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Document 32006R0629

    Regolamento (CE) n. 629/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006 , che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 114 del 27.4.2006, p. 1–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/629/oj

    27.4.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 114/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 629/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 5 aprile 2006

    che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con l'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 631/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio per quanto riguarda l'allineamento dei diritti e la semplificazione delle procedure (3), le procedure per ottenere l'accesso alle prestazioni in natura delle assicurazioni malattia durante un soggiorno temporaneo in un altro Stato membro sono state semplificate. È opportuno estendere le procedure semplificate alle disposizioni in materia di prestazioni per infortuni sul lavoro e malattie professionali di cui ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 (4) e (CEE) n. 574/72 (5).

    (2)

    Al fine di tenere conto delle modifiche intervenute nella legislazione di determinati Stati membri, in particolare dei nuovi Stati membri dopo la fine dei negoziati di adesione, è necessario adeguare gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71.

    (3)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72.

    (4)

    Al fine di garantire la certezza del diritto e di tutelare le legittime aspettative delle persone interessate, è necessario prevedere che determinate disposizioni recanti modifica dell'allegato III del regolamento (CEE) n. 1408/71 abbiano efficacia retroattivamente a partire dal 1o maggio 2004.

    (5)

    Il trattato non prevede competenze diverse da quelle di cui all'articolo 308 per adottare appropriate disposizioni in materia di sicurezza sociale delle persone diverse dai lavoratori subordinati,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I, II, II bis, III, IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

    1)

    all'articolo 60, i paragrafi 5 e 6 sono soppressi;

    2)

    l'articolo 62 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 62

    Prestazioni in natura in caso di dimora in uno Stato membro diverso dallo Stato competente

    1.   Per ricevere prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, un lavoratore subordinato o autonomo presenta al fornitore di cure un documento emesso dall'istituzione competente che certifica che ha diritto a dette prestazioni in natura. Tale documento è emesso conformemente all'articolo 2. Se l'interessato non è in grado di presentare il suddetto documento, deve rivolgersi all'istituzione del luogo in cui si è recato, la quale chiede all'istituzione competente un attestato che certifichi che l'interessato ha diritto alle prestazioni in natura.

    Un documento rilasciato dall'istituzione competente per il diritto alle prestazioni in virtù dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento, in ciascun dato caso individuale ha, nei riguardi del prestatore di assistenza, lo stesso effetto di un documento nazionale che attesta i diritti delle persone assicurate presso l'istituzione del luogo di soggiorno.

    2.   L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.»;

    3)

    all'articolo 63, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   L'articolo 60, paragrafo 9, del regolamento di applicazione si applica mutatis mutandis.»;

    4)

    all'articolo 66, paragrafo 1, le parole «agli articoli 20 e 21» sono sostituite dalle parole «all'articolo 21»;

    5)

    all'articolo 93, paragrafo 1, «22b» è soppresso e «34a o 34b» sono sostituiti da «o 34a».

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il punto 5, lettera a), punti da ii) a ix), e il punto 5, lettera b), punti ii) e iv), dell'allegato si applicano a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Strasburgo, addì 5 aprile 2006.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES

    Per il Consiglio

    Il presidente

    H. WINKLER


    (1)  GU C 24 del 31.1.2006, pag. 25.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 15 novembre 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 marzo 2006.

    (3)  GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1.

    (4)  GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 647/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 117 del 4.5.2005, pag. 1).

    (5)  GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 207/2006 della Commissione (GU L 36 dell'8.2.2006, pag. 3).


    ALLEGATO

    Gli allegati del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati come segue.

    1)

    All’allegato I, sezione II, il punto «V. SLOVACCHIA» è sostituito dal seguente:

    «V. SLOVACCHIA

    Per determinare il diritto alle prestazioni in natura in conformità delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del regolamento, il termine “familiare” designerà il coniuge e/o i figli a carico nell'accezione della legge sull'assegno familiare.»

    2)

    All'allegato II, sezione I, il punto «H. FRANCIA» è sostituito dal seguente:

    «H. FRANCIA

    1.

    I regimi a prestazione complementare per lavoratori autonomi nel settore artigianale, industriale o commerciale o delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per lavoratori autonomi nel campo delle libere professioni, i regimi a prestazione complementare di assicurazione invalidità o di assicurazione sulla vita per lavoratori autonomi, nonché i regimi a prestazione complementare di assicurazione vecchiaia per medici e ausiliari medici convenzionati, di cui rispettivamente agli articoli L.615-20, L.644-1, L.644-2, L.645-1 e L.723-14 del codice di sicurezza sociale.

    2.

    I regimi a prestazione complementare di assicurazione malattia e maternità per lavoratori autonomi nel settore agricolo, di cui all’articolo L.727-1 del codice rurale.»

    3)

    L'allegato II, sezione II, è modificato come segue:

    a)

    il punto «E. ESTONIA» è sostituito dal seguente:

    «E. ESTONIA

    a)

    Assegno di nascita

    b)

    Assegno di adozione»;

    b)

    il punto «L. LETTONIA» è sostituito dal seguente:

    «L. LETTONIA

    a)

    Assegno di nascita

    b)

    Assegno di adozione»;

    c)

    il punto «S. POLONIA» è sostituito dal seguente:

    «S. POLONIA

    Assegno integrativo di nascita (legge del 28 novembre 2003 sulle prestazioni familiari).»

