considera che lo spessore del ritorto sia superiore allo spessore massimo autorizzato per la parte di rete considerata. Il risultato di tale misura è definitivo.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23
Abrogazione
1. Il regolamento (CE) n. 129/2003 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento (CE) n. 129/2003 si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IX.
Articolo 24
Disposizioni transitorie
1. Per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009 gli Stati membri possono continuare ad applicare, nelle acque soggette alla loro sovranità o giurisdizione, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003.
2. Se uno Stato membro intende applicare nelle acque soggette alla sua sovranità o giurisdizione, per un periodo transitorio fino al 1o settembre 2009, metodi per la determinazione dell’apertura di maglia e dello spessore del filo ritorto delle reti da pesca conformi al regolamento (CE) n. 129/2003, esso ne informa senza indugio la Commissione e pubblica tale informazione sul suo sito web ufficiale.
Articolo 25
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 giugno 2008.
Per la Commissione
Joe BORG
Membro della Commissione
(1) GU L 125 del 27.4.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2166/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 5).
(2) GU L 22 del 25.1.2003, pag. 5.
ALLEGATO I
Apertura di maglia, direzione N e direzione T del filo ritorto
Figura
ALLEGATO II
Pezza di rete a maglie a losanghe annodate e pezza di rete T90
Figura 1
La direzione del ritorto in una rete a maglie a losanghe annodate di tipo tradizionale (A) e in una rete cui è stata applicata una rotazione di 90° (B) è illustrata nella figura che segue.
Asse longitudinale della rete
Figura 2
ALLEGATO III
Specifiche tecniche del misuratore di maglie
1. |
Il misuratore di maglie:
|
2. |
In alcuni casi le reti si deformano sotto carico. Il misuratore deve tener conto di tale condizione ed applicare nuovamente la forza prestabilita, utilizzando un algoritmo del software di controllo quale descritto in appendice. |
Figura
(Disegni forniti a puro titolo illustrativo)
(1) I codici di protezione interna (IP) sono specificati nella norma internazionale della commissione elettrotecnica internazionale (IEC) 60529.
(2) Velocità della ganascia mobile durante la tensione della maglia. La velocità della ganascia in assenza di carico può essere più elevata.
Appendice dell’allegato III
Algoritmo di misura
Per tener conto della deformazione in una maglia stirata:
1) |
aprire la ganascia mobile all’interno della maglia a una velocità costante di 300 ± 30 mm/min (1), fino al raggiungimento della forza di misura; |
2) |
spegnere il motore e attendere 1 secondo; |
3) |
se la forza scende al di sotto dell’80 % della forza di misura prestabilita, aprire la ganascia mobile all’interno della maglia fino a raggiungere ancora una volta la forza di misura. |
(1) Velocità della ganascia mobile durante la tensione della maglia. La velocità della ganascia in assenza di carico può essere più elevata.
ALLEGATO IV
Specifiche tecniche del misuratore dello spessore del filo ritorto
I misuratori dello spessore del filo ritorto rispondono ai seguenti requisiti:
a) |
sono fabbricati in materiale resistente, non soggetto a corrosione e in grado di resistere alle difficili condizioni dell’ambiente marino, secondo il modello di seguito raffigurato; |
b) |
il foro circolare utilizzato per misurare lo spessore del ritorto (il foro) presenta su entrambi i lati bordi arrotondati, al fine di evitare l’abrasione del ritorto quando questo è infilato nel foro durante il controllo; |
c) |
hanno pinze dalla punta arrotondata per agevolare l’inserimento delle ganasce tra i ritorti doppi; |
d) |
hanno ganasce ad azione parallela sufficientemente robuste da risultare indeformabili nell’ambito di un uso ragionevole, tenendo conto del fatto che le ganasce devono essere chiuse esercitando una pressione manuale nel corso di ogni misurazione; |
e) |
le facce interne delle ganasce sono fresate in modo da lasciare un vuoto di 0,5 mm di profondità e 1 mm di lunghezza su ciascun lato del foro quando le ganasce sono chiuse, onde evitare che singoli filamenti che fuoriescono dalla struttura intrecciata o ritorta del filo rimangano intrappolati tra le superfici piane delle ganasce su ogni lato del foro in cui il ritorto è inserito; |
