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Document 32008R0485

Regolamento (CE) n. 485/2008 del Consiglio, del 26 maggio 2008 , relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (Versione codificata)

GU L 143 del 3.6.2008, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogato da 32013R1306

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/485/oj

3.6.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 143/1


REGOLAMENTO (CE) N. 485/2008 DEL CONSIGLIO

del 26 maggio 2008

relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia

(Versione codificata)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo ai controlli, da parte degli Stati membri, delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, e che abroga la direttiva 77/435/CEE (2), è stato modificato in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

A norma dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità, in particolare allo scopo di accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) siano reali e regolari, di prevenire e perseguire le irregolarità e di recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o negligenze.

(3)

Il controllo dei documenti commerciali delle imprese beneficiarie o debitrici può costituire un efficacissimo mezzo di controllo delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEAG. Tale controllo completa quelli già effettuati dagli Stati membri. Inoltre, il presente regolamento non incide sulle disposizioni nazionali in materia di controllo che siano di portata più ampia di quelle delle disposizioni previste da esso.

(4)

I documenti in base ai quali viene effettuato il controllo in questione dovrebbero essere determinati in modo da consentire una verifica completa.

(5)

La scelta delle aziende da controllare dovrebbe essere effettuata tenendo conto in particolare del carattere delle operazioni effettuate sotto la loro responsabilità e della ripartizione delle imprese beneficiarie o debitrici secondo la loro importanza nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG.

(6)

Occorre inoltre stabilire un numero minimo di controllo dei documenti commerciali. Tale numero dovrebbe essere fissato applicando un metodo che consenta di evitare eccessive differenze tra gli Stati membri dovute alla particolare struttura delle spese rispettive nel quadro dei FEAG. Tale metodo può essere definito prendendo come riferimento il numero di imprese che rivestono una certa importanza finanziaria nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG.

(7)

Si dovrebbero definire i poteri degli agenti incaricati dei controlli, nonché l’obbligo delle imprese di tenere i documenti commerciali a loro disposizione durante un periodo determinato e di fornire loro le informazioni che richiedono. Si dovrebbe anche prevedere la possibilità di sequestrare i documenti commerciali, in determinati casi.

(8)

Data la struttura internazionale del commercio agricolo e ai fini del funzionamento del mercato interno, è necessario organizzare la cooperazione fra gli Stati membri. È altresì necessario elaborare a livello comunitario un sistema di documentazione centralizzato concernente imprese beneficiarie o debitrici stabilite in paesi terzi.

(9)

Se l’adozione dei loro programmi di controllo spetta innanzi tutto agli Stati membri, è necessario che tali programmi siano comunicati alla Commissione, affinché essa possa svolgere la propria funzione di supervisione e di coordinamento, e che tali programmi siano adottati sulla base di criteri appropriati. I controlli possono così essere concentrati su settori o imprese ad alto rischio di frode.

(10)

È necessario che ciascuno Stato membro disponga di un servizio specifico incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento e di coordinare i controlli effettuati a norma del presente regolamento. I funzionari di detto servizio possono effettuare i controlli delle imprese a norma del presente regolamento.

(11)

I servizi che effettuano i controlli in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere organizzati in modo indipendente dai servizi che effettuano i controlli prima del pagamento.

(12)

Le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli dei documenti commerciali dovrebbero essere coperte dal segreto professionale.

(13)

Si dovrebbe predisporre uno scambio di informazioni a livello comunitario affinché i risultati dell’applicazione del presente regolamento possano essere utilizzati con maggiore efficacia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il presente regolamento riguarda il controllo della realtà e della regolarità delle operazioni che rientrano direttamente o indirettamente nel sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAG) sulla base dei documenti commerciali dei beneficiari o debitori, o dei loro rappresentanti, in seguito denominati «imprese».

2.   Il presente regolamento non si applica alle misure contemplate nel sistema integrato di gestione e di controllo che rientra nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (5). Secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione stabilisce un elenco di altre misure cui non si applica il presente regolamento.

3.   Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni seguenti:

a)

per «documenti commerciali» si intende il complesso dei libri, registri, note e documenti giustificativi, la contabilità, le informazioni relative alla produzione e alla qualità e la corrispondenza, relativi all’attività professionale dell’impresa nonché i dati commerciali, in qualsiasi forma, compresi i dati immagazzinati elettronicamente, sempreché questi documenti o dati siano in relazione diretta o indiretta con le operazioni di cui al paragrafo 1;

b)

per «terzi» si intende ogni persona fisica o giuridica che abbia un collegamento diretto o indiretto con le operazioni effettuate nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri procedono sistematicamente a controlli dei documenti commerciali delle imprese, tenendo conto del carattere delle operazioni da sottoporre a controllo. Gli Stati membri vigilano affinché la scelta delle imprese da controllare consenta la massima efficacia delle misure di prevenzione e di rivelazione delle irregolarità nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG. La selezione tiene conto in particolare dell’importanza finanziaria delle imprese in tale sistema e di altri fattori di rischio.

