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Document 32007R1413
Commission Regulation (EC) No 1413/2007 of 30 November 2007 fixing the coefficient of reduction concerning the area per farmer for which aid for energy crops is claimed for 2007
Regolamento (CE) n. 1413/2007 della Commissione, del 30 novembre 2007 , che fissa il coefficiente di riduzione applicabile alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto alle colture energetiche per il 2007
Regolamento (CE) n. 1413/2007 della Commissione, del 30 novembre 2007 , che fissa il coefficiente di riduzione applicabile alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto alle colture energetiche per il 2007
GU L 314 del 1.12.2007, p. 6–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
1.12.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 314/6 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1413/2007 DELLA COMMISSIONE
del 30 novembre 2007
che fissa il coefficiente di riduzione applicabile alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto alle colture energetiche per il 2007
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (1), in particolare l’articolo 89, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 89, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa una superficie massima garantita di 2 000 000 ha per la quale può essere concesso l’aiuto alle colture energetiche istituito dall’articolo 88 del medesimo regolamento. Ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 2, se la superficie per la quale è chiesto l’aiuto risulta superiore alla superficie massima garantita, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l’anno in questione. |
(2) |
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l’uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime (2), il coefficiente di riduzione deve essere fissato prima di concedere i pagamenti agli agricoltori e al massimo entro il 31 gennaio dell’anno successivo, sulla base dei dati comunicati conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. |
(3) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1973/2004, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione i dati sulla superficie totale per la quale è stato fissato per il 2007 l’aiuto alle colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003. Sulla base di queste comunicazioni, è stato stabilito che la superficie totale per il 2007 era di 2 843 450 ha. |
(4) |
Poiché il totale di 2 843 450 ha sopra indicato è superiore alla superficie massima garantita di 2 000 000 ha ammissibile all’aiuto, occorre fissare il coefficiente di riduzione da applicare alla superficie per agricoltore per la quale è chiesto l’aiuto per il 2007. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei pagamenti diretti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il coefficiente di riduzione da applicare alla superficie per agricoltore in relazione alla quale l’aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003 è chiesto per il 2007 è fissato a 0,70337.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1276/2007 della Commissione (GU L 284 del 30.10.2007, pag. 11).
(2) GU L 345 del 20.11.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 993/2007 (GU L 222 del 28.8.2007, pag. 10).