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Document 32007D0519

    2007/519/CE: Decisione del Consiglio, del 16 luglio 2007 , recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

    GU L 192 del 24.7.2007, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/519/oj

    24.7.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 192/26


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 16 luglio 2007

    recante modifica della parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche)

    (2007/519/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all’esame delle domande di visto (1),

    vista l’iniziativa della Repubblica federale di Germania,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli attuali meccanismi della procedura di consultazione non prevedono alcuna possibilità di tenere adeguatamente conto della particolare posizione giuridica dei familiari dei cittadini dell’Unione.

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 30 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (2), gli Stati membri sono di norma tenuti a fornire una motivazione allorché respingono una domanda di visto presentata da persone che rientrano nell’ambito d’applicazione di detta direttiva.

    (3)

    Al fine di tener conto in maniera adeguata di tale posizione privilegiata, che implica un’appropriata motivazione in caso di rifiuto, occorre che anche le autorità consultate siano a conoscenza della posizione privilegiata.

    (4)

    Spetta all’autorità che effettua la consultazione stabilire che effettivamente sussiste tale posizione privilegiata e informare al riguardo l’autorità consultata. A questo scopo è opportuno inserire nei formulari di domanda (formulario A, formulario C e formulario F) un nuovo campo dati facoltativo.

    (5)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull’acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 5 del suddetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dall’adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla o meno nel suo diritto interno.

    (6)

    Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (3), che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, relativa a talune modalità di applicazione di detto accordo (4).

    (7)

    Per la Svizzera la presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo firmato dall’Unione europea, dalla Comunità europea e dalla Con federazione svizzera riguardante l’associazione di tale Stato all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1 della decisione 2004/849/CE (5) del Consiglio e della decisione 2004/860/CE del Consiglio (6) relative alla firma — rispettivamente a nome dell’Unione europea e a nome della Comunità europea — di tale accordo nonché all’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale accordo.

    (8)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (7). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

    (9)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo di disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (8). L’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

    (10)

    La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2003.

    (11)

    La presente decisione costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La parte 2 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) è modificata come segue:

    1)

    nelle tabelle figuranti rispettivamente nelle sezioni 2.1.4, 2.1.6 e 2.1.7 dopo la rubrica n. 32 è aggiunto il numero seguente:

    No

    Heading

    M/O (9)

    Format

    Examples/Comments

    «033

    Privileged member of a Union citizen’s family

    O (*3)

    code (1)

    1 (see 2.2.6)

    (*3):

    Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;

    2)

    nelle spiegazioni che seguono la tabella figurante nella sezione 2.1.4 è aggiunto quanto segue:

    «Heading No 033: Privileged member of a Union citizen’s family format: code (1)

    It can be indicated here whether the visa applicant is a privileged member of a Union citizen’s family, under Directive 2004/38/EC (to be ascertained by the consulting authority).

    For the code to be used, see section 2.2.6»;

    3)

    dopo la sezione 2.2.5 è inserita la sezione seguente:

    «2.2.6.

    Privileged member of a Union citizen’s family (Heading 33)

    0.

    not a privileged member of a Union citizen’s family

    1.

    privileged member of a Union citizen’s family.

    See footnote to field 033 (technical specifications 2.1.4)».

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2008.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 16 luglio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. SILVA


    (1)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato dalla decisione 2004/927/CE (GU L 396 del 31.12.2004, pag. 45).

    (2)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77; rettifica nella GU L 229 del 29.6.2004, pag. 35.

    (3)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

    (4)  GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (5)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 26.

    (6)  GU L 370 del 17.12.2004, pag. 78.

    (7)  GU L 131 dell’1.6.2000, pag. 43.

    (8)  GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

    (9)  M: Mandatory heading; O: Optional heading.

    (*3):

    Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;


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