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Document 32008R0295
Regulation (EC) No 295/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 concerning structural business statistics (recast) (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 295/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2008 , relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 97 del 9.4.2008, p. 13–59
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogato da 32019R2152
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31997R0058 | ||||
Modifies | 32002R1614 | abrogazione | articolo 1 | 29/04/2008 | |
Modifies | 32003R1882 | abrogazione | allegato 3 PT 69 | 29/04/2008 | |
Modifies | 32006R1893 | abrogazione | articolo 11 | 29/04/2008 | |
Modifies | 32006R1893 | abrogazione | articolo 20 | 29/04/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32008R0295R(01) | (CS) | |||
Modified by | 32013R0517 | sostituzione | articolo 8.3 punto C) | 01/07/2013 | |
Modified by | 32014R0446 | modifica | allegato VII | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modifica | allegato VI | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modifica | allegato V | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modifica | allegato I | 23/05/2014 | |
Modified by | 32014R0446 | modifica | allegato IX | 23/05/2014 | |
Repealed by | 32019R2152 | 01/01/2021 |
9.4.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 97/13 |
REGOLAMENTO (CE) N. 295/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
dell’11 marzo 2008
relativo alle statistiche strutturali sulle imprese
(rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 285, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali sulle imprese (3), ha subito diverse e sostanziali modifiche (4). In occasione di nuove modifiche di detto regolamento, è opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla rifusione delle disposizioni in questione. |
(2) |
Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 ha istituito un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie riguardanti la struttura, l’attività, la competitività e la performance delle imprese nella Comunità. |
(3) |
La decisione n. 2367/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa al programma statistico comunitario 2003-2007 (5), ha adottato il programma che deve rispecchiare le principali priorità politiche della Comunità, costituite dall’unione economica e monetaria, dall’allargamento e dalla competitività dell’Unione europea, dalla politica regionale, dallo sviluppo sostenibile e dall’agenda sociale. Le statistiche relative all’attività economica delle imprese costituiscono una parte essenziale di tale programma. |
(4) |
Il presente regolamento dovrebbe, da un lato, prevedere il mantenimento del supporto statistico esistente per le decisioni adottate negli attuali settori di politica e, dall’altro, soddisfare le esigenze che sorgeranno nell’ambito di nuove iniziative politiche comunitarie e dalla revisione permanente delle priorità statistiche e della pertinenza delle statistiche prodotte, al fine di sfruttare al meglio le risorse disponibili e di minimizzare l’onere che grava sui rispondenti. Un’attenzione particolare dovrebbe essere riservata all’impatto sulle imprese delle misure di politica energetica e ambientale della Comunità, come quelle contemplate dal regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 (6). È inoltre opportuno promuovere la cooperazione e lo scambio delle migliori prassi tra gli istituti nazionali di statistica per garantire un uso più efficiente delle fonti di dati amministrative. |
(5) |
Vi è una crescente necessità di dati sui servizi, in particolare sui servizi alle imprese. Occorrono statistiche per l’analisi economica e la formulazione di politiche riguardanti quello che è il settore più dinamico delle economie moderne, specialmente in termini di potenziale di crescita e creazione di posti di lavoro. Il Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000 ha messo in evidenza l’importanza dei servizi. La misura del fatturato di ciascun singolo servizio è un presupposto necessario per poter comprendere veramente il ruolo dei servizi nell’economia. Il Consiglio europeo di Stoccolma del 23 e 24 marzo 2001 ha concluso che la creazione di un mercato interno ben funzionante nel settore dei servizi è una delle principali priorità dell’Europa. Le statistiche sul commercio transfrontaliero dei singoli servizi sono essenziali per monitorare il funzionamento del mercato interno nel settore dei servizi, per valutare la competitività dei servizi e per stimare l’impatto delle barriere sul commercio dei servizi. |
(6) |
È necessario disporre di dati sulla demografia delle imprese, soprattutto in quanto essi sono un elemento degli indicatori strutturali creati per monitorare i risultati ottenuti nel perseguimento degli obiettivi fissati dalla strategia di Lisbona. Inoltre, occorre disporre di dati armonizzati relativamente alla demografia delle imprese e al suo impatto sull’occupazione per dar fondamento alle raccomandazioni strategiche in materia di sostegno all’imprenditorialità. |
(7) |
Nell’ambito del quadro statistico occorre inoltre uno strumento flessibile che possa determinare una risposta rapida e tempestiva alle nuove esigenze degli utilizzatori derivanti dal carattere sempre più dinamico, innovativo e complesso dell’economia basata sulla conoscenza. Il collegamento di tali raccolte di dati ad hoc con la raccolta dei dati statistici strutturali sulle imprese conferirebbe un valore aggiunto alle informazioni raccolte in entrambe le indagini e può ridurre l’onere complessivo che grava sui rispondenti evitando la duplicazione della raccolta dei dati. |
(8) |
È necessario prevedere una procedura per l’adozione di misure di attuazione del presente regolamento in modo da poter chiarire ulteriormente tanto le norme relative alla raccolta e al trattamento statistico dei dati quanto le norme relative al trattamento e alla trasmissione dei risultati. |
(9) |
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (7). |
(10) |
In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di aggiornare l’elenco delle caratteristiche di cui agli allegati; stabilire la frequenza di elaborazione delle statistiche, le regole per la segnalazione dei dati come «contributi ai soli totali europei» (CETO), il primo anno di riferimento per l’elaborazione di risultati, nonché la ripartizione dei risultati e delle classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza; aggiornare i periodi di tempo per la trasmissione dei dati; adattare la ripartizione delle attività e dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della nomenclatura generale delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE) e della classificazione statistica dei prodotti associata alle attività (CPA); adottare provvedimenti sulla base della valutazione di studi pilota; modificare il limite minimo della popolazione di riferimento nell’allegato VIII; e stabilire i criteri di valutazione della qualità. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE. |
(11) |
Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire fornire dati armonizzati per quanto riguarda la struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese nella Comunità.
L’elaborazione delle statistiche ha per oggetto, in particolare, di analizzare:
a) |
la struttura e l’evoluzione delle attività delle imprese; |
b) |
i fattori di produzione utilizzati e gli altri elementi che consentano di misurare l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese; |
c) |
lo sviluppo regionale, nazionale, comunitario e internazionale delle imprese e dei mercati; |
d) |
la politica delle imprese; |
e) |
le piccole e medie imprese; e |
f) |
le caratteristiche specifiche delle imprese in relazione a particolari ripartizioni di attività. |
Articolo 2
Ambito d’applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività di mercato delle sezioni da B a N e da P a S della classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea quale stabilita nel regolamento (CE) n. 1893/2006 (di seguito «NACE Rev. 2»).
2. L’ambito d’applicazione del presente regolamento comprende le unità statistiche la cui tipologia è definita nella sezione I dell’allegato del regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (8), classificate in una delle attività di cui al paragrafo 1. L’utilizzazione di unità particolari per l’elaborazione delle statistiche è specificata negli allegati del presente regolamento.
