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Document 32007E0720

    Azione comune 2007/720/PESC del Consiglio, dell’ 8 novembre 2007 , che modifica l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    GU L 291 del 9.11.2007, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2007/720/oj

    9.11.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 291/29


    AZIONE COMUNE 2007/720/PESC DEL CONSIGLIO

    dell’8 novembre 2007

    che modifica l’azione comune 2004/570/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea in Bosnia-Erzegovina

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 12 luglio 2004 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2004/570/PESC (1) (operazione ALTHEA).

    (2)

    Il 19 dicembre 2006 il Comitato politico e di sicurezza ha approvato raccomandazioni volte a garantire un coordinamento e una coerenza ottimali nelle situazioni in cui almeno due attori dell’UE operano nello stesso paese nel settore della gestione delle crisi, in particolare attraverso una più stretta consultazione tra il comandante della forza dell’UE e il rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) e tra il comandante della forza dell’UE e il capo della missione di polizia dell’UE.

    (3)

    Il 18 giugno 2007 il Consiglio ha approvato le summenzionate raccomandazioni per l’operazione Althea.

    (4)

    L’azione comune 2004/570/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Il testo dell’articolo 7, paragrafi 2 e 3, dell’azione comune 2004/570/PESC è sostituito dal seguente:

    «2.   Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza dell’UE consulta l’RSUE e tiene conto degli orientamenti politici che questi gli fornisce su questioni aventi una dimensione politica locale, tranne qualora debbano essere prese urgentemente delle decisioni o sia fondamentale garantire la sicurezza operativa.

    3.   Il comandante della forza dell’UE si tiene in collegamento con l’EUPM secondo le esigenze e consulta il capo della missione di polizia dell’UE sulle questioni di polizia.»

    Articolo 2

    La presente azione comune entra in vigore alla data di adozione.

    Articolo 3

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    R. PEREIRA


    (1)  GU L 252 del 28.7.2004, pag. 10.


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