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Document 32008D0340

2008/340/CE: Decisione della Commissione, del 25 aprile 2008 , recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al . (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo [notificata con il numero C(2008) 1580]

GU L 115 del 29.4.2008, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/09/2012; abrogato da 32012D0535

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/340/oj

29.4.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 115/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 aprile 2008

recante modifica della decisione 2006/133/CE che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

[notificata con il numero C(2008) 1580]

(2008/340/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

In conformità con la decisione 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo (2), il Portogallo ha preso misure contro la propagazione del nematode del pino.

(2)

Il Portogallo ha inviato alla Commissione una relazione sull’applicazione di tali misure nel 2007 la quale indica che il nematode del pino non si è diffuso al di là delle zone delimitate ma continua ad essere presente in tali zone.

(3)

L’attuazione da parte del Portogallo delle misure nel 2007 è stata valutata dal Comitato fitosanitario permanente durante la sua riunione del 26 e 27 novembre 2007 e la conclusione è stata che l’obiettivo della riduzione del livello di infezione nelle zone delimitate, fissato dalla decisione 2006/133/CE, non era stato realizzato completamente.

(4)

È quindi necessario che il Portogallo continui ad attuare le misure di lotta mediante un piano di eradicazione fino al 31 marzo 2012, ovvero per una durata che dovrebbe permettere di raggiungere un progresso significativo nella lotta contro il nematode del pino.

(5)

Per aumentare l’efficacia di tali misure in caso di focolai isolati nella zona cuscinetto della zona delimitata, è necessario istituire una «zona focale» all’interno della zona cuscinetto in cui le piante sensibili sono rimosse. Intorno alla zona focale è necessario istituire una zona in cui le piante sensibili siano esaminate regolarmente («zona di sicurezza»).

(6)

Le prescrizioni relative alla circolazione del legno sensibile sotto forma di materiale da imballaggio originario della zona delimitata devono essere conformi alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO, orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.

(7)

La decisione 2006/133/CE va quindi modificata di conseguenza.

(8)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/133/CE è modificata come segue:

1)

l’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Il Portogallo provvede affinché fino al 31 marzo 2012 siano rispettate le condizioni previste nell’allegato della presente decisione riguardo al legname, alle cortecce e alle piante sensibili che devono essere trasportati all’interno o da regioni delimitate del Portogallo, definite in conformità dell’articolo 5, verso altre zone del territorio portoghese o verso altri Stati membri.

Il Portogallo attua fino al 31 marzo 2012 un piano di eradicazione per lottare contro la diffusione del nematode del pino, finalizzato alla sua eradicazione. Il piano comprende misure specifiche sulla gestione, nell’ambito della zona delimitata, delle specie vegetali notoriamente molto sensibili al nematode del pino nelle condizioni portoghesi. Il piano è esaminato ogni anno entro il 31 dicembre.»;

2)

nell’articolo 4, secondo comma, le parole «rispettivamente entro il 15 dicembre 2006 e il 15 dicembre 2007» sono sostituite dalle parole «ogni anno entro il 15 dicembre»;

3)

l’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 aprile 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/41/CE della Commissione (GU L 169 del 29.6.2007, pag. 51).

(2)  GU L 52 del 23.2.2006, pag. 34.


ALLEGATO

L’allegato della decisione 2006/133/CE è modificato come segue:

1)

il punto 1, lettera e), è sostituito dal seguente:

«e)

il legname sensibile in forma di casse, cassette, gabbie, fusti ed imballaggi simili, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, siano essi utilizzati o meno per il trasporto di oggetti vari, è sottoposto a una delle misure approvate specificate nell’allegato I alla norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO, orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali. Esso è provvisto di una marcatura indicante dove e da chi il trattamento è stato eseguito o è accompagnato dal passaporto delle piante attestante le operazioni compiute.»;

2)

il punto 2, lettera a), è sostituito dal seguente:

«a)

le piante sensibili sono sottoposte al seguente trattamento:

i)

le piante sensibili coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, nessun sintomo di nematode del pino è stato osservato a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo, e risultate indenni dal nematode del pino nel corso di ispezioni ufficiali, sono accompagnate dal passaporto delle piante di cui sopra al momento di lasciare il luogo di produzione;

ii)

le piante sensibili coltivate in luoghi di produzione nei quali, o nelle immediate vicinanze dei quali, sono stati osservati sintomi di nematode del pino a partire dall’ultimo ciclo vegetativo completo, o risultate infestate dal nematode del pino, non lasciano il luogo di produzione e sono distrutte mediante incenerimento;

iii)

le piante sensibili coltivate in luoghi, come foreste, giardini pubblici o privati, riconosciute infestate dal nematode del pino o che presentano sintomi di malattia o situate in zone protette:

se identificate nel periodo compreso tra il 1o novembre e il 1oaprile sono abbattute entro questo stesso periodo,

se identificate nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 ottobre, sono abbattute immediatamente, e

sono sottoposte ad analisi per accertare la presenza del nematode del pino in tutti i casi in cui tali piante sensibili sono ubicate nella parte delle zone delimitate definita come zona cuscinetto ai sensi dell’articolo 5. Se la presenza del nematode del pino è confermata le piante infestate e tutte le piante sensibili situate nel raggio di almeno 50 m intorno alle piante infestate, ed in ogni caso entro un raggio comprendente almeno dieci piante sensibili, sono distrutte (zona focale). Tutte le piante sensibili che si trovano nel raggio di almeno 50 m intorno alla zona focale sono sottoposte a controlli ufficiali ogni due mesi per un periodo di almeno un anno dopo che le piante infestate sono state rimosse (zona di sicurezza). Se un altro caso di presenza di nematode del pino è confermato nelle vicinanze durante lo stesso periodo, la zona delimitata è modificata in conformità con quanto previsto nell’articolo 5, paragrafo 1;»

3)

la frase introduttiva del punto 2, lettera e), è sostituita dalla seguente:

«e)

il legname sensibile in forma di cascami prodotti al momento dell’abbattimento, è bruciato in luoghi adeguati sotto controllo ufficiale oppure ridotto in schegge di spessore e lunghezza inferiori a 3 cm e lasciato sul posto:»;

4)

il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

«g)

il legname sensibile in forma di casse, cassette o fusti per imballaggio, palette, palette a cassa o altre palette di carico, spalliere di palette, paglioli, distanziatori e supporti, compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale è sottoposto a una delle misure approvate specificate nell’allegato I della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 15 della FAO, orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali.»


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