Articolo 3
Moduli
1. Le statistiche da elaborare per i settori di cui all’articolo 1 sono raggruppate in moduli.
2. Il presente regolamento comprende i seguenti moduli:
a) |
un modulo comune per le statistiche strutturali annuali (allegato I); |
b) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore industriale (allegato II); |
c) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore del commercio (allegato III); |
d) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore della costruzione (allegato IV); |
e) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali nel settore delle assicurazioni (allegato V); |
f) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sugli enti creditizi (allegato VI); |
g) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui fondi pensione (allegato VII); |
h) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sui servizi alle imprese (allegato VIII); |
i) |
un modulo dettagliato per le statistiche strutturali sulla demografia delle imprese (allegato IX); |
j) |
un modulo flessibile per condurre una raccolta di dati ad hoc, specifica e circoscritta, sulle caratteristiche delle imprese. |
3. In ogni modulo sono contenute le seguenti informazioni:
a) |
le attività per le quali devono essere elaborate le statistiche, desunte dall’ambito d’applicazione di cui all’articolo 2, paragrafo 1; |
b) |
la tipologia di unità statistiche da utilizzare per l’elaborazione delle statistiche, desunta dall’elenco delle unità statistiche di cui all’articolo 2, paragrafo 2; |
c) |
gli elenchi delle caratteristiche per le quali vanno elaborate le statistiche per i settori di cui all’articolo 1 e i periodi di riferimento di tali caratteristiche; |
d) |
la frequenza di elaborazione delle statistiche (annuale o pluriennale). In caso di elaborazione pluriennale, essa deve aver luogo almeno ogni dieci anni; |
e) |
il calendario indicante il primo anno di riferimento per le statistiche da elaborare; |
f) |
le norme relative alla rappresentatività e alla valutazione della qualità; |
g) |
il termine per la trasmissione dei risultati a decorrere dalla fine del periodo di riferimento; |
h) |
la durata massima del periodo transitorio che potrà essere concesso. |
4. L’uso del modulo flessibile di cui al paragrafo 2, lettera j) è pianificato in stretta cooperazione con gli Stati membri. La Commissione decide la portata, l’elenco delle caratteristiche, il periodo di riferimento, le attività da coprire e i requisiti di qualità secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, almeno dodici mesi prima dell’inizio del periodo di riferimento. La Commissione specifica inoltre la necessità di informazioni e l’impatto della raccolta di dati in termini di oneri a carico delle imprese e di costi per gli Stati membri.
Per ridurre l’onere gravante sulle imprese e i costi per gli Stati membri, l’entità della raccolta di dati è limitata ad un massimo di 20 caratteristiche d’impresa o quesiti, 25 000 imprese rispondenti in tutta l’Unione europea e un’ora e mezzo in media di impegno stimato per singolo rispondente. Le raccolte di dati ad hoc includono una componente rappresentativa di Stati membri. Qualora si necessiti soltanto di risultati a livello europeo, la Commissione può definire una strategia di campionamento europeo per contenere al minimo l’onere e i costi.
I costi della raccolta di dati ad hoc possono essere cofinanziati dalla Commissione mediante procedure definite.
Articolo 4
Studi pilota
1. La Commissione istituisce una serie di studi pilota che sono condotti dagli Stati membri su base volontaria, secondo quanto precisato negli allegati. La Commissione concede sovvenzioni alle autorità nazionali ai sensi dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sulle statistiche comunitarie (9), in seguito ad un invito a presentare proposte.
2. Gli studi pilota mirano a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati. La Commissione valuta i risultati degli studi pilota prendendo in considerazione i vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese.
3. La Commissione informa il Parlamento europeo ed il Consiglio sui risultati degli studi pilota.
4. Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo sulla base della valutazione degli studi pilota, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 5
Acquisizione dei dati
1. Gli Stati membri si procurano i dati necessari per la rilevazione delle caratteristiche elencate nei moduli di cui all’articolo 3.
2. Gli Stati membri, ispirandosi al principio della semplificazione amministrativa, possono procurarsi i dati necessari avvalendosi di una combinazione delle varie fonti specificate in appresso:
a) |
indagini obbligatorie: le unità giuridiche, alle quali appartengono o dalle quali sono composte le unità statistiche cui gli Stati membri richiedono di fornire le informazioni, sono obbligate a fornire informazioni corrette e complete nei termini prescritti; |
b) |
altre fonti che siano almeno equivalenti dal punto di vista della precisione e della qualità; |
c) |
procedure di stima statistica nei casi in cui una parte delle caratteristiche non sia stata rilevata per tutte le unità. |
3. Al fine di ridurre l’onere che grava sui rispondenti, le autorità nazionali e la Commissione (Eurostat) hanno accesso, entro i limiti e alle condizioni stabiliti da ciascuno Stato membro e dalla Commissione, nei rispettivi settori di competenza, alle fonti di dati amministrative che interessano le varie sfere di attività delle loro amministrazioni pubbliche, nella misura in cui questi dati siano necessari per rispondere ai requisiti di precisione di cui all’articolo 6. Inoltre, per soddisfare gli obblighi di relazione del presente regolamento, si utilizzano possibilmente dati amministrativi adeguati.
4. Gli Stati membri e la Commissione, nell’ambito delle rispettive competenze, creano le condizioni per un maggior ricorso alla trasmissione elettronica dei dati e alla loro elaborazione automatica.
Articolo 6
Precisione
1. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i dati trasmessi rispecchino la struttura della popolazione delle unità statistiche di cui agli allegati.
2. La valutazione della qualità è effettuata mettendo a confronto i vantaggi derivanti dalla disponibilità dei dati con il costo della raccolta e l’onere gravante sulle imprese, in particolare le piccole imprese.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie per la valutazione di cui al paragrafo 2.
Articolo 7
Comparabilità
1. Sulla base dei dati raccolti e stimati gli Stati membri elaborano risultati comparabili, secondo la ripartizione fissata per ciascun modulo di cui all’articolo 3 e ai rispettivi allegati.
2. Per consentire l’elaborazione degli aggregati a livello comunitario, gli Stati membri forniscono risultati nazionali secondo i livelli della NACE Rev. 2, indicati negli allegati o determinati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
Articolo 8
Trasmissione dei risultati
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i risultati di cui all’articolo 7, compresi i dati riservati, secondo le vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati statistici protetti dal segreto, in particolare il regolamento (Euratom, CEE) n. 1588/90 del Consiglio (10). Tali disposizioni comunitarie si applicano nella misura in cui i risultati contengono dati riservati.
2. I risultati sono trasmessi secondo modalità tecniche adeguate entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che viene stabilito secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, per i moduli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) ad h) e lettera j) e che non può essere superiore a diciotto mesi. Per il modulo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine non può essere superiore a trenta mesi o a diciotto mesi, secondo quanto previsto nell’allegato IX, sezione 9. Inoltre, per un numero limitato di risultati preliminari stimati, la trasmissione ha luogo entro un termine a decorrere dalla fine del periodo di riferimento che è fissato secondo tale procedura per i moduli di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettere da a) a g) e che non può essere superiore a dieci mesi. Per il modulo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera i), il termine relativo ai risultati preliminari non può essere superiore a diciotto mesi.
3. Al fine di ridurre al minimo l’onere per le imprese e i costi a carico delle autorità statistiche nazionali, gli Stati membri possono contrassegnare con un codice di riconoscimento i dati da utilizzare unicamente come contributi per ottenere un totale europeo («CETO»). Eurostat non pubblica tali dati e gli Stati membri non contrassegnano con il codice di riconoscimento CETO i dati pubblicati su scala nazionale. L’uso del codice CETO dipende dal contributo dei singoli Stati membri al valore aggiunto totale prodotto dal settore delle imprese a livello dell’UE nel modo seguente:
a) |
Germania, Francia, Italia e Regno Unito possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate non possono essere più del 15 %; |
b) |
Belgio, Danimarca, Irlanda, Grecia, Spagna, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Finlandia e Svezia possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo. Le celle contrassegnate non possono essere più del 25 %. Inoltre, se in uno di tali Stati membri una classe della NACE Rev. 2 o una classe d’ampiezza di un gruppo della NACE Rev. 2 rappresentano meno dello 0,1 % del settore delle imprese in detto Stato membro, anche tali dati possono essere trasmessi come dati contrassegnati dal codice CETO; |
c) |
Bulgaria, Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Romania, Slovenia e Repubblica slovacca possono trasmettere dati contrassegnati dal codice CETO per livello di gruppo e classe della NACE Rev. 2 e per classi d’ampiezza ripartite a livello di gruppo NACE Rev. 2. Le celle contrassegnate a livello di gruppo non possono essere più del 25 %. |
Le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, in ordine al riesame delle norme relative all’indicazione CETO e al raggruppamento degli Stati membri, sono adottati secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, entro il 29 aprile 2013 e, successivamente, ogni cinque anni.
