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Document 32008D0627

2008/627/CE: Decisione della Commissione, del 29 luglio 2008 , relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi [notificata con il numero C(2008) 3942] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 202 del 31.7.2008, p. 70–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/627/oj

31.7.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 202/70


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 luglio 2008

relativa ad un periodo transitorio per le attività di revisione contabile dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile di taluni paesi terzi

[notificata con il numero C(2008) 3942]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/627/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE le autorità competenti degli Stati membri sono tenute a iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi che effettuano revisioni legali dei conti di talune società aventi sede al di fuori della Comunità i cui valori mobiliari siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato della Comunità. L’articolo 45, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE impone agli Stati membri di assoggettare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi iscritti all’albo di cui sopra ai loro sistemi nazionali di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni.

(2)

A norma dell’articolo 46, paragrafo 2, della direttiva 2006/43/CE la Commissione è tenuta a valutare l’equivalenza dei sistemi di controllo pubblico, di controllo della qualità e di indagini e sanzioni dei paesi terzi in collaborazione con gli Stati membri e a prendere una decisione in materia. Se tali sistemi vengono riconosciuti equivalenti, gli Stati membri possono esentare i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile di paesi terzi dal soddisfare i requisiti dell’articolo 45 della direttiva su base di reciprocità.

(3)

La Commissione ha svolto una valutazione preliminare della regolamentazione in materia di revisione contabile dei paesi terzi interessati con l’assistenza del Gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB). Tali valutazioni non hanno tuttavia consentito di adottare decisioni definitive in materia di equivalenza, ma hanno offerto un primo quadro della regolamentazione in materia di revisione contabile dei paesi terzi interessati. Alcuni paesi terzi dispongono di un sistema di controllo pubblico, sebbene le informazioni attualmente disponibili su tali sistemi non siano sufficienti per prendere decisioni definitive in materia di equivalenza. Altri sono ancora privi di tali sistemi, ma dispongono di un quadro di regolamentazione della revisione contabile che in prospettiva potrebbe andare in tale direzione.

(4)

Essendo necessarie ulteriori valutazioni ai fini dell’adozione di decisioni finali in materia di equivalenza per quanto riguarda la regolamentazione della revisione contabile in vigore nei paesi terzi, è appropriato adottare una decisione che preveda un periodo transitorio per i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi interessati al fine di permettere lo svolgimento di tali valutazioni. Durante questo periodo gli Stati membri devono pertanto astenersi dall’adottare decisioni in materia di equivalenza a livello nazionale.

(5)

Considerata la necessità di tutelare gli investitori, occorre che durante il periodo transitorio i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi interessati possano continuare le loro attività di revisione contabile senza essere iscritti all’albo in applicazione dell’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE solo se forniscono informazioni in merito a se stessi, ai principi di revisione contabile e alle regole di indipendenza applicati nella realizzazione delle revisioni dei conti. A tal fine saranno utili anche le informazioni in merito ai risultati dei singoli controlli di qualità.

(6)

Alle condizioni predette i revisori dei conti e gli enti di revisione contabile dei paesi terzi interessati devono poter proseguire le proprie attività attinenti alle relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati degli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010. Di conseguenza in questo periodo di transizione le autorità competenti di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE devono poter iscrivere all’albo tali revisori ed enti di revisione. La presente decisione lascia tuttavia impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare i loro sistemi di indagine e di sanzioni.

(7)

Il fatto che i revisori contabili e gli enti di revisione contabile di paesi terzi possano, in applicazione della presente decisione, proseguire le proprie attività di revisione per quanto concerne le società di cui all’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE non deve impedire la conclusione di accordi di cooperazione tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo in materia di singoli controlli della qualità.

(8)

La Commissione deve procedere al riesame del funzionamento delle disposizioni transitorie a tempo debito. Se per allora i paesi terzi interessati non disporranno di un sistema di controllo pubblico, occorrerà verificare se le autorità competenti di tali paesi abbiano assunto un impegno pubblico con la Commissione a rispettare i criteri di equivalenza basati sugli articoli 29, 30 e 32 della direttiva 2006/43/CE e se sia necessario un periodo transitorio aggiuntivo. Alla fine del periodo transitorio la Commissione può adottare decisioni in merito all’equivalenza della regolamentazione in materia di revisione contabile dei paesi terzi interessati. La Commissione deve inoltre verificare se le autorità competenti degli Stati membri hanno incontrato difficoltà ad essere riconosciute da tali paesi terzi. Spetta pertanto agli Stati membri decidere conformemente all’articolo 46 della direttiva 2006/43/CE su base di reciprocità se disapplicare o modificare i requisiti di cui all’articolo 45, paragrafi 1 e 3, della direttiva nei confronti dei revisori contabili e degli enti di revisione contabile dei paesi terzi riconosciuti come equivalenti.

