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Document 32007R1330

    Regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione, del 24 settembre 2007 , che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 295 del 14.11.2007, p. 7–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 14/11/2015; abrogato da 32014R0376

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1330/oj

    14.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 295/7


    REGOLAMENTO (CE) N. 1330/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 24 settembre 2007

    che stabilisce le modalità per la diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi nel settore dell'aviazione civile di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2003/42/CE impone di istituire sistemi nazionali di segnalazione degli eventi, per garantire che le pertinenti informazioni sulla sicurezza siano segnalate, raccolte, registrate, tutelate e diffuse con l'unico obiettivo di prevenire futuri incidenti ed inconvenienti e non di determinare colpe o responsabilità.

    (2)

    Il presente regolamento si applicherà alle informazioni scambiate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE. È opportuno che le informazioni relative agli eventi nazionali, registrate nelle basi dati nazionali, siano soggette alle normative nazionali che disciplinano la pubblicazione di informazioni sulla sicurezza dell'aviazione.

    (3)

    Ai fini del presente regolamento, le parti interessate sono definite come qualsiasi soggetto in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile mettendo a frutto le informazioni sulla sicurezza raccolte a norma della direttiva 2003/42/CE.

    (4)

    I punti di contatto nazionali sono i soggetti che meglio conoscono le parti interessate stabilite nel loro Stato membro. Per trattare le richieste di informazioni nel modo più sicuro ed efficiente, è opportuno che ogni punto di contatto nazionale tratti le richieste delle parti interessate stabilite nel territorio dello Stato membro di appartenenza, mentre le richieste provenienti da parti interessate di paesi terzi o da organizzazioni internazionali dovranno essere trattate dalla Commissione.

    (5)

    In una fase successiva la Commissione potrà decidere di affidare a un'entità la gestione delle informazioni scambiate conformemente all'articolo 6 della direttiva 2003/42/CE e di trattare le richieste provenienti dalle parti interessate di paesi terzi o da organizzazioni internazionali.

    (6)

    È opportuno che la Commissione stili un elenco dei punti di contatto e lo renda accessibile al pubblico.

    (7)

    Per evitare abusi, è opportuno che il punto di contatto che riceve una richiesta di informazioni verifichi se il richiedente è una parte interessata e valuti la richiesta prima di definire la quantità e il livello delle informazioni da fornire.

    (8)

    È opportuno che i punti di contatto nazionali ottengano una quantità di informazioni sufficiente a procedere alla convalida e alla valutazione delle richieste. A tal fine essi dovranno utilizzare un modulo contenente informazioni pertinenti sulla richiesta e sul suo fine previsto.

    (9)

    Ove talune parti interessate necessitino periodicamente di informazioni relative alle proprie attività, dovrà essere possibile adottare una decisione generale che disponga la comunicazione di informazioni a queste parti.

    (10)

    È opportuno che il richiedente garantisca la riservatezza del sistema e limiti l'uso delle informazioni ricevute ai soli scopi specificati nella richiesta, che dovranno essere compatibili con gli obiettivi della direttiva 2003/42/CE.

    (11)

    È opportuno che tutti i punti di contatto possano verificare che una richiesta da essi respinta non sia ripresentata attraverso l'autorità di un altro Stato membro. È altresì opportuno che prendano esempio dalle buone pratiche di altri punti di contatto. Per questo motivo, è opportuno che abbiano accesso ai registri delle richieste di informazioni e alle decisioni adottate in relazione ad esse.

    (12)

    Per il trasferimento dei dati occorre utilizzare le moderne tecnologie, garantendo allo stesso tempo la protezione dell'intera base dati.

    (13)

    Per permettere alla Commissione di preparare le misure appropriate per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione, come disposto dall'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2003/42/CE, il presente regolamento si applica sei mesi dopo la sua entrata in vigore.