    4)

    L'allegato II bis è modificato come segue:

    a)

    al punto «D. GERMANIA», la parola «nulla» è sostituita dal testo seguente:

    «Prestazioni assicurative di base per persone in cerca di lavoro, destinate a garantire il loro sostentamento, a meno che, in riferimento a tali prestazioni, non siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità ad un supplemento temporaneo susseguente alla ricezione delle prestazioni di disoccupazione (articolo 24, paragrafo 1, del volume II del codice sociale)»;

    b)

    il punto «L. LETTONIA» è sostituito dal seguente:

    «L. LETTONIA

    a)

    Prestazioni statali di sicurezza sociale (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003);

    b)

    assegno per la compensazione delle spese di trasporto per le persone con disabilità a mobilità ridotta (legge sulle prestazioni sociali statali del 1o gennaio 2003).»;

    c)

    il punto «S. POLONIA» è sostituito dal seguente:

    «S. POLONIA

    Pensione sociale (legge del 27 giugno 2003 sulla pensione sociale).»;

    d)

    il punto «V. SLOVACCHIA» è sostituito dal seguente:

    «V. SLOVACCHIA

    Adeguamento delle pensioni che costituiscono l'unica fonte di reddito, riconosciuto anteriormente al 1o gennaio 2004.»

    5)

    L'allegato III è modificato come segue:

    a)

    la parte A è modificata come segue:

    i)

    sono soppressi i seguenti punti:

    punti 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

    ii)

    le seguenti numerazioni sono modificate come segue:

     

    al punto BELGIO-GERMANIA da «3» a «1»,

     

    al punto REPUBBLICA CECA-GERMANIA da «26» a «2»,

     

    al punto REPUBBLICA CECA-CIPRO da «33» a «3»,

     

    al punto REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO da «36» a «4»,

     

    al punto REPUBBLICA CECA-AUSTRIA da «40» a «5»,

     

    al punto REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA da «44» a «6»,

     

    al punto DANIMARCA-FINLANDIA da «67» a «7»,

     

    al punto DANIMARCA-SVEZIA da «68» a «8»,

     

    al punto GERMANIA-GRECIA da «71» a «9»,

     

    al punto GERMANIA-SPAGNA da «72» a «10»,

     

    al punto GERMANIA-FRANCIA da «73» a «11»,

     

    al punto GERMANIA-LUSSEMBURGO da «79» a «12»,

     

    al punto GERMANIA-UNGHERIA da «80» a «13»,

     

    al punto GERMANIA-PAESI BASSI da «82» a «14»,

     

    al punto GERMANIA-AUSTRIA da «83» a «15»,

     

    al punto GERMANIA-POLONIA da «84» a «16»,

     

    al punto GERMANIA-SLOVENIA da «86» a «17»,

     

    al punto GERMANIA-SLOVACCHIA da «87» a «18»,

     

    al punto GERMANIA-REGNO UNITO da «90» a «19»,

     

    al punto SPAGNA-PORTOGALLO da «142» a «20»,

     

    al punto IRELAND-REGNO UNITO da «180» a «21»,

     

    al punto ITALIA-SLOVENIA da «191» a «22»,

     

    al punto LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA da «242» a «23»,

     

    al punto UNGHERIA-AUSTRIA da «248» a «24»,

     

    al punto UNGHERIA-SLOVENIA da «251» a «25»,

     

    al punto PAESI BASSI-PORTOGALLO da «267» a «26»,

     

    al punto AUSTRIA-POLONIA da «273» a «27»,

     

    al punto AUSTRIA-SLOVENIA da «275» a «28»,

     

    al punto AUSTRIA-SLOVACCHIA da «276» a «29»,

     

    al punto PORTOGALLO-REGNO UNITO da «290» a «30» e

     

    al punto FINLANDIA-SVEZIA da «298» a «31»;

    iii)

    al punto «2. REPUBBLICA CECA-GERMANIA», la dicitura «nessuna convenzione» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 39, paragrafo 1, lettere b) e c), della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001;

    punto 14 del protocollo finale della convenzione sulla sicurezza sociale del 27 luglio 2001.»;

    iv)

    al punto «3. REPUBBLICA CECA-CIPRO», la dicitura «nessuna convenzione» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.»;

    v)

    al punto «4. REPUBBLICA CECA-LUSSEMBURGO», la parola «nessuno» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 52, punto 8, della convenzione del 17 novembre 2000.»;

    vi)

    il punto «6. REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA» è sostituito dal seguente:

