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Document 32007D0396

    2007/396/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 giugno 2007 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2336] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 148 del 9.6.2007, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/396/oj

    9.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 148/24


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’8 giugno 2007

    che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2007) 2336]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/396/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 settembre 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla LG LIFE Science Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (2)

    Con la decisione 2004/409/CE (2), la Commissione ha confermato che, sulla base di un esame preliminare, il fascicolo è «completo» e, in linea di massima, può essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ethaboxam. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità.

    (4)

    Il Regno Unito ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultano mancanti diversi dati significativi, che sono necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Tali dati riguardano principalmente la tossicità. Pertanto il fascicolo concernente l’ethaboxam non può essere considerato completo.

    (5)

    La decisione 2004/409/CE va pertanto abrogata.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/409/CE è abrogata.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

    (2)  GU L 151 del 30.4.2004, pag. 25; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 30.


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