    (14)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza aerea istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile (2),

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento fissa le misure relative alla diffusione alle parti interessate delle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE con l'obiettivo di fornire a dette parti interessate le informazioni di cui necessitano per migliorare la sicurezza nell'aviazione civile.

    Articolo 2

    Definizioni

    1.   Ai fini del presente regolamento si intende per:

    1)

    «parte interessata», qualsiasi persona fisica o giuridica, con o senza scopo di lucro, o qualsiasi organismo ufficiale, con o senza autonoma personalità giuridica, che è in grado di partecipare al miglioramento della sicurezza dell'aviazione civile grazie alla possibilità di accedere alle informazioni sugli eventi scambiate tra gli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE e che figura in una delle categorie di parti interessate di cui all'allegato 1;

    2)

    «punto di contatto»,

    a)

    quando viene presentata una richiesta di informazioni in virtù dell'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, l'autorità competente designata da ciascuno Stato membro a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE oppure, se lo Stato membro ha designato più di un'autorità competente, il punto di contatto designato da quello Stato membro a norma della stessa disposizione;

    b)

    la Commissione, quando una richiesta di informazioni è presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

    2.   L'elenco dei punti di contatto è pubblicato dalla Commissione.

    Articolo 3

    Richiesta di informazioni

    1.   Le parti interessate stabilite nella Comunità, che sono persone fisiche, presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno ottenuto una licenza oppure, qualora non abbiano richiesto una licenza, nello Stato nel quale esercitano la loro attività. Le altre parti interessate stabilite nella Comunità presentano le richieste di informazioni al punto di contatto dello Stato membro nel quale hanno la loro sede legale o ufficiale, oppure, in mancanza di tale sede legale o ufficiale, il loro centro d'attività principale.

    2.   Le parti interessate che non sono stabilite nella Comunità presentano le richieste alla Commissione.

    3.   Le richieste sono presentate utilizzando moduli approvati dal punto di contatto e contenenti almeno le voci elencate nell'allegato II.

    Articolo 4

    Richieste particolari

    Una parte interessata che ha inoltrato una relazione particolare può presentare richieste di informazioni relative a tale relazione direttamente al punto di contatto che ha ricevuto la relazione.

    Articolo 5

    Convalida del richiedente

    1.   Un punto di contatto che riceve una richiesta verifica che sia stata presentata da una parte interessata.

    2.   Se presenta una richiesta a un punto di contatto diverso da quello competente a trattarla a norma dell'articolo 3, la parte interessata sarà invitata a rivolgersi al punto di contatto competente.

    Articolo 6

    Valutazione della richiesta

    1.   Un punto di contatto che riceve una richiesta valuta caso per caso se la richiesta è giustificata e ammissibile.

    2.   Se la richiesta è accolta, il punto di contatto determina la quantità e il livello di informazioni da fornire, che sono limitati a quanto è strettamente necessario per gli scopi del richiedente, fatto salvo l'articolo 8 della direttiva 2003/42/CE. Le informazioni non correlate alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività del richiedente sono fornite esclusivamente in forma aggregata o anonima, a meno che il richiedente non fornisca una giustificazione dettagliata.

    3.   Alle parti interessate elencate nell'allegato I, lettera b), possono essere fornite esclusivamente informazioni correlate alle loro apparecchiature, alle loro operazioni o al loro settore di attività.

    Articolo 7

    Decisioni di natura generale

    Il punto di contatto che riceve una richiesta da una parte interessata elencata nell'allegato I, lettera a), può decidere di fornire periodicamente informazioni a quella parte interessata, a condizione che le informazioni richieste siano correlate alle apparecchiature, alle operazioni o al settore di attività di quella parte.

    Articolo 8

    Utilizzazione delle informazioni e riservatezza

    1.   Il richiedente utilizza le informazioni ricevute esclusivamente per gli scopi specificati nel modulo di richiesta, che devono essere compatibili con l'obiettivo fissato nell'articolo 1 della direttiva 2003/42/CE. Il richiedente non divulga le informazioni ricevute senza il consenso scritto del soggetto che le ha fornite.

