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Document 32006R1713

Regolamento (CE) n. 1713/2006 della Commissione, del 20 novembre 2006 , che abolisce il prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

GU L 312M del 22.11.2008, p. 154–159 (MT)
GU L 321 del 21.11.2006, p. 11–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/01/2014; abrogato da 32013R1373

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1713/oj

21.11.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 321/11


REGOLAMENTO (CE) N. 1713/2006 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2006

che abolisce il prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), in particolare l’articolo 33, nonché le corrispondenti disposizioni degli altri regolamenti che istituiscono organizzazioni comuni dei mercati dei prodotti agricoli,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (2), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Al momento dell’introduzione del sistema di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione si era considerato necessario seguire il principio di garantire l’equilibrio tra l’utilizzo di prodotti di base comunitari da esportare nei paesi terzi previa trasformazione e l’utilizzo di prodotti di base provenienti dai paesi terzi e immessi nella Comunità nell’ambito del regime di perfezionamento attivo. A tal fine occorreva pagare un importo pari alla restituzione all’esportazione nel momento in cui i prodotti di base comunitari, destinati all’ottenimento di prodotti trasformati o di merci da esportare, venivano posti in regime di controllo doganale.

(2)

In quel periodo, per i prodotti coperti da un’organizzazione comune di mercato e importati dai paesi terzi che, a determinate condizioni, potevano essere sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca, il che sospendeva la riscossione dei dazi all’importazione, si era considerato necessario anche prevedere la possibilità di disporre il versamento di un importo pari alla restituzione all’esportazione non appena i prodotti comunitari o le merci comunitarie destinati all’esportazione fossero assoggettati a tale procedura.

(3)

Il regime del prefinanziamento da allora si è allontanato dall’obiettivo iniziale di porre le merci comunitarie su un piede di parità, in termini di prezzo, rispetto alle merci non comunitarie meno care, importate temporaneamente nell’ambito del regime di perfezionamento attivo, e si è trasformato in un sistema complesso che persegue finalità diverse, cosicché le ragioni che ne avevano originariamente giustificato l’istituzione non sono più le ragioni principali dell’uso che si fa attualmente del prefinanziamento.

(4)

Oggi si ricorre al prefinanziamento soprattutto per rafforzare i controlli sulle esportazioni di carni bovine, ma la necessità di maggiori controlli non è, di per sé, una ragione sufficiente per il versamento di restituzioni anticipate nell’ambito del regime di prefinanziamento. Non appare pertanto appropriato ricorrere al regime del prefinanziamento per conseguire queste altre finalità.

(5)

La situazione sui mercati dei prodotti agricoli è cambiata per cui non esiste più una giustificazione economica per il proseguimento del regime di prefinanziamento delle restituzioni all’esportazione.

(6)

Occorre pertanto modificare i regolamenti (CEE) n. 32/82 della Commissione, del 7 gennaio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione nel settore delle carni bovine (3), (CEE) n. 1964/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all’esportazione per talune carni bovine disossate (4), (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (5), (CEE) n. 2723/87 della Commissione, del 10 settembre 1987, recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i cereali esportati sotto forma di paste alimentari compresi nella voce 19.03 della tariffa doganale comune (6), (CE) n. 3122/94 della Commissione, del 20 dicembre 1994, che stabilisce i criteri per l’analisi di rischio relativa ai prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (7), (CE) n. 1445/95 della Commissione, del 26 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime dei titoli di importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine e che abroga il regolamento (CEE) n. 2377/80 (8), (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (9), (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d’applicazione del regime dei titoli d’importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (10), (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (11), (CE) n. 2090/2002 della Commissione, del 26 novembre 2002, recante modalità d’applicazione del regolamento (CEE) n. 386/90 del Consiglio per quanto riguarda il controllo fisico al momento dell’esportazione di prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione (12), (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d’applicazione del regime dei titoli d’importazione e d’esportazione nel settore dei cereali e del riso (13), (CE) n. 1518/2003 della Commissione, del 28 agosto 2003, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni suine (14), (CE) n. 2236/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio che istituisce un regime di contingentamento per la produzione di fecola di patate (15), (CE) n. 596/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle uova (16), (CE) n. 633/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, recante modalità d’applicazione del regime dei titoli d’esportazione nel settore delle carni di pollame (17) e (CE) n. 1043/2005 della Commissione, del 30 giugno 2005, recante attuazione del regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio per quanto riguarda il versamento di restituzioni all’esportazione per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell’allegato I del trattato e i criteri per stabilirne gli importi (18).