Articolo 9
Informazioni sull’attuazione
Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta di quest’ultima, qualsiasi informazione relativa all’attuazione del presente regolamento negli Stati membri.
Articolo 10
Periodi transitori
1. Durante i periodi transitori possono essere concesse, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, deroghe alle disposizioni degli allegati, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.
2. Ad uno Stato membro che si trovi nell’impossibilità di rispettare le disposizioni del presente regolamento a causa delle deroghe concesse nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2186/93 del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativo al coordinamento comunitario dello sviluppo dei registri di imprese utilizzati a fini statistici (11), possono essere concessi periodi transitori supplementari per l’elaborazione delle statistiche.
Articolo 11
Misure di attuazione
1. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2:
a) |
che stabiliscono le definizioni delle caratteristiche e la loro pertinenza per talune attività (articolo 3 e allegato I, sezione 4, punto 2); |
b) |
che stabiliscono la definizione del periodo di riferimento (articolo 3); |
c) |
che stabiliscono le modalità tecniche adeguate per la trasmissione dei risultati (articolo 8 e allegato I, sezione 9, punto 2); |
d) |
che stabiliscono il periodo transitorio e le deroghe alle disposizioni del presente regolamento concesse durante tale periodo (articolo 10, allegato I, sezione 11, allegato II, sezione 10, allegato III, sezione 9, allegato VIII, sezione 8 e allegato IX, sezione 13); |
e) |
che stabiliscono l’elenco delle caratteristiche da trasmettere utilizzando la classificazione statistica comune delle attività economiche nella Comunità europea quale stabilita nel regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio (12) (di seguito «NACE Rev. 1.1.») per il 2008 e i dettagli concernenti la produzione di risultati (allegato I, sezione 9, punto 2); |
f) |
che stabiliscono l’uso del modulo flessibile di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera j), e paragrafo 4; e |
g) |
che stabiliscono le procedure da seguire relativamente alle raccolte di dati ad hoc di cui all’allegato II, sezione 4, punti 3 e 4, all’allegato III, sezione 3, punto 3, e all’allegato IV, sezione 3, punto 3. |
2. Le seguenti misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3:
a) |
che aggiornano gli elenchi delle caratteristiche ed i risultati preliminari, sempreché tale aggiornamento, previa valutazione quantitativa, non comporti un aumento delle unità censite e non imponga alle unità un onere sproporzionato rispetto ai risultati previsti (articoli 4 e 8 e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6, allegato IV, sezione 6); |
b) |
che stabiliscono la frequenza di elaborazione delle statistiche (articolo 3); |
c) |
che stabiliscono le regole per la segnalazione dei dati contrassegnati dal codice CETO (articolo 8, paragrafo 3); |
d) |
che stabiliscono il primo anno di riferimento per l’elaborazione di risultati (articolo 8 e allegato I, sezione 5); |
e) |
che stabiliscono la ripartizione dei risultati, in particolare le classificazioni da utilizzare e le combinazioni delle classi di ampiezza (articolo 7 e allegato VIII, sezione 4, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 8, punti 2 e 3, e allegato IX, sezione 10); |
f) |
che aggiornano i periodi di tempo per la trasmissione dei dati (articolo 8, allegato I, sezione 8, punto 1, e allegato VI, sezione 7); |
g) |
che adattano la ripartizione delle attività alle modifiche o alle revisioni della NACE e la disaggregazione dei prodotti alle modifiche o alle revisioni della CPA; |
h) |
quelle adottate sulla base della valutazione degli studi pilota (articolo 4, paragrafo 4); |
i) |
che modificano il limite per le popolazioni di riferimento (allegato VIII, sezione 3); e |
j) |
che stabiliscono i criteri di valutazione della qualità (articolo 6 e allegato I, sezione 6, allegato II, sezione 6, allegato III, sezione 6 e allegato IV, sezione 6). |
Articolo 12
Comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico delle Comunità europee istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio (13).
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Il periodo di cui all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.
Articolo 13
Relazione
1. La Commissione, entro il 29 aprile 2011 e successivamente ogni tre anni, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle statistiche elaborate ai sensi del presente regolamento ed in particolare sulla loro qualità e sull’onere che grava sulle imprese.
2. Nelle relazioni di cui al paragrafo 1 la Commissione propone le modifiche che ritiene necessarie.
Articolo 14
Abrogazione
1. Il regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 è abrogato. Anche l’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1893/2006 è abrogato.
2. I riferimenti al regolamento abrogato s’intendono fatti al presente regolamento a decorrere dall’anno di riferimento 2008 e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato XI. Le disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 restano applicabili per quanto riguarda la raccolta, l’elaborazione e la trasmissione dei dati per gli anni di riferimento fino al 2007 incluso.
Articolo 15
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
H.-G. PÖTTERING
Per il Consiglio
Il presidente
J. LENARČIČ
(1) GU C 318 del 23.12.2006, pag. 78.
(2) Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 139) e decisione del Consiglio del 14 febbraio 2008.
(3) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
(4) Cfr. allegato X.
(5) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).
(6) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; rettifica nella GU L 136 del 29.5.2007, pag. 3). Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 del Consiglio (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 1).
(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
(8) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(9) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(10) GU L 151 del 15.6.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(11) GU L 196 del 5.8.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
(12) GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006.
(13) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.
ALLEGATO I
MODULO COMUNE PER LE STATISTICHE STRUTTURALI ANNUALI
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento delle imprese degli Stati membri.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b), c) ed e), e, in particolare, all’analisi del valore aggiunto e delle sue principali componenti.
