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Document 32006R1756

    Regolamento (CE) n. 1756/2006 del Consiglio, del 28 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

    GU L 332 del 30.11.2006, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 335M del 13.12.2008, p. 527–529 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1756/oj

    30.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/18


    REGOLAMENTO (CE) N. 1756/2006 DEL CONSIGLIO

    del 28 novembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 2667/2000 relativo all'Agenzia europea per la ricostruzione

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 bis, paragrafo 2, prima frase,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’assistenza comunitaria prevista dal regolamento (CE) n. 2666/2000 del Consiglio, del 5 dicembre 2000, relativo all'assistenza all'Albania, alla Bosnia-Erzegovina, alla Croazia, alla Repubblica federale di Jugoslavia e all'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1628/96 e modifica dei regolamenti (CEE) n. 3906/89, (CEE) n. 1360/90 e delle decisioni 97/256/CE e 1999/311/CE (2) (il programma «CARDS») viene fornita in Serbia e Montenegro, compreso il Kosovo, sotto l’egida delle Nazioni Unite, in virtù della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza del 10 giugno 1999 e nell’ex Repubblica jugoslava di Macedonia dall’Agenzia europea per la ricostruzione, istituita dal regolamento (CE) n. 2667/2000 (3).

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 2667/2000 si applica fino al 31 dicembre 2006.

    (3)

    A norma del regolamento (CE) n. 2667/2000, la Commissione deve riferire al Consiglio in merito al futuro del mandato dell’Agenzia europea per la ricostruzione.

    (4)

    La Commissione ha presentato una relazione al Consiglio e, per informazione, al Parlamento europeo il 23 dicembre 2005.

    (5)

    In tale relazione, la Commissione proponeva di porre fine alle attività dell’Agenzia europea per la ricostruzione, prorogando tuttavia di altri due anni (fino al 31 dicembre 2008) l’attuale mandato e l’attuale status, al fine di consentire la progressiva chiusura delle attività nell’ambito del programma CARDS.

    (6)

    Occorre quindi modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 2667/2000,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    All’articolo 16 del regolamento (CE) n. 2667/2000, la data «31 dicembre 2006» è sostituita da «31 dicembre 2008».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 novembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. HEINÄLUOMA


    (1)  Parere del 12 ottobre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2112/2005 (GU L 344 del 27.12.2005, pag. 23).

    (3)  GU L 306 del 7.12.2000, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 389/2006 (GU L 65 del 7.3.2006, pag. 5).


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