    2.   Il richiedente adotta i provvedimenti necessari per garantire la riservatezza appropriata delle informazioni ricevute.

    Articolo 9

    Registro delle richieste

    Ogni punto di contatto registra ogni richiesta ricevuta e le azioni intraprese. Trasmette alla Commissione queste informazioni ogni volta che riceve una richiesta o intraprende un'azione.

    La Commissione mette a disposizione di tutti i punti di contatto l'elenco aggiornato delle richieste ricevute e delle azioni intraprese dai vari punti di contatto e dalla Commissione stessa.

    Articolo 10

    Fonti di diffusione

    I punti di contatto possono fornire alle parti interessati informazioni in formato cartaceo oppure utilizzando sistemi di comunicazioni elettroniche protetti.

    Per motivi di sicurezza, alle parti interessate non è consentito accedere direttamente alle basi dati contenenti le informazioni trasmesse da altri Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/42/CE.

    Articolo 11

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2007.

    Per la Commissione

    Jacques BARROT

    Vicepresidente


    (1)  GU L 167 del 4.7.2003, pag. 23.

    (2)  GU L 373 del 31.12.1991, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1900/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 377 del 27.12.2006, pag.176).


    ALLEGATO I

    ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE

    a)   Parti interessate che possono ricevere informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, oppure sulla base di una decisione generale a norma dell'articolo 7.

    1)

    Costruttori: progettisti e costruttori di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; progettisti e costruttori di sistemi di gestione del traffico aereo (ATM) e dei loro componenti; progettisti e costruttori di sistemi e componenti per servizi di navigazione aerea (ANS); progettisti e costruttori di apparecchiature e sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

    2)

    Manutenzione: organismi impegnati nella manutenzione o revisione di aeromobili, motori, eliche e parti e pertinenze di aeromobili; nell'installazione, nella modifica, nella manutenzione, nella riparazione, nella revisione, nelle prove di volo o nell'ispezione di strutture della navigazione aerea; oppure nella manutenzione o revisione di sistemi, componenti e apparecchiature di sistemi utilizzati nell'area lato volo degli aerodromi.

    3)

    Gestori: aviolinee e gestori di aeromobili e associazioni di aviolinee e gestori; gestori di aerodromi e associazioni di gestori di aerodromi.

    4)

    Fornitori di servizi di navigazione aerea e fornitori di funzioni specifiche di ATM.

    5)

    Fornitori di servizi di aerodromo: organismi incaricati dei servizi di assistenza a terra prestati agli aeromobili, che comprendono il rifornimento di combustibili, la manutenzione, la preparazione del foglio di carico, le operazioni di carico, le operazioni antighiaccio e il rimorchio in un aerodromo, nonché servizi di soccorso e antincendio o altri servizi di emergenza.

    6)

    Organismi per l'addestramento in campo aeronautico.

    7)

    Organizzazioni di paesi terzi: autorità nazionali dell'aviazione e enti di indagine sugli incidenti di paesi terzi.

    8)

    Organizzazioni dell'aviazione internazionale.

    9)

    Ricerca: laboratori, centri o organismi di ricerca pubblici o privati; oppure università impegnate in ricerche o studi in materia di sicurezza dell'aviazione.

    b)   Parti interessate che possono riceve informazioni sulla base di una decisione caso per caso a norma dell'articolo 6, paragrafi 2 e 3.

    1)

    Piloti (su iniziativa personale).

    2)

    Controllori del traffico aereo (su iniziativa personale) e altro personale degli ATM/ANS che svolgono compiti collegati alla sicurezza.

    3)

    Ingegneri/tecnici/personale addetto all'elettronica nell'ambito della sicurezza del traffico aereo/gestori nel campo dell'aviazione (o degli aerodromi) (su iniziativa personale).

    4)

    Organi di rappresentanza professionale del personale che svolge compiti legati alla sicurezza.


    ALLEGATO II

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