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Document 32008R0301

Regolamento (CE) n. 301/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008 , che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 97 del 9.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrog. impl. da 32017R0625

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/301/oj

9.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 97/85


REGOLAMENTO (CE) N. 301/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che adatta l’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l’atto di adesione del 2003, in particolare l’articolo 57, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) stabilisce un quadro armonizzato di norme generali per l’organizzazione di controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

(2)

Stante l’adesione di nuovi Stati membri nel 2004, è necessario completare l’elenco dei territori di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 per includervi tutti gli Stati membri.

(3)

Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 882/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CE) n. 882/2004 è sostituito dal testo di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 2004 ai territori della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

I. JARC


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2008 della Commissione (GU L 56 del 29.2.2008, pag. 4).


ALLEGATO

«ALLEGATO I

TERRITORI DI CUI ALL’ARTICOLO 2, PARAGRAFO 15

1.

Il territorio del Regno del Belgio

2.

Il territorio della Repubblica di Bulgaria

3.

Il territorio della Repubblica ceca

4.

Il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Færøer e della Groenlandia

5.

Il territorio della Repubblica federale di Germania

6.

Il territorio della Repubblica di Estonia

7.

Il territorio dell’Irlanda

8.

Il territorio della Repubblica ellenica

9.

Il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione di Ceuta e Melilla

10.

Il territorio della Repubblica francese

11.

Il territorio della Repubblica italiana

12.

Il territorio della Repubblica di Cipro

13.

Il territorio della Repubblica di Lettonia

14.

Il territorio della Repubblica di Lituania

15.

Il territorio del Granducato di Lussemburgo

16.

Il territorio della Repubblica di Ungheria

17.

Il territorio della Repubblica di Malta

18.

Il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa

19.

Il territorio della Repubblica d’Austria

20.

Il territorio della Repubblica di Polonia

21.

Il territorio della Repubblica portoghese

22.

Il territorio della Romania

23.

Il territorio della Repubblica di Slovenia

24.

Il territorio della Repubblica slovacca

25.

Il territorio della Repubblica di Finlandia

26.

Il territorio del Regno di Svezia

27.

Il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord».


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