2.   I controlli di cui al paragrafo 1 riguardano, durante ogni periodo di controllo di cui al paragrafo 7, un numero di imprese che non può essere inferiore alla metà del numero di imprese le cui entrate o i cui debiti o la somma di essi, nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, siano stati superiori a 150 000 EUR nell’anno di esercizio FEAG precedente quello in cui inizia il periodo di controllo in questione.

3.   Per ciascun periodo di controllo, gli Stati membri, fatti salvi i loro obblighi di cui al paragrafo 1, selezionano le imprese da controllare in funzione dei risultati dell’analisi dei rischi applicata al settore delle restituzioni all’esportazione e a tutte le altre misure per le quali essa può applicarsi. Gli Stati membri presentano alla Commissione la loro proposta per l’utilizzazione delle analisi dei rischi. Tale proposta comprende tutte le informazioni utili riguardanti il metodo da seguire, le tecniche, i criteri e i metodi di attuazione. Essa è presentata entro il 1o dicembre dell’anno che precede l’inizio del periodo di controllo in cui l’analisi dovrà applicarsi. Gli Stati membri tengono conto delle osservazioni della Commissione in merito alla loro proposta, che devono essere formulate entro otto settimane dal ricevimento della stessa.

4.   Per quel che riguarda le misure per le quali lo Stato membro ritiene che l’analisi dei rischi non sia applicabile, le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti ovvero la somma di questi due importi nel quadro del sistema di finanziamento del FEAG è stata superiore a 350 000 EUR e che non sono state controllate ai sensi del presente regolamento durante uno dei due periodi di controllo precedenti devono obbligatoriamente costituire oggetto di controllo.

5.   Le imprese la cui somma delle entrate o dei debiti sia stata inferiore a 40 000 EUR sono controllate in applicazione del presente regolamento unicamente in funzione di criteri che devono essere indicati dagli Stati membri nel loro programma annuale previsto all’articolo 10 o dalla Commissione in ogni emendamento richiesto di detto programma.

6.   Nei casi appropriati, i controlli previsti al paragrafo 1 sono estesi alle persone fisiche o giuridiche a cui sono associate le imprese ai sensi dell’articolo 1 nonché ad ogni altra persona fisica o giuridica suscettibile di presentare un interesse nel perseguimento degli obiettivi enunciati all’articolo 3.

7.   Il periodo di controllo si situa tra il 1o luglio e il 30 giugno dell’anno seguente.

Il controllo si riferisce a un periodo di almeno dodici mesi con termine durante il periodo di controllo precedente; esso può essere esteso per periodi, che lo Stato membro determinerà, che precedono o seguono il periodo di dodici mesi.

8.   I controlli effettuati in applicazione del presente regolamento non pregiudicano i controlli effettuati conformemente agli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 3

1.   L’accuratezza dei principali dati oggetto del controllo è verificata tramite una serie di controlli incrociati, compresi, se necessario, i documenti commerciali di terzi, in numero appropriato in funzione del grado di rischio, inclusi, fra l’altro:

a)

raffronti con i documenti commerciali dei fornitori, clienti, vettori o altri terzi;

b)

se del caso, controlli fisici sulla quantità e sulla natura delle scorte;

c)

raffronto con la contabilità dei flussi finanziari per o derivanti dalle operazioni effettuate nell’ambito del sistema di finanziamento del FEAG, e

d)

verifiche, a livello della contabilità, o registri dei movimenti di capitali che dimostrino, al momento del controllo, che i documenti detenuti dall’organismo pagatore quale prova dell’erogazione dell’aiuto al beneficiario sono esatti.

2.   In modo particolare, qualora le imprese abbiano l’obbligo di tenere una contabilità specifica di magazzino in conformità delle disposizioni comunitarie o nazionali, il controllo di tale contabilità comprende, nei casi appropriati, il raffronto della stessa con i documenti commerciali e, se del caso, le quantità detenute in magazzino.

3.   Nella scelta delle operazioni da controllare, si tiene pienamente conto del grado di rischio.

Articolo 4

Le imprese conservano i documenti commerciali per almeno tre anni, a decorrere dalla fine dell’anno in cui sono stati redatti.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo più lungo per l’obbligo di conservare detti documenti.