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche sono elaborate per le attività elencate nella sezione 9. |
2. |
Per le attività indicate nella sezione 10, sono realizzati studi pilota. |
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
Gli elenchi delle caratteristiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche. |
2. |
Le descrizioni corrispondenti alle caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche sulle attività della sezione K della NACE Rev. 2 e che corrispondono il più possibile a quelle elencate nei paragrafi 3, 4 e 5 saranno stabilite secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2. |
3. |
Statistiche demografiche annuali:
|
4. |
Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:
|
5. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:
|
6. |
Per le caratteristiche di cui alla sezione 10 sono realizzati studi pilota. |
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche è l’anno civile 2008. I dati saranno elaborati secondo la ripartizione di cui alla sezione 9. Tuttavia, il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche relative alle classi d’attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2 sarà determinato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
SEZIONE 6
Relazione sulla qualità delle statistiche
Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave saranno definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
SEZIONE 7
Elaborazione dei risultati
1. |
I risultati sono ripartiti secondo le classi che specificano le attività di cui alla sezione 9. |
2. |
Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza per ogni gruppo di attività di cui alla sezione 9. |
3. |
I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 e al livello 2 della classifica statistica comune delle unità territoriali, come stabilito dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «NUTS»). |
SEZIONE 8
Trasmissione dei risultati
1. |
I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento, ad eccezione della classe 64.11 della NACE Rev. 2 e delle attività della NACE Rev. 2 che rientrano negli allegati V, VI e VII. Per la classe di attività 64.11 della NACE Rev. 2 il termine di trasmissione è di dieci mesi. Per le attività che rientrano negli allegati V, VI e VII il termine figura negli allegati suddetti. Tuttavia, il termine di trasmissione dei risultati sulle classi d’attività rientranti nei gruppi 64.2, 64.3 e 64.9 e nella divisione 66 della NACE Rev. 2 sarà determinato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. |
2. |
Ad eccezione delle divisioni 64 e 65 della NACE Rev. 2, i risultati preliminari nazionali o le stime sono trasmessi entro dieci mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le caratteristiche seguenti:
Tali risultati preliminari o stime devono essere ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. Per la divisione 66 della NACE Rev. 2, la trasmissione dei risultati preliminari o delle stime sarà determinata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. |
SEZIONE 9
Ripartizione di attività
1. |
Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno a decorrere dall’anno di riferimento 2008 i risultati nazionali ripartendoli in base alle classi della NACE Rev. 2, per quanto riguarda le sezioni da B a N e la divisione 95. |
2. |
Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 1, gli Stati membri trasmetteranno alla Commissione le statistiche strutturali sulle imprese concernenti l’anno di riferimento 2008 in conformità sia alla NACE Rev. 1.1 sia alla NACE Rev. 2. L’elenco delle caratteristiche da trasmettere utilizzando la classificazione NACE Rev. 1.1 e i dettagli concernenti la produzione dei risultati saranno stabiliti secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2. |
SEZIONE 10
Relazioni e studi pilota
1. |
La Commissione stabilirà una serie di studi pilota riguardanti attività che rientrano nelle sezioni da P a R e nelle divisioni 94 e 96 della sezione S della NACE Rev. 2 per valutare se sia possibile far rientrare in tali sezioni attività di mercato. |
2. |
La Commissione stabilirà una serie di studi pilota in merito alle caratteristiche relative ai conti finanziari e agli investimenti immateriali, alle forme di organizzazione del sistema produttivo e alla comparabilità delle statistiche strutturali sulle imprese e sul mercato del lavoro e la produttività. Tali studi pilota saranno adattati alle specificità dei diversi settori. |
SEZIONE 11
Periodo transitorio
Ai fini dell’elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 12 17 0, 13 13 1 e 16 14 0, il periodo transitorio non supererà i due anni successivi al primo anno di riferimento (2008) di cui alla sezione 5.
(1) GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 105/2007 della Commissione (GU L 39 del 10.2.2007, pag. 1).
ALLEGATO II
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE INDUSTRIALE
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore industriale.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) ad e) e, in particolare:
— |
ad un elenco centrale di statistiche per un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento delle attività industriali, |
— |
ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici. |
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alle sezioni B, C, D e E della NACE Rev. 2. Tali sezioni riguardano le attività di estrazione di minerali (B), le attività manifatturiere (C), la fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata (D), e la fornitura di acqua, le reti fognarie e le attività di trattamento dei rifiuti e decontaminazione (E). Le statistiche delle imprese si riferiranno alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nelle sezioni B, C, D ed E.
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune definito nell’allegato I. |
2. |
Statistiche demografiche annuali:
|
3. |
Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:
|
4. |
Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:
|
5. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:
|
6. |
Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:
|
7. |
Per le caratteristiche di cui alla sezione 9 sono realizzati studi pilota. |
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
1. |
Il primo anno di riferimento per il quale saranno elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate:
|
2. |
Le statistiche pluriennali sono elaborate almeno ogni cinque anni. |
3. |
Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 è l’anno civile 2010. |
4. |
Le statistiche sulla caratteristica 21 12 0 vanno elaborate su base annuale. Le statistiche sulla caratteristica 21 14 0 vanno elaborate su base triennale. |
SEZIONE 6
Relazione sulla qualità delle statistiche
Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
SEZIONE 7
Elaborazione dei risultati
1. |
I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0, sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2. I risultati relativi alle caratteristiche 18 11 0, 18 12 0, 18 15 0 e 18 16 0 sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. |
2. |
Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. |
3. |
I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2. |
4. |
I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 e al livello 2 dei NUTS. |
5. |
I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 sono ripartiti in base al livello a due cifre (divisioni) della NACE Rev. 2. |
6. |
I risultati per le caratteristiche 21 11 0, 21 12 0 e 21 14 0 devono essere ripartiti secondo i seguenti settori ambientali: protezione dell’aria e del clima, gestione delle acque di scarico, gestione dei rifiuti e altre attività di tutela ambientale. I risultati relativi ai settori ambientali saranno ripartiti al livello a due cifre (divisioni) della NACE Rev. 2. |
SEZIONE 8
Trasmissione dei risultati
I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.
Risultati preliminari nazionali o stime vengono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento, per le statistiche delle imprese di cui alla sezione 4, punto 3, elaborate per le seguenti caratteristiche:
Codice |
Descrizione |
Dati strutturali |
|
11 11 0 |
Numero di imprese |
Dati contabili |
|
12 11 0 |
Fatturato |
12 12 0 |
Valore della produzione |
13 11 0 |
Acquisti complessivi di beni e servizi |
13 32 0 |
Retribuzioni |
15 11 0 |
Investimenti lordi in beni materiali |
Dati sull’occupazione |
|
16 11 0 |
Numero di persone occupate |
Tali risultati preliminari sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.
SEZIONE 9
Relazioni e studi pilota
Gli Stati membri presenteranno alla Commissione una relazione circa la disponibilità dei dati necessari per l’elaborazione dei risultati per le seguenti caratteristiche:
Codice |
Descrizione |
Osservazioni |
Dati ambientali |
||
21 11 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti per il controllo dell’inquinamento e in accessori speciali antinquinamento (per lo più attrezzature «end of pipe») |
Ripartizione specifica per l’osservanza del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico |
21 12 0 |
Investimenti in attrezzature e impianti collegati alle tecnologie pulite («tecnologia integrata») |
Ripartizione specifica per l’osservanza del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico |
21 14 0 |
Spese correnti complessive per la tutela ambientale |
Ripartizione specifica per le spese derivanti dall’attuazione della politica ambientale dell’UE |
Subfornitura |
||
23 12 0 |
Reddito da subfornitura |
|
La Commissione istituirà una serie di studi pilota riguardanti tali caratteristiche.
SEZIONE 10
Periodo transitorio
Ai fini dell’elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 21 12 0 e 21 14 0, il periodo transitorio termina con l’anno di riferimento 2008.
(1) Se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni da B ad E della NACE Rev. 2 rappresenta in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 11 0 e 21 12 0 in vista dell’elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.
(2) Se l’importo globale del fatturato o il numero di persone occupate in una divisione nelle sezioni da B ad E della NACE Rev. 2 rappresenta in uno Stato membro meno dell’1 % del totale per la Comunità, le informazioni relative alle caratteristiche 21 14 0 e 21 12 0 in vista dell’elaborazione delle statistiche, possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, chiedere una raccolta ad hoc di tali dati.
