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Document 32006R1895
Council Regulation (EC, Euratom) No 1895/2006 of 19 December 2006 adjusting with effect from 1 July 2006 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the correction coefficients applied thereto
Regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni
Regolamento (CE, Euratom) n. 1895/2006 del Consiglio, del 19 dicembre 2006 , che adegua a decorrere dal 1 o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni
GU L 397 del 30.12.2006, p. 6–9
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31968R0259 | modifica | articolo 93 | 01/07/2006 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | allegato 13 | 01/07/2006 | |
Modifies | 31968R0259(01) | modifica | articolo 63 | 01/07/2006 | |
Modifies | 31968R0259(02) | modifica | articolo 66 | 01/07/2006 | |
Modifies | 31968R0259(02) | modifica | allegato 13 | 01/07/2006 | |
Modifies | 31968R0259(02) | modifica | articolo 63 | 01/07/2006 |
30.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 397/6 |
REGOLAMENTO (CE, Euratom) n. 1895/2006 DEL CONSIGLIO
del 19 dicembre 2006
che adegua a decorrere dal 1o luglio 2006 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee nonché i coefficienti correttori applicati a dette retribuzioni e pensioni
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 (1), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 82 e gli allegati VII, XI e XIII di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, l’articolo 64 e l’articolo 92 di detto regime,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Al fine di garantire che il potere d’acquisto dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 2006. |
(2) |
In seguito all’adesione della Bulgaria e della Romania, con effetto alla data del 1o gennaio 2007, è opportuno fissare per tali Stati membri, conformemente all’allegato XI dello statuto, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Con effetto al 1o luglio 2006, la data «1o luglio 2005» di cui all’articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data «1o luglio 2006».
Articolo 2
Con effetto al 1o luglio 2006, all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili applicabile per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente:
Articolo 3
Con effetto al 16 maggio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o in una delle sedi qui di seguito elencati sono stabiliti come segue:
– Slovenia –86,8
Articolo 4
Con effetto al 1o luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1o gennaio 2007.
Con effetto al 1o gennaio 2007, i coefficienti correttori applicabili ai trasferimenti dei funzionari e degli altri agenti a norma dell’articolo 17, paragrafo 3 dell’allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della tabella in appresso.
Con effetto al 1o luglio 2006, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della tabella in appresso. Tuttavia, i coefficienti correttori per la Bulgaria e la Romania entrano in vigore alla data del 1o gennaio 2007.
Con effetto al 1o maggio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, dell’allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della tabella in appresso:
Articolo 5
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità per congedo parentale di cui all’articolo 42 bis dello statuto è fissato a 840,97 EUR e a 1 121,28 EUR per le famiglie monoparentali.
Articolo 6
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’articolo 1, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 157,29 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 2, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 343,69 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 233,20 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’articolo 3, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 83,96 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell’allegato VII dello statuto è fissato a 466,17 EUR.
Articolo 7
Con effetto al 1o gennaio 2007, l’indennità chilometrica di cui all’articolo 8 dell’allegato VII dello statuto è adeguata come segue:
0 EUR/km per il tratto di distanza tra 0 e 200 km
0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 201 e 1 000 km
0,5826 EUR/km per il tratto di distanza tra 1 001 e 2 000 km
0,3496 EUR/km per il tratto di distanza tra 2 001 e 3 000 km
0,1165 EUR/km per il tratto di distanza tra 3 001 e 4 000 km
0,0561 EUR/km per il tratto di distanza tra 4 001 e 10 000 km
0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km
Un importo forfettario supplementare è aggiunto all’indennità chilometrica di cui sopra:
— |
174,77 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è compresa tra 725 km e 1 450 km; |
— |
349,52 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d’origine è pari o superiore a 1 450 km. |
Articolo 8
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’articolo 10 dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
— |
36,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia; |
— |
29,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno. |
Articolo 9
Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— |
1 028,45 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia; |
— |
611,52 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno. |
Articolo 10
Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 233,40 EUR, il limite superiore a 2 466,81 EUR e la riduzione forfettaria a 1 121,28 EUR.
Articolo 11
Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 12
Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella degli stipendi base mensili di cui all’articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 13
Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
— |
773,57 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia; |
— |
458,63 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno. |
Articolo 14
Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 96, paragrafo 3, secondo comma del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 925,06 EUR, il limite superiore a 1 850,11 EUR e la riduzione forfettaria a 840,97 EUR.
Articolo 15
Con effetto al 1o luglio 2006, le indennità per servizi continui o a turni di cui all’articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio (2) sono fissate a 352,51, 532,06, 581,74 e 793,10 EUR.
Articolo 16
Con effetto al 1o luglio 2006, agli importi di cui all’articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 5,088579.
Articolo 17
Con effetto al 1o luglio 2006, la tabella di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto è sostituita dalla tabella seguente:
Articolo 18
Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’articolo 14, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.06-31.12.06 |
302,32 |
1.1.07-31.12.07 |
316,11 |
1.1.08-31.12.08 |
329,89 |
Articolo 19
Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’articolo 15, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.06-31.8.06 |
33,59 |
1.9.06-31.8.07 |
50,361 |
1.9.07-31.8.08 |
67,16 |
Articolo 20
Con effetto al 1o luglio 2006, ai fini dell’applicazione dell’articolo 18 dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore anteriormente al 1o maggio 2004, è fissato a:
— |
121,61 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5; |
— |
186,45 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3. |
Articolo 21
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
J. KORKEAOJA
(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1066/2006 (GU L 194 del 14.7.2006, pag. 1).
(2) Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento integrato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 860/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 26).
(3) Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1750/2002 (GU L 264 del 2.10.2002, pag. 15).