Articolo 5

1.   I responsabili delle imprese o un terzo si assicurano che tutti i documenti commerciali e le informazioni complementari siano forniti agli agenti incaricati del controllo o alle persone a tal fine abilitate. I dati immagazzinati elettronicamente sono forniti su adeguato supporto.

2.   Gli agenti incaricati del controllo o le persone a tal fine abilitate possono farsi rilasciare estratti o copie dei documenti di cui al paragrafo 1.

3.   Qualora, nel corso di un controllo effettuato ai sensi del presente regolamento, i documenti commerciali conservati dall’impresa siano giudicati inidonei a fini ispettivi, è richiesto all’impresa di tenere in futuro i documenti secondo le istruzioni dello Stato membro responsabile del controllo, fatti salvi gli obblighi stabiliti in altri regolamenti relativi al settore interessato.

Gli Stati membri decidono la data a partire dalla quale tali documenti devono essere tenuti.

Qualora tutti i documenti commerciali o parte di essi da verificare ai sensi del presente regolamento si trovino presso un’impresa appartenente allo stesso gruppo commerciale, alla stessa società o alla stessa associazione di imprese gestite su base unificata che l’impresa controllata, all’interno o al di fuori del territorio comunitario, l’impresa controllata mette tali documenti a disposizione degli agenti responsabili del controllo in un luogo ed in data definiti dagli Stati membri responsabili dell’esecuzione del controllo.

Articolo 6

1.   Gli Stati membri si assicurano che gli agenti incaricati dei controlli abbiano il diritto di sequestrare o di far sequestrare i documenti commerciali. Questo diritto è esercitato nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia e non pregiudica l’applicazione delle regole relative alla procedura penale in materia di sequestro dei documenti.

2.   Gli Stati membri prendono le misure appropriate per sanzionare le persone fisiche o giuridiche che non rispettano gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Articolo 7

1.   Gli Stati membri si prestano reciprocamente l’assistenza necessaria per procedere ai controlli di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:

a)

qualora un’impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui il pagamento dell’importo considerato è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito;

b)

qualora un’impresa ovvero i terzi siano stabiliti in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano i documenti e le informazioni necessarie per il controllo.

La Commissione può coordinare azioni comuni di mutua assistenza tra due o più Stati membri. Le disposizioni relative a tale coordinamento sono definite secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Se due o più Stati membri includono nel programma inviato a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, una proposta di azione comune che preveda un’ampia assistenza reciproca, la Commissione può, su richiesta, concedere una riduzione fino al 25 % del numero minimo di controlli stabilito a norma dell’articolo 2, paragrafi da 2 a 5, per gli Stati membri interessati.

2.   Durante i primi tre mesi successivi all’anno d’esercizio FEAG, in cui il pagamento è stato effettuato o percepito, gli Stati membri comunicano un elenco delle imprese di cui al paragrafo 1, lettera a), a ciascuno Stato membro in cui una simile impresa è stabilita. Detto elenco comprende tutti i particolari che consentono allo Stato membro destinatario di identificare le imprese e di assolvere i propri obblighi in materia di controllo. Lo Stato membro destinatario è responsabile del controllo di tali imprese, a norma dell’articolo 2. Una copia di ogni elenco è inviata alla Commissione.

Lo Stato membro in cui il pagamento è stato effettuato o percepito può chiedere allo Stato membro in cui l’impresa è stabilita di controllare alcune delle imprese di tale elenco ai sensi dell’articolo 2, indicando la necessità della richiesta e in particolare i rischi su cui si fonda.

Lo Stato membro che riceve la richiesta tiene nel debito conto i rischi connessi con l’impresa che gli sono stati comunicati dallo Stato membro richiedente.

Lo Stato membro che riceve la richiesta informa lo Stato richiedente dell’esito della stessa. In caso di controllo di un’impresa inclusa in tale elenco, lo Stato membro che lo ha effettuato informa dei risultati dello stesso lo Stato membro richiedente al più tardi tre mesi dopo la fine del periodo di controllo.

Un compendio trimestrale di tali richieste è inviato alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

3.   Durante i primi tre mesi successivi all’anno di esercizio FEAG in cui è stato effettuato il pagamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle imprese stabilite in un paese terzo per le quali il pagamento dell’importo in questione è stato o avrebbe dovuto essere effettuato o percepito in detto Stato membro.

4.   Nella misura in cui il controllo di un’impresa effettuato a norma dell’articolo 2 richieda informazioni supplementari, in particolare i controlli incrociati di cui all’articolo 3, in un altro Stato membro, possono essere presentate richieste specifiche di controllo debitamente motivate. Un compendio trimestrale di queste richieste specifiche è trasmesso alla Commissione entro un mese dalla fine di ciascun trimestre. La Commissione può chiedere una copia di ogni richiesta.

