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Document 32007D0277

    2007/277/CE: Decisione della Commissione, del 20 aprile 2007 , che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pyroxsulam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 1698] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 116 del 4.5.2007, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/277/oj

    4.5.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 116/59


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 20 aprile 2007

    che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione del pyroxsulam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2007) 1698]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/277/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 91/414/CEE dispone la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate a essere incorporate nei prodotti fitosanitari.

    (2)

    Il 28 febbraio 2006, la società Dow AgroSciences GmbH ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva pyroxsulam chiedendone l’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    (3)

    Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, il fascicolo della sostanza attiva interessata sembra soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della direttiva 91/414/CEE. Il fascicolo presentato sembra soddisfare anche i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo è stato in seguito trasmesso dal richiedente alla Commissione e agli altri Stati membri e notificato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (4)

    Con la presente decisione si deve confermare formalmente, a livello comunitario, che il fascicolo risponde in linea di massima ai requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all’allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, a quelli di cui all’allegato III della direttiva 91/414/CEE.

    (5)

    La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

    (6)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, il fascicolo riguardante la sostanza attiva di cui all’allegato della presente decisione, presentato alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell’iscrizione di tale sostanza nell’allegato I della suddetta direttiva, soddisfa in linea di massima i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato II della medesima.

    Il fascicolo soddisfa inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all’allegato III della suddetta direttiva per quanto riguarda un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in questione, tenuto conto degli usi proposti.

    Articolo 2

    Lo Stato membro relatore prosegue l’esame particolareggiato del fascicolo in oggetto e riferisce alla Commissione, quanto prima e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni di tale esame, insieme a eventuali raccomandazioni sull’iscrizione o meno della sostanza attiva in questione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, nonché sulle relative condizioni.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 20 aprile 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/21/CE della Commissione (GU L 97 del 12.4.2007, pag. 4).


    ALLEGATO

    SOSTANZA ATTIVA OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

    N.

    Nome comune, numero di identificazione CIPAC

    Richiedente

    Data della domanda

    Stato membro relatore

    1

    Pyroxsulam

    N. CIPAC non ancora assegnato

    Dow AgroSciences GmbH

    28 febbraio 2006

    UK


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