ALLEGATO III
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
SEZIONE 1
Obiettivi
Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore del commercio.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a e) e, in particolare:
— |
alla struttura del commercio e alla sua evoluzione, |
— |
all’attività commerciale e alle forme di vendita, nonché ai tipi di rifornimento e di vendita. |
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione G della NACE Rev. 2. Tale sezione comprende le attività del commercio all’ingrosso e al dettaglio, le riparazioni di autoveicoli e di motocicli. Le statistiche delle imprese si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese la cui attività principale è classificata nella sezione G. |
2. |
Se il fatturato totale e il numero delle persone occupate in una divisione della sezione G della NACE Rev. 2 rappresentano normalmente, per uno Stato membro, meno dell’1 % del totale della Comunità, l’informazione prevista nel presente allegato che non si trova nell’allegato I può non essere raccolta ai fini del presente regolamento. |
3. |
Se necessario per esigenze politiche della Comunità, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, richiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2. |
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le caratteristiche e le statistiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune definito nell’allegato I. |
2. |
Statistiche demografiche annuali:
|
3. |
Caratteristiche delle imprese per cui sono elaborate statistiche annuali:
|
4. |
Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:
|
5. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:
|
6. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali pluriennali:
|
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
1. |
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008. I primi anni di riferimento per le statistiche elaborate con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per ognuna delle divisioni della NACE Rev. 2 per le quali sono raccolti i dati e per le statistiche regionali pluriennali:
|
2. |
La frequenza pluriennale è di cinque anni. |
SEZIONE 6
Relazione sulla qualità delle statistiche
Per ogni caratteristica chiave gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione di cui all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave devono essere definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
SEZIONE 7
Elaborazione dei risultati
1. |
Per permettere l’elaborazione delle aggregazioni comunitarie, gli Stati membri elaborano i risultati della componente nazionale ripartiti secondo le classi della NACE Rev. 2. |
2. |
Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza per ogni gruppo della NACE Rev. 2. |
3. |
I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2 e al livello 2 dei NUTS. |
4. |
L’ambito d’applicazione delle statistiche regionali da elaborare su base pluriennale corrisponde alla popolazione delle unità locali la cui attività principale è classificata nella sezione G. Tuttavia, esso può limitarsi alle unità locali dipendenti dalle imprese classificate nella sezione G della NACE Rev. 2, qualora tale popolazione riguardi oltre il 95 % dell’ambito d’applicazione complessivo. Tale rapporto viene calcolato utilizzando le caratteristiche dell’occupazione disponibili nel registro delle imprese. |
SEZIONE 8
Trasmissione dei risultati
1. |
I risultati sono trasmessi entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento. |
2. |
Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:
Tali risultati preliminari sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. |
SEZIONE 9
Periodo transitorio
Ai fini dell’elaborazione delle statistiche sulle caratteristiche 13 13 1 e 16 14 0, il periodo transitorio non supererà i due anni successivi al primo anno di riferimento (2008) di cui alla sezione 5.
(1) Regolamento (CEE) n. 3696/93 del Consiglio, del 29 ottobre 1993, relativo alla classificazione statistica dei prodotti associata alle attività nella Comunità economica europea (GU L 342 del 31.12.1993, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.
ALLEGATO IV
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLA COSTRUZIONE
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore della costruzione.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a e) e, in particolare:
— |
ad un elenco centrale di statistiche per un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento delle attività relative alla costruzione, |
— |
ad un elenco complementare di statistiche per lo studio di aspetti specifici. |
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche sono elaborate per tutte le attività di cui alla sezione F della NACE Rev. 2. Le statistiche delle imprese riguarderanno la popolazione di tutte le imprese classificate secondo la loro attività principale nella sezione F. |
2. |
Se l’importo globale del fatturato ed il numero di persone occupate in una divisione della sezione F della NACE Rev. 2 rappresentano, in uno Stato membro, di norma meno dell’1 % del totale per la Comunità, le informazioni previste nel presente allegato e che non sono contemplate nell’allegato I possono non essere raccolte ai fini del presente regolamento. |
3. |
Se la politica della Comunità lo richiede, la Commissione può, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 12, paragrafo 2, richiedere la raccolta ad hoc dei dati di cui al punto 2. |
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
Gli elenchi delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano, se del caso, il tipo di unità statistica per cui sono elaborate le statistiche e la frequenza della loro elaborazione (annuale o pluriennale). Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune definito nell’allegato I. |
2. |
Statistiche demografiche annuali:
|
3. |
Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:
|
4. |
Caratteristiche delle imprese per le quali sono elaborate statistiche pluriennali:
|
5. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche regionali annuali:
|
6. |
Caratteristiche del tipo di unità di attività economica per le quali sono elaborate statistiche annuali:
|
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
1. |
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008. I primi anni di riferimento per le statistiche da elaborare con frequenza pluriennale sono specificati in appresso per i codici con i quali le caratteristiche sono elencate.
|
2. |
Le statistiche pluriennali sono elaborate per lo meno ogni cinque anni. |
SEZIONE 6
Relazione sulla qualità delle statistiche
Per ogni caratteristica chiave, gli Stati membri forniranno il grado di precisione in funzione di un livello di affidabilità del 95 %, che la Commissione inserirà nella relazione prevista all’articolo 13, tenendo conto dell’applicazione di detto articolo nei singoli Stati membri. Le caratteristiche chiave sono definite secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
SEZIONE 7
Elaborazione dei risultati
1. |
I risultati per le statistiche, ad eccezione delle caratteristiche 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 e 18 32 0, sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2. I risultati relativi alle caratteristiche 15 44 1, 18 11 0, 18 12 1, 18 12 2, 18 15 0, 18 16 0, 18 31 0 e 18 32 0 sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. |
2. |
Alcuni risultati sono altresì ripartiti in classi di ampiezza e al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2. |
3. |
I risultati relativi alle statistiche elaborate in base alle unità di attività sono ripartiti al livello a quattro cifre (classe) della NACE Rev. 2. |
4. |
I risultati relativi alle statistiche regionali sono ripartiti al livello a due cifre (divisione) della NACE Rev. 2 e al livello 2 dei NUTS. |
SEZIONE 8
Trasmissione dei risultati
I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.
Risultati preliminari nazionali o stime sono trasmessi entro 10 mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento per le statistiche delle imprese elaborate per le seguenti caratteristiche:
Codice |
Descrizione |
Dati strutturali |
|
11 11 0 |
Numero di imprese |
Dati contabili |
|
12 11 0 |
Fatturato |
12 12 0 |
Valore della produzione |
13 11 0 |
Acquisti complessivi di beni e servizi |
13 32 0 |
Retribuzioni |
Dati relativi al conto capitale |
|
15 11 0 |
Investimenti lordi in beni materiali |
Dati sull’occupazione |
|
16 11 0 |
Numero di persone occupate |
Tali risultati preliminari sono ripartiti al livello a tre cifre (gruppo) della NACE Rev. 2.
SEZIONE 9
Periodo transitorio
Non può essere concesso un periodo transitorio.
ALLEGATO V
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DELLE ASSICURAZIONI
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è istituire un ambito comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore delle assicurazioni. Il modulo comprende un elenco dettagliato delle caratteristiche in base alle quali saranno elaborate le statistiche, al fine di migliorare la conoscenza dello sviluppo nazionale, comunitario ed internazionale del settore delle assicurazioni.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c) e, in particolare:
— |
all’analisi dettagliata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento delle imprese di assicurazione, |
— |
allo sviluppo e alla distribuzione del complesso delle imprese e delle imprese per prodotto, tipo di consumatore, attività internazionali, occupazione, investimenti, patrimonio e riserve tecniche. |
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche saranno elaborate per tutte le attività di cui alla divisione 65 della NACE Rev. 2, ad eccezione del gruppo 65.3. |
2. |
Le statistiche da elaborare riguarderanno le seguenti imprese:
|
3. |
Inoltre, le filiali delle imprese di assicurazione di cui al titolo III delle direttive 73/239/CEE (2) e 2002/83/CE (3), le cui attività rientrano in uno dei gruppi della NACE Rev. 2 di cui al punto 1, saranno trattate come le imprese corrispondenti di cui al punto 2. |
4. |
Ai fini delle statistiche comunitarie armonizzate gli Stati membri potranno considerare l’esclusione di cui all’articolo 3 della direttiva 73/239/CEE, e all’articolo 3, paragrafi 2, 3, 5, 6 e 7, della direttiva 2002/83/CE. |
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. Le caratteristiche e le statistiche indicate nell’elenco A di cui al punto 3 e nell’elenco B di cui al punto 4 saranno elaborate in base alla sezione 5. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l’anno di riferimento saranno equiparati a detto anno di riferimento. |
2. |
Negli elenchi A e B le caratteristiche relative alle imprese di assicurazione sulla vita sono contrassegnate dal numero 1, quelle relative alle imprese di assicurazione non sulla vita dal numero 2, quelle relative alle imprese di assicurazione miste dal numero 3, quelle relative alle imprese specializzate in riassicurazione dal numero 4, quelle relative alle attività di assicurazione sulla vita di imprese di assicurazione miste dal numero 5 e quelle relative alle attività di assicurazione non sulla vita (inclusa l’attività di riassicurazione accettata) di imprese di assicurazione miste dal numero 6. |
3. |
Nell’elenco A figurano le seguenti informazioni:
|
4. |
L’elenco B comprende le seguenti informazioni:
|
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali è l’anno civile 2008.