(7)

Per gli stessi motivi occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 565/80 del Consiglio, del 4 marzo 1980, relativo al pagamento anticipato delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli (19), il regolamento (CEE) n. 2388/84 della Commissione, del 14 agosto 1984, recante modalità particolari di applicazione delle restituzioni all’esportazione per talune conserve di carni bovine (20), il regolamento (CE) n. 456/2003 della Commissione, del 12 marzo 2003, che stabilisce condizioni specifiche in materia di prefinanziamento della restituzione all’esportazione per taluni prodotti del settore delle carni bovine sottoposti al regime di deposito doganale o di zona franca (21), il regolamento (CE) n. 500/2003 della Commissione, del 19 marzo 2003, relativo ai periodi durante i quali taluni prodotti del settore dei cereali e taluni prodotti del settore del riso possono essere sottoposti ai regimi doganali di pagamento anticipato delle restituzioni (22) e il regolamento (CE) n. 1994/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005, che stabilisce i prodotti di base per i quali non è ammesso il pagamento anticipato della restituzione all’esportazione (23).

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 32/82, il secondo comma è soppresso.

Articolo 2

All’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1964/82, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

Articolo 3

All’articolo 18 del regolamento (CEE) n. 2220/85 il secondo trattino è soppresso.

Articolo 4

All’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2723/87 il secondo trattino è soppresso.

Articolo 5

All’articolo 1, punto 7, del regolamento (CE) n. 3122/94 il primo trattino è soppresso.

Articolo 6

All’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1445/95 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 7

Il regolamento (CE) n. 800/1999 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, paragrafo 1, la lettera k) è soppressa;

2)

all’articolo 4, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Ai fini dell’applicazione del presente paragrafo, i tassi di restituzione da prendere in considerazione sono quelli vigenti il giorno della presentazione della domanda di titolo. Se del caso, tali tassi vengono adeguati alla data di accettazione della dichiarazione di esportazione.»;

3)

all’articolo 5, paragrafo 6, il quinto comma è soppresso;

4)

l’articolo 9 è modificato come segue:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.»;

b)

al paragrafo 2, lettera b), il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora sia accertata l’inosservanza delle condizioni di cui alla lettera a), ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il termine di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.»;

c)

al paragrafo 3, lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora, una volta espletate le formalità di cui alla lettera a), si constati che i prodotti sono rimasti, in occasione di un trasbordo, in altri aeroporti situati sul territorio doganale della Comunità per oltre ventotto giorni, salvo casi di forza maggiore, ai fini dell’applicazione dell’articolo 50 i giorni che superano il periodo di ventotto giorni si considerano giorni di superamento del termine previsto all’articolo 7.»;

5)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Sono considerati importati come tali i prodotti per i quali nessun elemento attesta l’avvenuta trasformazione.

Tuttavia possono essere effettuate prima dell’importazione le seguenti manipolazioni destinate a garantire la conservazione dei prodotti, senza che ciò pregiudichi la conformità alle disposizioni del paragrafo 1:

a)

inventario;

b)

apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, timbri, etichette o altri segni distintivi simili, purché detta apposizione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

c)

modifica dei marchi e dei numeri dei colli o cambiamento di etichette, purché tale modificazione non sia tale da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

d)

imballaggio, disimballaggio, cambio d’imballaggio o riparazione degli imballaggi, purché tali manipolazioni non siano tali da conferire ai prodotti un’origine apparente diversa dall’origine reale;

e)

ventilazione;

f)

refrigerazione;

g)

congelamento.

Inoltre un prodotto è considerato importato come tale se è stato trasformato prima dell’importazione, a condizione che la trasformazione abbia avuto luogo nel paese terzo in cui sono stati importati tutti i prodotti risultanti dalla trasformazione stessa.»;

6)

al titolo II il capitolo 3 è soppresso;

7)

l’articolo 51 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Si considera restituzione richiesta l’importo calcolato in funzione delle informazioni fornite a norma dell’articolo 5. Qualora il tasso di restituzione vari in funzione della destinazione, la parte differenziata della restituzione si calcola in base ai dati relativi alla quantità, al peso e alla destinazione, forniti a norma dell’articolo 49.»;

b)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Le sanzioni non si applicano se la restituzione richiesta è superiore alla restituzione dovuta a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo 18, paragrafo 3, e/o dell’articolo 50.»;

c)

il paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10.   Qualora il titolo non sia stato rilasciato per il prodotto indicato nella dichiarazione di esportazione, non è dovuta alcuna restituzione e non si applica il paragrafo 1.»;

8)

all’articolo 52, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

qualora l’obbligo del rimborso sia garantito da una cauzione non ancora svincolata, l’incameramento della stessa a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, costituisce il recupero degli importi dovuti;»;

9)

all’articolo 53 il terzo trattino è soppresso.