Si dà seguito a una richiesta di controllo entro sei mesi dal ricevimento della stessa; i risultati del controllo sono comunicati non appena possibile allo Stato membro richiedente e alla Commissione. La comunicazione alla Commissione si effettua su base trimestrale entro un mese dalla fine del trimestre.

5.   La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, i requisiti minimi del contenuto delle richieste di cui ai paragrafi 2 e 4 del presente articolo.

Articolo 8

1.   Le informazioni raccolte nell’ambito dei controlli previsti nel presente regolamento sono coperte dal segreto professionale. Esse possono essere comunicate soltanto alle persone che, per le funzioni da esse svolte negli Stati membri o nelle istituzioni delle Comunità, sono autorizzate a conoscerle per l’espletamento di dette funzioni.

2.   Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di procedura giudiziaria.

Articolo 9

1.   Anteriormente al 1o gennaio successivo al periodo di controllo, gli Stati membri comunicano alla Commissione una relazione particolareggiata sull’applicazione del presente regolamento.

Detta relazione espone le difficoltà eventualmente incontrate nonché le misure prese per il loro superamento e presenta eventualmente proposte di miglioramento.

2.   Gli Stati membri e la Commissione hanno un regolare scambio di opinioni in merito all’applicazione del presente regolamento.

3.   La Commissione valuta annualmente il progresso realizzato nel suo rapporto annuale sull’amministrazione del Fondo previsto all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 10

1.   Gli Stati membri elaborano il programma dei controlli che essi intendono effettuare conformemente all’articolo 2 nel periodo di controllo successivo.

2.   Ogni anno, anteriormente al 15 aprile, gli Stati membri comunicano alla Commissione il proprio programma di cui al paragrafo 1 e precisano:

a)

il numero di imprese che saranno controllate e la loro ripartizione per settore, tenuto conto dei relativi importi;

b)

i criteri seguiti nell’elaborazione del programma.

3.   I programmi stabiliti dagli Stati membri e comunicati alla Commissione sono messi in opera dagli Stati membri se la Commissione non ha presentato osservazioni entro un termine di otto settimane.

4.   Le modifiche apportate dagli Stati membri ai programmi sono disciplinate dalla stessa procedura.

5.   Eccezionalmente la Commissione può, in qualsiasi fase, richiedere l’inserimento di una particolare categoria di imprese nel programma di uno o più Stati membri.

Articolo 11

1.   In ciascuno Stato membro, un servizio specifico è incaricato di seguire l’applicazione del presente regolamento e

a)

l’esecuzione dei controlli previsti da parte di agenti alle dirette dipendenze di tale servizio, o

b)

il coordinamento dei controlli effettuati da agenti che dipendono da altri servizi.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i controlli da effettuare in applicazione del presente regolamento siano ripartiti fra il servizio specifico e altri servizi nazionali, sempreché il primo ne assicuri il coordinamento.

2.   Il servizio o i servizi incaricati dell’applicazione del presente regolamento devono essere organizzati in modo da essere indipendenti dai servizi o da sezioni di essi incaricati dei pagamenti e dei controlli che li precedono.

3.   Per garantire la corretta applicazione del presente regolamento, il servizio specifico di cui al paragrafo 1 prende tutte le iniziative e le disposizioni necessarie.

4.   Il servizio specifico vigila inoltre:

a)

alla formazione degli agenti nazionali incaricati dei controlli di cui al presente regolamento, affinché acquisiscano le nozioni necessarie all’espletamento dei loro compiti;

b)

alla gestione delle relazioni di controllo e di tutta la documentazione in rapporto con i controlli effettuati e previsti in applicazione del presente regolamento;

c)

alla redazione e alla comunicazione dei rapporti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, come anche dei programmi di cui all’articolo 10.

5.   Il servizio specifico è dotato dallo Stato membro interessato dei poteri necessari all’espletamento dei compiti di cui ai paragrafi 3 e 4.

Esso è composto da agenti il cui numero e la cui formazione sono adeguati all’espletamento dei suddetti compiti.

6.   Il presente articolo non è applicabile quando il numero minimo di imprese da controllare in virtù dell’articolo 2, paragrafi da 2 a 5, è inferiore a dieci.