SEZIONE 6
Elaborazione dei risultati
I risultati vanno ripartiti in base alla NACE Rev. 2, livello a quattro cifre (classi).
SEZIONE 7
Trasmissione dei risultati
I risultati saranno trasmessi entro 12 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento per le imprese di cui alla sezione 3, ad eccezione delle imprese specializzate nella riassicurazione, per le quali i risultati saranno trasmessi entro 18 mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento.
SEZIONE 8
Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
La Commissione comunicherà al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (4) le modalità d’applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, riguardanti la raccolta e l’elaborazione statistica dei dati nonché l’elaborazione e la trasmissione dei risultati, da essa adottate in base all’articolo 12.
SEZIONE 9
Periodo transitorio
Non può essere concesso un periodo transitorio.
(1) Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (GU L 374 del 31.12.1991, pag. 7). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 224 del 16.8.2006, pag. 1).
(2) Prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1).
(3) Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE (GU L 247 del 21.9.2007, pag. 1).
ALLEGATO VI
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEGLI ENTI CREDITIZI
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento nel settore degli enti creditizi. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all’evoluzione del settore degli enti creditizi a livello nazionale, comunitario e internazionale.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c), e, in particolare:
— |
ad un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento degli enti creditizi, |
— |
all’evoluzione e alla distribuzione delle attività globali e delle attività per prodotto, delle attività internazionali, dell’occupazione, del patrimonio nonché di altre attività e passività. |
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche devono essere elaborate per le attività degli enti creditizi di cui alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2. |
2. |
Le statistiche devono essere elaborate per le attività di tutti gli enti creditizi di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell’8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (1), ad eccezione delle banche centrali. |
3. |
Le succursali di enti creditizi di cui all’articolo 38 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (2), le cui attività rientrano nelle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2, devono essere trattate come gli enti creditizi di cui al punto 2. |
SEZIONE 4
Caratteristiche
Le caratteristiche figurano in appresso. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l’anno di riferimento saranno equiparati a detto anno di riferimento.
L’elenco comprende:
a) |
le caratteristiche di cui all’articolo 4 della direttiva 86/635/CEE: per la parte «attivo» dello stato patrimoniale: voce 4; per la parte «passivo» dello stato patrimoniale: aggregato delle voci 2 a) + 2 b), aggregato delle voci 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14; |
b) |
le caratteristiche di cui all’articolo 27 della direttiva 86/635/CEE: voce 2, aggregato delle voci 3 a) + 3 b) + 3 c), voce 3 a), voce 4, voce 5, voce 6, voce 7, aggregato delle voci 8 a) + 8 b), voce 8 b), voce 10, aggregato delle voci 11 + 12, aggregato delle voci 9 + 13 + 14, aggregato delle voci 15 + 16, voce 19, aggregato delle voci 15 + 20 + 22, voce 23; |
c) |
le seguenti caratteristiche supplementari:
|
d) |
le caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche regionali annuali:
|
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l’anno civile 2008.
SEZIONE 6
Elaborazione dei risultati
1. |
I risultati devono essere ripartiti separatamente in base alle classi 64.19 e 64.92 della NACE Rev. 2. |
2. |
I risultati delle statistiche regionali sono ripartiti secondo il livello a quattro cifre (classi) della NACE Rev. 2 e il livello 1 dei NUTS. |
SEZIONE 7
Trasmissione dei risultati
Il termine di trasmissione dei risultati sarà determinato secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, e non supererà un periodo di dieci mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento.
SEZIONE 8
Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti
La Commissione informerà il comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti istituito dalla decisione 2006/856/CE del Consiglio (3) circa l’attuazione del presente modulo e di tutte le misure d’adeguamento al progresso economico e tecnico in materia di raccolta e di elaborazione statistica dei dati, come pure di elaborazione e di trasmissione dei risultati.
SEZIONE 9
Studi pilota
1. |
Per le attività contemplate dal presente allegato, la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:
|
2. |
Gli studi pilota devono mirare a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese. |
SEZIONE 10
Periodo transitorio
Non può essere concesso un periodo transitorio.
(1) GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/46/CE.
(2) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/44/CE.
ALLEGATO VII
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SUI FONDI PENSIONE
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è quello di istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore dei fondi pensione. Il presente modulo comprende un elenco particolareggiato di caratteristiche per le quali vanno elaborate statistiche al fine di migliorare le conoscenze in merito all’evoluzione del settore dei fondi pensione a livello nazionale, comunitario e internazionale.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere a), b) e c), e, in particolare:
— |
ad un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento dei fondi pensione, |
— |
all’evoluzione e alla distribuzione delle attività globali, delle caratteristiche degli iscritti ai fondi pensione, delle attività internazionali, dell’occupazione, degli investimenti e delle passività. |
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui al gruppo 65.3 della NACE Rev. 2, che riguarda le attività dei fondi pensione autonomi. |
2. |
Va elaborata una serie di statistiche per le imprese con fondi pensione non autonomi che rappresentano attività ausiliarie. |
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
L’elenco seguente delle caratteristiche indica, ove necessario, i tipi di unità statistica per i quali vanno elaborate le statistiche. Le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. Per quanto riguarda le caratteristiche desunte direttamente dai conti annuali, gli esercizi contabili che terminano entro l’anno di riferimento devono essere equiparati a detto anno di riferimento. |
2. |
Caratteristiche demografiche e delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per i fondi pensione autonomi):
|
3. |
Caratteristiche delle imprese per le quali vanno elaborate statistiche annuali (unicamente per imprese con fondi pensione non autonomi):
|
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate le statistiche annuali per le caratteristiche di cui alla sezione 4 è l’anno civile 2008.
SEZIONE 6
Elaborazione dei risultati
1. |
I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 2, sono ripartiti in base al livello a quattro cifre (classi) della NACE Rev. 2. |
2. |
I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 4, punto 3, sono ripartiti in base al livello di sezione della NACE Rev. 2. |
SEZIONE 7
Trasmissione dei risultati
I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi a decorrere dalla fine dell’anno di riferimento.
SEZIONE 8
Comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali
La Commissione comunica al comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali le modalità d’applicazione del presente modulo e tutte le misure di adeguamento agli sviluppi economici e tecnici riguardanti la raccolta e l’elaborazione statistica dei dati, nonché l’elaborazione e la trasmissione dei risultati
SEZIONE 9
Studi pilota
Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:
1. |
Informazioni più approfondite sulle attività transfrontaliere dei fondi pensione:
|
2. |
Informazioni supplementari sui fondi pensione non autonomi:
|
3. |
Informazioni sugli strumenti derivati e sulle voci fuori dallo stato patrimoniale. Gli studi pilota mireranno a determinare la pertinenza e la fattibilità della raccolta dei dati, tenendo conto dei vantaggi della disponibilità dei dati rispetto al costo della raccolta e all’onere gravante sulle imprese. |
SEZIONE 10
Periodo transitorio
Non può essere concesso un periodo transitorio.