Articolo 8

Il regolamento (CE) n. 1291/2000 è modificato come segue:

1)

l’articolo 4 è soppresso;

2)

all’articolo 24, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nel caso di un titolo di esportazione o di fissazione anticipata della restituzione, la dichiarazione relativa all’esportazione.»;

3)

all’articolo 32 il paragrafo 2 è soppresso;

4)

all’articolo 33, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

nei casi previsti dall’articolo 32, paragrafo 1, lettera b), fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, mediante presentazione dell’esemplare n. 1 del titolo e, se del caso, dell’esemplare n. 1 dell’estratto o degli estratti di titoli vistati conformemente al disposto dell’articolo 24 o dell’articolo 25.»;

5)

l’articolo 48 è soppresso.

Articolo 9

All’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1623/2000 il paragrafo 4 è soppresso.

Articolo 10

All’allegato III del regolamento (CE) n. 2090/2002 il punto 10 è soppresso.

Articolo 11

All’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1342/2003 il terzo comma è soppresso.

Articolo 12

Il regolamento (CE) n. 1518/2003 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»;

2)

è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.

Articolo 13

L’articolo 14 del regolamento (CE) n. 2236/2003 è soppresso.

Articolo 14

Il regolamento (CE) n. 596/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»;

2)

è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.

Articolo 15

Il regolamento (CE) n. 633/2004 è modificato come segue:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In deroga al paragrafo 1, i titoli per i prodotti della categoria 6 a) figuranti nell’allegato I sono validi 15 giorni dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000.»;

2)

all’articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In tal caso, in deroga all’articolo 2, paragrafo 1, e all’articolo 5, il periodo di validità dei titoli è limitato a cinque giorni lavorativi dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 e le domande e i titoli recano, nella casella 20, una delle diciture figuranti nell’allegato I bis.»;

3)

è inserito l’allegato I bis accluso al presente regolamento.

Articolo 16

All’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 17

I regolamenti (CEE) n. 565/80, (CEE) n. 2388/84, (CE) n. 456/2003, (CE) n. 500/2003 e (CE) n. 1994/2005 sono abrogati.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Le disposizioni abrogate o soppresse dal presente regolamento continuano ad applicarsi per i prodotti sottoposti al regime di prefinanziamento anteriormente al 1o gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2005 (GU L 307 del 25.11.2005, pag. 2).

(2)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

(3)  GU L 4 dell’8.1.1982, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 744/2000 (GU L 89 dell’11.4.2000, pag. 3).

(4)  GU L 212 del 21.7.1982, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2772/2000 (GU L 321 del 19.12.2000, pag. 35).

(5)  GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 673/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 17).

(6)  GU L 261 dell’11.9.1987, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1054/95 (GU L 107 del 12.5.1995, pag. 5).

(7)  GU L 330 del 21.12.1994, pag. 31.

(8)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1118/2004 (GU L 217 del 17.6.2004, pag. 10).

(9)  GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 (GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5).

(10)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 410/2006 (GU L 71 del 10.3.2006, pag. 7).

(11)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1221/2006 (GU L 221 del 12.8.2006, pag. 3).

(12)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1454/2004 (GU L 269 del 17.8.2004, pag. 9).

(13)  GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 945/2006 (GU L 173 del 27.6.2006, pag. 12).

(14)  GU L 217 del 29.8.2003, pag. 35. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1361/2004 (GU L 253 del 29.7.2004, pag. 9).

(15)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 45. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1950/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 18).

(16)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 33. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1475/2004 (GU L 271 del 19.8.2004, pag. 31).

(17)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/2004 (GU L 275 del 25.8.2004, pag. 8).

(18)  GU L 172 del 5.7.2005, pag. 24. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2006 (GU L 291 del 21.10.2006, pag. 8).

(19)  GU L 62 del 7.3.1980, pag. 5.

(20)  GU L 221 del 18.8.1984, pag. 28.

(21)  GU L 69 del 13.3.2003, pag. 18.

(22)  GU L 74 del 20.3.2003, pag. 19.

(23)  GU L 320 dell’8.12.2005, pag. 30.


ALLEGATO

«ALLEGATO I BIS

Diciture di cui all’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

:

In ceco

:

Licence platná pět pracovních dní

:

In danese

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

In estone

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

In finlandese

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

In francese

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

In greco

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

In inglese

:

Licence valid for five working days

:

In italiano

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

In lettone

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

In lituano

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

In neerlandese

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

In polacco

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

In portoghese

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

In slovacco

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

In sloveno

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

In spagnolo

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

In svedese

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar

:

In tedesco

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

In ungherese

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány»


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