Articolo 12

Gli importi in euro menzionati nel presente regolamento sono convertiti, se opportuno, in moneta nazionale applicando i tassi di cambio in vigore il primo giorno lavorativo dell’anno in cui il periodo di controllo inizia e pubblicati nella parte C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 13

Le modalità d’applicazione del presente regolamento sono adottate, se del caso, secondo la procedura di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 14

Per il controllo delle spese specifiche finanziate dalla Comunità ai sensi del presente regolamento si applicano gli articoli 36 e 37 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

Articolo 15

1.   Conformemente alle disposizioni legislative nazionali applicabili in materia, gli agenti della Commissione hanno accesso all’insieme dei documenti elaborati per o a seguito dei controlli organizzati nel quadro del presente regolamento, nonché ai dati raccolti, inclusi quelli memorizzati dai sistemi informatici. Tali dati sono forniti, a richiesta, su supporto adeguato.

2.   I controlli di cui all’articolo 2 sono effettuati da agenti dello Stato membro.

Gli agenti della Commissione possono partecipare a tali controlli. Essi non possono esercitare le funzioni di controllo attribuite agli agenti nazionali; hanno tuttavia accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti dello Stato membro.

3.   Qualora i controlli si svolgano secondo le modalità di cui all’articolo 7, gli agenti dello Stato membro richiedente possono presenziare, con il consenso dello Stato membro richiesto, ai controlli effettuati nello Stato membro richiesto e accedere agli stessi locali e agli stessi documenti cui hanno accesso gli agenti di tale Stato membro.

Gli agenti dello Stato membro richiedente che presenziano ai controlli nello Stato membro richiesto devono, in qualsiasi momento, essere in grado di comprovare la propria qualifica ufficiale. I controlli sono, in qualsiasi momento, svolti da agenti dello Stato membro richiesto.

4.   Gli agenti della Commissione, nonché gli agenti dello Stato di cui al paragrafo 3 si astengono dal participare agli atti che le disposizioni nazionali di procedura penale riservino ad agenti specificamente individuati dalla legge nazionale. Essi comunque non partecipano in particolare alle visite domiciliari o all’interrogatorio formale nel quadro della legge penale dello Stato membro. Essi hanno tuttavia accesso alle informazioni così ottenute.

Articolo 16

Il regolamento (CEE) n. 4045/89, come modificato dai regolamenti di cui all’allegato I, è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato II.

Articolo 17

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 maggio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

D. RUPEL


(1)  Parere del 19 giugno 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2154/2002 (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4).

(3)  Cfr. allegato I.

(4)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1437/2007 (GU L 322 del 7.12.2007, pag. 1).

(5)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 293/2008 della Commissione (GU L 90 del 2.4.2008, pag. 5).


ALLEGATO I

REGOLAMENTO ABROGATO E SUE MODIFICAZIONI SUCCESSIVE

Regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio

(GU L 388 del 30.12.1989, pag. 18)

 

Regolamento (CE) n. 3094/94 del Consiglio

(GU L 328 del 20.12.1994, pag. 1)

 

Regolamento (CE) n. 3235/94 del Consiglio

(GU L 338 del 28.12.1994, pag. 16)

limitatamente all’articolo 1, paragrafo 1

Regolamento (CE) n. 2154/2002 del Consiglio

(GU L 328 del 5.12.2002, pag. 4)

 


ALLEGATO II

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 4045/89

Presente regolamento

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 3, alinea, e articolo 1, paragrafo 3, lettera a)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1, paragrafo 3, lettera b)

Articolo 1, paragrafo 4

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 1, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 2, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 2, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, alinea

Articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 3, paragrafo 1, secondo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 3, paragrafo 1, terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 3, paragrafo 1, quarto trattino

Articolo 3, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 6

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 7, paragrafi 2, 3, 4 e 5

Articolo 7, paragrafi da 2 a 5

Articolo 8

Articolo 8

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 9, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 9, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 10, paragrafo 2, alinea

Articolo 10, paragrafo 2, alinea

Articolo 10, paragrafo 2, primo trattino

Articolo 10, paragrafo 2, lettera a)

Articolo 10, paragrafo 2, secondo trattino

Articolo 10, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 10, paragrafi 3, 4 e 5

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, alinea

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 1, primo comma, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

Articolo 11, paragrafo 4, alinea

Articolo 11, paragrafo 4, alinea

Articolo 11, paragrafo 4, primo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera a)

Articolo 11, paragrafo 4, secondo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera b)

Articolo 11, paragrafo 4, terzo trattino

Articolo 11, paragrafo 4, lettera c)

Articolo 11, paragrafi 5 e 6

Articolo 11, paragrafi 5 e 6

Articolo 18

Articolo 12

Articolo 19

Articolo 13

Articolo 20

Articolo 14

Articolo 21

Articolo 15

Articolo 22

Articolo 16

Articolo 23

Articolo 17

Allegato I

Allegato II


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