ALLEGATO VIII
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI NEL SETTORE DEI SERVIZI ALLE IMPRESE
SEZIONE 1
Obiettivo
Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla struttura, l’attività, la competitività e il rendimento del settore dei servizi alle imprese.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a d), e f), e, in particolare, ad un elenco di caratteristiche per un’analisi particolareggiata della struttura, dell’attività, della competitività e del rendimento dei servizi alle imprese.
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
Le statistiche vanno elaborate per tutte le attività di cui alle divisioni 62, 69, 71, 73 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1 e 70.2 della NACE Rev. 2. Tali settori comprendono parte delle attività editoriali, le attività dei servizi connessi alle tecnologie dell’informazione, parte delle attività dei servizi d’informazione e delle attività professionali, scientifiche e tecniche e le attività di ricerca, selezione e fornitura di personale. Le statistiche del presente modulo si riferiscono alla popolazione di tutte le imprese con almeno venti dipendenti la cui attività principale è classificata nelle suddette divisioni e gruppi. Non prima del 2011, la Commissione può avviare uno studio sulla necessità e sulla possibilità di modificare il limite inferiore della popolazione di riferimento. Sulla scorta di tale studio, le misure intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento in ordine alla modifica del limite inferiore saranno adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3.
SEZIONE 4
Caratteristiche
1. |
L’elenco delle caratteristiche e delle statistiche figuranti in appresso indicano le statistiche da elaborare con frequenza annuale o biennale. Le statistiche e le caratteristiche in corsivo sono altresì incluse negli elenchi del modulo comune di cui all’allegato I. |
2. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche annuali riguardanti le imprese nelle divisioni 62 e 78 e nei gruppi 58.2, 63.1, 73.1 della NACE Rev. 2.
|
3. |
Caratteristiche per le quali sono elaborate statistiche biennali per le imprese di cui ai gruppi 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE Rev. 2:
|
SEZIONE 5
Primo anno di riferimento
Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche annuali sulle attività di cui alla divisioni 62 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1 e 73.1 della NACE Rev. 2 e per il quale vanno elaborate le statistiche biennali di cui ai gruppi 69.1, 69.2 e 70.2 della NACE Rev. 2 è l’anno civile 2008. Il primo anno di riferimento per il quale vanno elaborate le statistiche biennali sulle attività di cui ai gruppi 71.1, 71.2 e 73.2 della NACE Rev. 2 è l’anno civile 2009.
SEZIONE 6
Elaborazione dei risultati
1. |
Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmettono i risultati nazionali ripartendoli in base alla divisioni 62 e 78 e ai gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE Rev. 2. |
2. |
Per quanto riguarda le divisioni 62 e 78 e i gruppi 58.2, 63.1, 69.1, 69.2, 70.2, 71.1, 71.2, 73.1 e 73.2 della NACE Rev. 2, i risultati relativi al fatturato sono altresì ripartiti per prodotto e per residenza del cliente. |
SEZIONE 7
Trasmissione dei risultati
I risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.
SEZIONE 8
Periodo transitorio
Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo transitorio non supererà i tre anni successivi al primo anno di riferimento, di cui alla sezione 5 per l’elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 4.
ALLEGATO IX
MODULO DETTAGLIATO PER LE STATISTICHE STRUTTURALI SULLA DEMOGRAFIA DELLE IMPRESE
SEZIONE 1
Obiettivi
Obiettivo del presente allegato è istituire un quadro comune per la raccolta, l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione delle statistiche comunitarie sulla demografia delle imprese.
SEZIONE 2
Settori
Le statistiche da elaborare si riferiranno ai settori di cui all’articolo 1, lettere da a) a f), e, in particolare, ad un elenco di caratteristiche per un’analisi particolareggiata della popolazione delle imprese attive, della natalità delle imprese, della mortalità delle imprese, della sopravvivenza delle nuove imprese e dei relativi effetti sulla struttura, l’attività e lo sviluppo della popolazione delle imprese.
SEZIONE 3
Ambito d’applicazione
1. |
Le statistiche sono elaborate per le attività elencate nella sezione 10. |
2. |
Per l’unità statistica, le attività e gli eventi demografici elencati nella sezione 12 sono realizzati studi pilota. |
SEZIONE 4
Definizioni
Ai fini del presente allegato si applica le seguente definizione:
— |
per «periodo di riferimento» s’intende l’anno in cui sono osservate le popolazioni delle imprese attive, la natalità, la mortalità e la sopravvivenza delle imprese. Nella sezione 5 tale periodo di riferimento è indicato come «t». |
SEZIONE 5
Caratteristiche
1. |
Statistiche demografiche annuali che usano l’impresa come unità statistica sono elaborate per le seguenti caratteristiche:
|
2. |
Caratteristiche delle imprese per le popolazioni delle imprese attive, natalità delle imprese, mortalità delle imprese e sopravvivenza delle imprese per le quali sono elaborate statistiche annuali:
|
SEZIONE 6
Primo anno di riferimento
Il primo anno di riferimento per il quale sono elaborate statistiche annuali è il seguente:
Anno civile |
Codice |
2004 |
11 91 0, 11 92 0, 11 93 0, 16 91 0, 16 91 1, 16 92 0, 16 92 1, 16 93 0 e 16 93 1 |
2005 |
11 94 1, 16 94 1 e 16 95 1 |
2006 |
11 94 2, 16 94 2 e 16 95 2 |
2007 |
11 94 3, 16 94 3 e 16 95 3 |
2008 |
11 94 4, 16 94 4 e 16 95 4 |
2009 |
11 94 5, 16 94 5 e 16 95 5 |
SEZIONE 7
Relazione sulla qualità delle statistiche
Gli Stati membri elaboreranno relazioni sulla qualità nelle quali indicheranno la comparabilità delle caratteristiche 11 91 0 e 16 91 0 con le caratteristiche 11 11 0 e 16 11 0 di cui all’allegato I e, se necessario, la conformità dei dati prodotti alla metodologia comune prevista nel manuale di raccomandazioni di cui alla sezione 11.
SEZIONE 8
Elaborazione dei risultati
1. |
I risultati sono ripartiti secondo i raggruppamenti delle attività di cui alla sezione 10. |
2. |
Alcuni risultati, da determinare secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, sono altresì ripartiti in classi di ampiezza al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo. |
3. |
Alcuni risultati, da determinare secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3, devono altresì essere ripartiti secondo la forma giuridica al livello di dettaglio elencato nella sezione 10, eccezion fatta per le sezioni L, M e N della NACE Rev. 2, con riferimento alla quale la ripartizione è richiesta solo al livello del gruppo. |
SEZIONE 9
Trasmissione dei risultati
I risultati preliminari riguardanti le caratteristiche relative alla mortalità delle imprese (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento. I risultati riguardanti tali caratteristiche rivisti in seguito alla conferma della cessazione delle imprese rimaste inattive per due anni sono trasmessi entro trenta mesi dal medesimo periodo di riferimento. Tutti gli altri risultati sono trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell’anno civile del periodo di riferimento.
I risultati per gli anni di riferimento precedenti il 2008 devono essere trasmessi 6 mesi dopo la fine del 2008, fatta eccezione per i risultati sulla mortalità delle imprese rivisti (11 93 0, 16 93 0, 16 93 1) riguardanti l’anno di riferimento 2007, che devono essere trasmessi diciotto mesi dopo la fine del 2008.