    «6. REPUBBLICA CECA-SLOVACCHIA

    Articoli 12, 20 e 33 della convenzione sulla sicurezza sociale del 29 ottobre 1992.»;

    vii)

    al punto «18. GERMANIA-SLOVACCHIA», la dicitura «nessuna convenzione» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 29, paragrafo 1, punti 2 e 3, della convenzione del 12 settembre 2002; punto 9 del protocollo finale relativo alla convenzione del 12 settembre 2002.»;

    viii) al punto «23. LUSSEMBURGO-SLOVACCHIA» la dicitura «nessuna convenzione» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 50, paragrafo 5, del trattato sulla sicurezza sociale del 23 maggio 2002.»;

    ix)

    al punto «29. AUSTRIA-SLOVACCHIA», la dicitura «nessuna convenzione» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 34, paragrafo 3, dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.»;

    b)

    la parte B è modificata come segue:

    i)

    sono soppressi i seguenti punti:

    punti 1, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 65, 66, 70, 76, 77, 78, 81, 84, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 115, 116, 117, 119, 120, 123, 125, 126, 133, 134, 135, 137, 138, 141, 143, 144, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 160, 161, 166, 167, 168, 170, 171, 174, 176, 177, 181, 182, 183, 185, 186, 189, 192, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 239, 241, 242, 246, 247, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 266, 268, 269, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297;

    ii)

    le seguenti numerazioni sono modificate come segue:

     

    al punto REPUBBLICA CECA-CIPRO da «33» a «1»,

     

    al punto REPUBBLICA CECA-AUSTRIA da «40» a «2»,

     

    al punto GERMANIA-UNGHERIA da «80» a «3»,

     

    al punto GERMANIA-SLOVENIA da «86» a «4»,

     

    al punto ITALIA-SLOVENIA da «191» a «5»,

     

    al punto UNGHERIA-AUSTRIA da «248» a «6»,

     

    al punto UNGHERIA-SLOVENIA da «251» a «7»,

     

    al punto AUSTRIA-POLONIA da «273» a «8»,

     

    al punto AUSTRIA-SLOVENIA da «275» a «9» e

     

    al punto AUSTRIA-SLOVACCHIA da «276» a «10»;

    iii)

    al punto «1. REPUBBLICA CECA-CIPRO», la parola «nessuno» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 32, paragrafo 4, della convenzione sulla sicurezza sociale del 19 gennaio 1999.»;

    iv)

    al punto «10. AUSTRIA-SLOVACCHIA», la dicitura «Nessuna convenzione» è sostituita dal testo seguente:

    «Articolo 34, paragrafo 3, dell'accordo del 21 dicembre 2001 sulla sicurezza sociale.»

    6)

    L'allegato IV è modificato come segue:

    a)

    la parte A è modificata come segue:

    i)

    al punto «B. REPUBBLICA CECA», la parola «nessuno» è sostituita dal testo seguente:

    «Pensione di invalidità totale per persone la cui invalidità totale è insorta prima del diciottesimo anno d’età e prive di assicurazione per il periodo richiesto (sezione 42 della legge sulle assicurazioni pensionistiche n. 155/1995 racc.).»;

    ii)

    al punto «X. SVEZIA», la parola «nulla» è sostituita dal seguente testo:

    «La legislazione sulle prestazioni per l'incapacità di lavoro di lunga durata collegate con il reddito (capo 8 della legge 1962: 381 sull'assicurazione generalizzata, modificata).»;

    b)

    la parte C è modificata come segue:

    i)

    il punto «B. REPUBBLICA CECA» è sostituito dal seguente:

    «B. REPUBBLICA CECA

    Pensioni di invalidità (totale e parziale) e di reversibilità (ai superstiti: vedove, vedovi, orfani) purché non derivino dalla pensione di vecchiaia cui il deceduto sarebbe autorizzato al momento del suo decesso.»;

    ii)

    al punto «E. ESTONIA», la parola «nessuna» è sostituita dal testo seguente:

    «Tutte le domande di pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti per le quali:

    sono stati compiuti periodi di assicurazione in Estonia fino al 31 dicembre 1998,

    i contributi sociali individualmente registrati del richiedente, versati in applicazione della legislazione estone, sono quanto meno uguali ai contributi sociali medi per l’anno di assicurazione di riferimento.»;

    c)

    nella parte D, il punto 2, lettera g), è sostituito dal seguente:

    «g)

    pensione slovacca di invalidità e pensione di reversibilità da essa derivante»;

    7)

    All'allegato VI, il punto «Q. PAESI BASSI» è modificato come segue:

    a)

    al punto 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    se l'interessato, in applicazione di quanto stabilito alla lettera a), ha diritto ad un sussidio di invalidità dei Paesi Bassi, l'importo di tale sussidio è calcolato in conformità dell'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento:

    i)

    nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della WAO se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa come lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento;

    ii)

    nel rispetto delle disposizioni e delle condizioni della legge sull’assicurazione di invalidità per lavoratori autonomi (WAZ), se l'interessato, prima dell'invalidità, ha svolto attività lavorativa in condizioni diverse da quelle del lavoratore subordinato ai sensi dell'articolo 1, lettera a), del regolamento.»;

    b)

    il punto 7 è sostituito dal seguente:

    «7.

    Ai fini dell’applicazione del titolo II del regolamento si ritiene che la persona considerata lavoratore subordinato ai sensi della legge 1964 sull’imposizione salariale e, di conseguenza, assicurata tramite il sistema di sicurezza sociale, svolga lavoro subordinato.»


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