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Document 32008D0604
2008/604/EC: Commission Decision of 22 July 2008 on the appointment of members of the Group of Experts on Trafficking in Human Beings
2008/604/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008 , relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
2008/604/CE: Decisione della Commissione, del 22 luglio 2008 , relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
GU L 194 del 23.7.2008, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2011; abrog. impl. da 32011D0502
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 32007D0675 | modifica | articolo 3.2 | 23/07/2008 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32011D0502 | 01/09/2011 | |||
Modified by | 32011D0502 | abrogazione parziale |
23.7.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 194/12 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 luglio 2008
relativa alla nomina dei membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani
(2008/604/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2007/675/CE della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (1), in particolare l’articolo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il gruppo consta di 21 membri. |
(2) |
I membri del gruppo sono nominati da specialisti con competenza e esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera. |
(3) |
I membri del gruppo provenienti dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11) sono nominati dalla Commissione su proposta degli Stati membri. |
(4) |
I membri del gruppo provenienti dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo (massimo 5), dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4), oppure con esperienza di attività di ricerca accademica (massimo 2) sono nominati dalla Commissione fra coloro che hanno risposto all’invito a candidarsi. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato un invito a presentare candidature ai fini della compilazione di un elenco di candidati per la costituzione del gruppo d’esperti (2) il 19 gennaio 2008. |
(6) |
La Commissione ha selezionato le domande ricevute in base ai criteri elencati nell'invito a presentare candidature, in particolare al punto 2. |
(7) |
È opportuno includere nel gruppo di esperti quattro membri in più fra i rappresentanti delle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo per compensare lo scarso numero di candidature presentate dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo, onde assicurare una rappresentanza tematica e geografica equilibrata e raggiungere il numero complessivo di 21 membri inizialmente previsto. |
(8) |
Un membro del gruppo è stato nominato da Europol, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2007/675/CE è così modificata:
L'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) è sostituito dal seguente:
«b) |
dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo con comprovata esperienza e competenza nel campo della tratta degli esseri umani (massimo 9 membri)». |
Articolo 2
La Commissione nomina i seguenti membri del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani:
1) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a) della decisione 2007/675/CE della Commissione:
|
2) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) della decisione 2007/675/CE della Commissione, modificata dalla presente decisione:
|
3) |
membri nominati in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e) della decisione 2007/675/CE della Commissione:
|
Articolo 3
La Commissione prende atto della nomina di Steve HARVEY di Europol a membro del gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani in virtù dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d) e paragrafo 3 della decisione 2007/675/CE della Commissione.
Articolo 4
I membri del gruppo di esperti sono nominati a titolo personale per un periodo di tre anni rinnovabile.
Articolo 5
Al termine della procedura di selezione, i candidati ritenuti idonei a fare parte del gruppo di esperti, ma non nominati, sono iscritti, con il loro consenso, in un elenco di riserva.
Articolo 6
I nomi dei membri nominati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 7
La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla sua adozione.
Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2008.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29.
(2) GU C 14 del 19.1.2008, pag. 27.