SEZIONE 10
Ripartizione di attività
1. |
Per i dati concernenti gli anni di riferimento dal 2004 al 2007 compreso, è fornita la seguente ripartizione conforme alla classificazione della NACE Rev. 1.1: Sezione C Estrazione di mineraliPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 1.1. Sezione D Attività manifatturierePer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sottosezione della NACE Rev. 1.1. Sezioni E e F Produzione e distribuzione di energia elettrica, di gas e di acqua; costruzioniPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 1.1. Sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, di motocicli e di beni personali e per la casaPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici G, 50, 51, 52, 52.1, 52.2, 52.3 + 52.4 + 52.5, 52.6 e 52.7 della NACE Rev. 1.1. Sezione H Alberghi e ristorantiPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici 55, 55.1 + 55.2 e 55.3 + 55.4 + 55.5 della NACE Rev. 1.1. Sezione I Trasporti, magazzinaggio e comunicazioniPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici I, 60, 61, 62, 63, 64, 64.1 e 64.2 della NACE Rev. 1.1. Sezione J Intermediazione finanziariaPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 1.1. Sezione K Attività immobiliari, noleggio e altre attività a servizio delle impreseLa classe 74.15 della NACE Rev. 1.1 è esclusa dall’ambito d’applicazione del presente allegato. Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di classe della NACE Rev. 1.1. |
2. |
I dati riguardanti gli anni di riferimento a decorrere dal 2008 saranno comunicati utilizzando la seguente ripartizione di attività che fa riferimento alla classificazione NACE Rev. 2: Sezione B Estrazione di mineraliPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 2. Sezione C Attività manifatturierePer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici C, 10 + 11 + 12, 13 + 14, 15, 16, 17 + 18, 19, 20 + 21, 22, 23, 24 + 25, 26 + 27, 28, 29 + 30, 31 + 32 e 33 della NACE Rev. 2. Sezioni D, E e F Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata; fornitura di acqua; reti fognarie, attività di trattamento dei rifiuti e risanamento; costruzioniPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di sezione della NACE Rev. 2. Sezione G Commercio all’ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicliPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali per i codici G, 45, 46, 47, 47.1, 47.2, 47.3, 47.4 + 47.5 + 47.6 + 47.7, e 48.8 + 48.9 della NACE Rev. 2. Sezioni H e I Trasporto e magazzinaggio; servizi di alloggio e di ristorazionePer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 2. Sezione J Servizi di informazione e comunicazionePer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 2 e poi al livello di classe della NACE Rev. 2 nella divisione 62. Sezione K Attività finanziarie e assicurativeIl gruppo 64.2 della NACE Rev. 2 è escluso dall’ambito d’applicazione del presente allegato. Per consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di divisione della NACE Rev. 2. Sezioni L, M e N Attività immobiliari; attività professionali, scientifiche e tecniche; attività amministrative e di servizi di supportoPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie, gli Stati membri trasmetteranno i risultati nazionali ripartiti al livello di classe della NACE Rev. 2. Aggregati specialiPer consentire l’elaborazione di statistiche comunitarie sulla demografia aziendale per il settore delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, sarà trasmessa una serie di aggregati speciali della NACE Rev. 2. Tali aggregati saranno definiti secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 12, paragrafo 3. |
3. |
I dati relativi alle nuove imprese nate nel 2004, 2005, 2006 e 2007 saranno altresì comunicati secondo la ripartizione della NACE Rev. 2 e definiti al punto 2 della presente sezione. Ciò comprende le caratteristiche 11 92 0, 16 92 0 e 16 92 1 per i suddetti anni di riferimento. Tali risultati devono essere comunicati assieme ai dati riguardanti l’anno di riferimento 2008. |
SEZIONE 11
Manuale di raccomandazioni
La Commissione pubblicherà, in stretta collaborazione con gli Stati membri, un manuale di raccomandazioni contenente indicazioni supplementari in merito alle statistiche comunitarie elaborate conformemente al presente allegato. Il manuale di raccomandazioni sarà pubblicato quando il presente regolamento entrerà in vigore.
SEZIONE 12
Studi pilota
Per le attività contemplate dal presente allegato la Commissione istituirà i seguenti studi pilota che devono essere effettuati dagli Stati membri:
— |
elaborazione dei dati utilizzando l’unità locale come unità statistica, |
— |
elaborazione dei dati su eventi demografici diversi dalla natalità, sopravvivenza e mortalità delle imprese, e |
— |
elaborazione dei dati sulle sezioni P, Q, R e S della NACE Rev. 2. |
La Commissione, qualora ritenesse necessario ampliare l’attuale ambito d’applicazione del presente regolamento sulla base della valutazione di studi pilota riguardanti attività non di mercato delle sezioni da M a O della NACE Rev. 1.1, presenterà una proposta secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato.
SEZIONE 13
Periodo transitorio
Ai fini del modulo dettagliato definito dal presente allegato, il periodo transitorio non supererà i quattro anni successivi al primo anno di riferimento per l’elaborazione delle statistiche di cui alla sezione 6.
ALLEGATO X
REGOLAMENTO ABROGATO E SUE SUCCESSIVE MODIFICHE
Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio (GU L 14 del 17.1.1997, pag. 1).
Regolamento (CE, Euratom) n. 410/98 del Consiglio (GU L 52 del 21.2.1998, pag. 1).
Articolo 1 del regolamento (CE) n. 1614/2002 della Commissione (GU L 244 del 12.9.2002, pag. 7).
Regolamento (CE) n. 2056/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 317 del 21.11.2002, pag. 1).
Punto 69 dell’allegato III del regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
Articoli 11 e 20 e allegato II del regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO XI
TAVOLA DI CONCORDANZA
Regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 |
Presente regolamento |
Articolo 1 |
Articolo 1 |
Articolo 2 |
Articolo 1 |
Articolo 3 |
Articolo 2 |
Articolo 4, paragrafo 1 |
Articolo 3, paragrafo 1 |
Articolo 4, paragrafo 2 |
Articolo 3, paragrafo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 3, paragrafo 2 |
— |
Articolo 3, paragrafo 4 |
— |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
Articolo 7 |
Articolo 6 |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Articolo 8, paragrafi 1 e 2 |
— |
Articolo 8, paragrafo 3 |
Articolo 10 |
Articolo 9 |
Articolo 11 |
Articolo 10 |
Articolo 12, punti da i) a x) |
Articolo 11, paragrafo 1 |
— |
Articolo 11, paragrafo 2 |
Articolo 13 |
Articolo 12 |
Articolo 14 |
Articolo 13 |
Articolo 15 |
— |
— |
Articolo 14 |
Articolo 16 |
Articolo 15 |
Allegato 1, sezioni da 1 a 9 |
Allegato I, sezioni da 1 a 9 |
Allegato 1, sezione 10, punti 1 e 2 |
Allegato I, sezione 10, punti 1 e 2, con soppressione di alcuni passaggi |
Allegato 1, sezione 10, punti 3 e 4 |
— |
Allegato 1, sezione 11 |
Allegato I, sezione 11 |
Allegato 2 |
Allegato II |
Allegato 3, sezioni da 1 a 8 |
Allegato III, sezioni da 1 a 8 |
Allegato 3, sezione 9 |
— |
Allegato 3, sezione 10 |
Allegato III, sezione 9 |
Allegato 4, sezioni da 1 a 8 |
Allegato IV, sezioni da 1 a 8 |
Allegato 4, sezione 9 |
— |
Allegato 4, sezione 10 |
Allegato IV, sezione 9 |
— |
Allegato V |
— |
Allegato VI |
— |
Allegato VII |
— |
Allegato VIII |
— |
Allegato IX |
— |
Allegato X |
— |
Allegato XI |