(9)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di regolamentazione per la revisione contabile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri non applicano l’articolo 45 della direttiva 2006/43/CE per quanto concerne le relazioni di revisione riguardanti i conti annuali o consolidati di cui all’articolo 45, paragrafo 1, della predetta direttiva, per gli esercizi finanziari aventi inizio tra il 29 giugno 2008 e il 1o luglio 2010, che sono emesse da revisori dei conti o enti di revisione contabile dei paesi terzi di cui all’allegato della presente decisione, qualora il revisore dei conti o l’ente di revisione contabile del paese terzo in questione fornisca alle autorità competenti dello Stato membro tutte le informazioni seguenti:

a)

il proprio nominativo e indirizzo ed informazioni sulla propria forma giuridica;

b)

una descrizione dell’eventuale rete cui il revisore dei conti o l’ente di revisione appartiene;

c)

i principi di revisione contabile e le regole di indipendenza che sono stati applicati alla revisione dei conti in oggetto;

d)

una descrizione del sistema interno di controllo della qualità dell’ente di revisione contabile;

e)

l’indicazione di se e quando è stato realizzato l’ultimo controllo della qualità del revisore o dell’ente di revisione contabile e le informazioni necessarie in merito al risultato di tale controllo. Se le informazioni in merito al risultato dell’ultimo controllo della qualità non sono pubbliche e non possono essere fornite direttamente dalle autorità competenti del paese terzo interessato, le autorità competenti degli Stati membri trattano tali informazioni in modo riservato.

2.   Gli Stati membri assicurano che il pubblico sia informato in merito al nominativo e all’indirizzo dei revisori dei conti e degli enti di revisione contabile interessati dei paesi terzi di cui all’allegato della presente decisione e del fatto che tali paesi terzi non sono ancora riconosciuti equivalenti ai fini dell’applicazione della direttiva 2006/43/CE. A tal fine le autorità competenti degli Stati membri di cui all’articolo 45 della direttiva possono altresì iscrivere all’albo i revisori dei conti e gli enti di revisione dei paesi terzi di cui all’allegato.

3.   Nonostante il paragrafo 1 gli Stati membri possono applicare i loro sistemi di indagini e sanzioni ai revisori dei conti e agli enti di revisione dei paesi terzi di cui all’allegato.

4.   Il paragrafo 1 non pregiudica gli accordi di cooperazione in materia di controlli di qualità tra le autorità competenti di uno Stato membro e le autorità competenti di un paese terzo di cui all’allegato, purché tali accordi rispettino tutte le condizioni seguenti:

a)

devono includere l’esecuzione di controlli di qualità sulla base di un trattamento paritario;

b)

devono essere stati comunicati in precedenza alla Commissione;

c)

non devono pregiudicare qualsiasi decisione della Commissione a titolo dell’articolo 47 della direttiva 2006/43/CE.

Articolo 2

Entro due anni la Commissione riesamina la situazione dei paesi terzi di cui all’allegato. In particolare la Commissione verifica se le autorità amministrative competenti dei paesi terzi di cui all’allegato per i quali la Commissione non ha ancora adottato decisioni in materia di equivalenza hanno assunto un impegno pubblico con la Commissione ad istituire un sistema di controllo pubblico e un sistema di controllo della qualità che rispettino i seguenti principi:

a)

devono essere indipendenti dalla professione di revisore dei conti;

b)

devono garantire un controllo adeguato delle revisioni dei conti di società quotate;

c)

il loro funzionamento deve essere trasparente e garantire che il risultato dei controlli di qualità sia affidabile;

d)

devono essere efficacemente supportati da indagini e sanzioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2008.

Per la Commissione

Charlie McCREEVY

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87. Direttiva modificata dalla direttiva 2008/30/CE (GU L 81 del 20.3.2008, pag. 53).


ALLEGATO

ELENCO DEI PAESI TERZI

 

Argentina

 

Australia

 

Bahamas

 

Bermuda

 

Brasile

 

Canada

 

Cile

 

Cina

 

Corea del Sud

 

Croazia

 

Emirati Arabi Uniti

 

Giappone

 

Guernsey, Jersey, Isola di Man

 

Hong Kong

 

India

 

Indonesia

 

Isole Cayman

 

Israele

 

Kazakistan

 

Malaysia

 

Marocco

 

Mauritius

 

Messico

 

Nuova Zelanda

 

Pakistan

 

Russia

 

Singapore

 

Stati Uniti d’America

 

Sudafrica

 

Svizzera

 

Taiwan

 

Thailandia

 

Turchia

 

Ucraina


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