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Document 32006R1745

    Regolamento (CE) n. 1745/2006 della Commissione, del 24 novembre 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

    GU L 329 del 25.11.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrog. impl. da 32008R0810

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1745/oj

    25.11.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 329/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 1745/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 novembre 2006

    recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l'articolo 32, paragrafo 1, primo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità.

    (2)

    L'accesso a tali contingenti è subordinato al rispetto delle condizioni definite nel regolamento (CE) n. 936/97. L'articolo 2, lettere a), c) e d), del precitato regolamento contiene in particolare le definizioni di carne bovina di alta qualità importata rispettivamente dall'Argentina, dall'Uruguay e dal Brasile. Al fine di fare riferimento a parametri verificabili e controllabili, è opportuno, tenuto conto dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1532/2006 del Consiglio, del 12 ottobre 2006, relativo alla condizioni applicabili a taluni contingenti per l’importazione di carni bovine di alta qualità (3), che dette definizioni siano modificate e che facciano rispettivamente riferimento a categorie ufficiali definite dalle competenti autorità di ciascuno di tali paesi il giorno di entrata in vigore del presente regolamento.

    (3)

    È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettere a), c) e d), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine.

    (4)

    Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue:

    1)

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    28 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00 e 0206 10 95, conformi alla seguente definizione:

    “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi, manzi giovani o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse di manzo sono classificate nelle categorie ‘JJ’, ‘J’, ‘U’ o ‘U2’ e le carcasse di manzo giovane e di giovenca sono classificate nelle categorie ‘AA’, ‘A’, o ‘B’, secondo la classificazione ufficiale delle carni bovine stabilita in Argentina dal segretariato per l'Agricoltura, l'allevamento, la pesca e l'alimentazione (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA)”.

    I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”.

    2)

    le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

    «c)

    6 300 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione:

    “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi (‘novillo’) o giovenche (‘vaquillona’) come definiti nella classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Uruguay dall'Istituto nazionale delle carni (Instituto Nacional de Carnes — INAC). Gli animali che possono essere ammessi alla produzione di carni di alta qualità sono stati alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nelle categorie ‘I’, ‘N’ o ‘A’, con spessore di grasso ‘1’, ‘2’ o ‘3’, secondo la summenzionata classificazione”.

    I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

    Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”;

    d)

    5 000 tonnellate di carni bovine disossate di cui ai codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95 e 0206 29 91 conformi alla seguente definizione:

    “Tagli selezionati di carne bovina ottenuti da manzi o giovenche alimentati a partire dallo svezzamento esclusivamente al pascolo. Le carcasse sono classificate nella categoria ‘B’ con spessore di grasso ‘2’ o ‘3’, secondo la classificazione ufficiale delle carcasse bovine stabilita in Brasile dal ministero dell'Agricoltura, dell'allevamento e dell'approvvigionamento (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento)”.

    I tagli devono essere etichettati in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000.

    Alle informazioni che figurano sull'etichetta può essere aggiunta l'indicazione “carne bovina di alta qualità”;».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica alle carni bovine scortate da un certificato di autenticità rilasciato a partire dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

    (2)  GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 408/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 3).

    (3)  GU L 283 del 14.10.2006, pag. 1.

    (4)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall'atto di adesione del 2003.

    (5)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»;


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