f) |
quando le ganasce sono chiuse, il diametro del foro circolare è indicato in millimetri su una delle ganasce in corrispondenza del foro stesso; le ganasce sono chiuse quando le superfici delle due parti interne delle ganasce si toccano e sono allo stesso livello; |
g) |
sia il manico che le ganasce recano il marchio «misuratore CE»; |
h) |
sono dotati di una tolleranza per il diametro del foro pari a 0 + 0,1 mm; |
i) |
sono abbastanza maneggevoli da consentire ad un ispettore di trasportare una serie di quattro misuratori (4 mm, 5 mm, 6 mm e 8 mm) nel corso di un trasferimento in mare da un’imbarcazione a un’altra; |
j) |
i misuratori di diverse dimensioni sono facilmente identificabili; |
k) |
possono essere agevolmente introdotti tra ritorti doppi. Una volta posizionato, il misuratore deve poter essere agevolmente azionato con una sola mano. |
Figura
Schema delle pinze di misurazione del ritorto
ALLEGATO V
Calibrazione e prova del misuratore di maglie
A. Verifica della misura della lunghezza
La verifica della misura della lunghezza è effettuata inserendo le ganasce del misuratore da utilizzare nell’ispezione nelle fessure di diversa lunghezza della piastra rigida calibrata. Tale operazione può essere effettuata in qualsiasi momento.
Figura 1
B. Verifica della misura della forza
La verifica della misura della forza è effettuata sospendendo pesi calibrati alla ganascia fissa contenente la cella di carico, tenendo saldamente il misuratore in posizione verticale. I pesi devono avere un valore di 10, 20, 50 e 125 N ed essere utilizzati unicamente in condizioni di stabilità.
Figura 2
(Disegni forniti a puro titolo illustrativo)
ALLEGATO VI
Preparazione del misuratore di maglie
1. |
L’ispettore:
|
2. |
Il misuratore è pronto per l’uso una volta completate le operazioni elencate al punto 1. |
ALLEGATO VII
Utilizzo del misuratore di maglie a fini di ispezione
Per la misurazione delle maglie l’ispettore:
a) |
inserisce le ganasce nell’apertura di maglia accostando al nodo la ganascia fissa del misuratore, come indicato nella figura che segue; |
b) |
aziona il misuratore per consentire l’apertura delle ganasce, fino a quando la ganascia mobile raggiunge il nodo opposto e si blocca una volta raggiunta la forza impostata. Figura
|
ALLEGATO VIII
Fili ritorti doppi nelle reti a maglie a losanghe e a maglie quadrata
Figura
ALLEGATO IX
Tavola di concordanza
Regolamento (CE) n. 129/2003 |
Presente regolamento |
— |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 2, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 2, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 9 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 3 |
— |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 5, paragrafo 2 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 5, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 6, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
Articolo 6, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 6, paragrafo 3 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 7 |
Articolo 13 |
Articolo 8 |
— |
Articolo 9 |
Articolo 14 |
Articolo 10, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 10, paragrafo 4 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 10, paragrafo 5 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
Articolo 11, paragrafo 1 |
Articolo 7, paragrafo 1 |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 7, paragrafo 2 |
Articolo 12, paragrafo 1 |
Articolo 11 |
Articolo 12, paragrafo 2 |
Articolo 8 |
Articolo 13 |
Articolo 13 |
Articolo 14 |
Articolo 6 |
Articolo 15 |
Articolo 14 |
Articolo 16, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 16, paragrafo 3 |
Articolo 3, paragrafo 4 |
Articolo 17, paragrafo 1 |
Articolo 15, paragrafo 1 |
Articolo 17, paragrafo 2 |
Articolo 15, paragrafo 2 |
Articolo 17, paragrafo 3 |
— |
Articolo 18, paragrafo 1 |
Articolo 19 |
Articolo 18, paragrafo 2 |
Articolo 16 |
Articolo 18, paragrafo 3 |
Articolo 17 |
Articolo 19, paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Articolo 19, paragrafo 2 |
Articolo 21, paragrafo 1 |
Articolo 19, paragrafo 3 |
Articolo 21, paragrafo 2 |
Articolo 20 |
Articolo 22 |