This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007D0396
2007/396/EC: Commission Decision of 8 June 2007 repealing Decision 2004/409/EC recognising in principle the completeness of the dossier submitted for detailed examination in view of the possible inclusion of ethaboxam in Annex I to Council Directive 91/414/EEC (notified under document number C(2007) 2336) (Text with EEA relevance)
2007/396/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 giugno 2007 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2336] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2007/396/CE: Decisione della Commissione, dell’ 8 giugno 2007 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2336] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 148 del 9.6.2007, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32004D0409 |
9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 giugno 2007
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 2336]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/396/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 settembre 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla LG LIFE Science Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(2) |
Con la decisione 2004/409/CE (2), la Commissione ha confermato che, sulla base di un esame preliminare, il fascicolo è «completo» e, in linea di massima, può essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
(3) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ethaboxam. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità. |
(4) |
Il Regno Unito ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultano mancanti diversi dati significativi, che sono necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Tali dati riguardano principalmente la tossicità. Pertanto il fascicolo concernente l’ethaboxam non può essere considerato completo. |
(5) |
La decisione 2004/409/CE va pertanto abrogata. |
(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/409/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 25; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 30.